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Agente e rappresentante di commercio 


 

Chi è

L'agente di commercio è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese per promuovere la conclusione di contratti in una o più' zone determinate. 
L'agente e rappresentante di commercio ha, in aggiunta, il potere di concludere il contratto che ha promosso rappresentando il soggetto a favore del quale presta la propria opera nei rapporti con la controparte.
Entrambi svolgono la loro attività stabilmente e in un ambito territoriale determinato (indicato nel contratto d'agenzia).

 

 

Requiti per l'esercizio dell'attività

Per poter esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio è necessario:
- non essere stati interdetti o inabilitati, condannati per delitti  contro  la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia,  la  fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio,  ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,  truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore,  nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
-  non rientrare nei casi di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6/9/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
-  possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1.  avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche; 
  2. avere frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante, riconosciuto dalla Regione;
  3. avere operato nel settore del commercio/vendite in forma autonoma come impresa con n. REA iscritto o come dipendente qualificato per almeno due anni nei cinque anni precedenti la SCIA. Per ulteriori informazioni sui livelli contrattuali e sulle professioni valide ai fini della presentazione della SCIA è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio competente.

Sono incompatibili all’esercizio di Agente e Rappresentante di commercio i dipendenti da persone, associazioni, enti pubblici o privati, dipendenti pubblici (esclusi i part-time fino al 50%) e coloro che svolgono attività di mediazione.
Se l’attività di agente e /o rappresentante di commercio è esercitata da una società,  i requisiti per l’esercizio dell’attività devono essere posseduti da tutti  i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza

 

 

Corsi abilitanti

I percorsi formativi abilitanti all’attività di agente e rappresentante di commercio nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 10 novembre 2014, integrata dal Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022.. Il piano di studi è articolato secondo le materie obbligatorie definite dall’art. 3 del DM 21 agosto 1985 e non può prevedere un monte ore inferiore a 80.
Possono accedere utenti che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario presentare: 
- la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea italiani;
- la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di studio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano (licenza media). 
Sono esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione i citttadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

Ai corsi possono accedere anche cittadini stranieri in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, attestabile il possesso di un titolo di studio italiano o, in sua assenza, della certificazione di competenza linguistica di livello B1 standard da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena).

 

Riconoscimento di credito formativo
La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie e con i documenti di programmazione nazionale, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.
L’eventuale richiesta di riconoscimento del credito formativo deve essere avanzata dagli interessati per il tramite dell’Organismo di formazione all’iscrizione al percorso formativo.
Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell’intervento e viene calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui.
Per informazioni di carattere generale relatiove ai corsi di formazione contattare gli Uiffici Relazioni con il Pubblico - URP oppure la Camera di Commercio ove si intende svolgere l'attività.

 

 

Avvio dell'attività

Per poter esercitare l’attività è necessario presentare la SCIA presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività utilizzando l’applicativo ComunicaStarweb.

 

 

Normativa

Legge 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio
- D. M. 21 agosto 1985: Norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204.
- D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- DM 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 10 novembre 2014 Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi abilitanti per le figure del settore del commercio (esercente l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, agente e rappresentante di commercio, agente d'affari in mediazione). Art. 19, L.R. 10/1990


 

 



Data ultimo aggiornamento: 28 giugno 2023