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Accesso civico "semplice"
Istanza
L’istanza di accesso civico “semplice” deve identificare i documenti, informazioni o dati richiesti, per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’istanza di accesso civico “semplice” può essere presentata da chiunque, anche utilizzando l’apposito modello:
- modello di richiesta accesso civico semplice (formato.docx- 30 KB)
- modello di richiesta accesso civico semplice (formato.odt - 24 KB)
- modello di richiesta accesso civico semplice (formato.pdf - 414 kb)
scegliendo una delle seguenti modalità:
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all’ufficio competente, cioè la Direzione (o Struttura di Progetto/Struttura Temporanea) che detiene i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare (individuabile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/guest/uffici-regionali);
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al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
L’istanza può essere trasmessa, oltre che per posta, fax, o direttamente agli uffici suindicati, anche per via telematica all’indirizzo e-mail accessocivico@regione.veneto.it o mediante PEC alla struttura di riferimento, precisando nell’oggetto “accesso civico”.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia di documento di identità in corso di validità. Non sono ammesse richieste telefoniche.
Risposta all'istanza - Accoglimento e diniego
La Direzione (o Struttura equivalente) competente (che detiene i dati, informazioni, documenti) deve fornire risposta all’istanza nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente.
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Veneto o al Garante dei Diritti della Persona della Regione Veneto, notificando il ricorso anche all’Amministrazione regionale.
Il Garante dei Diritti della Persona, si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell’Amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione all’Amministrazione.
Ove l’Amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante dei Diritti della Persona, l’accesso è consentito.
Si richiama l’ art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, ai sensi del quale, in caso di inerzia, è ammesso il potere sostitutivo; detto potere è attribuito al Direttore dell’Area cui afferisce la Direzione competente alla risposta.
modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato docx - 33 KB)
modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato odt - 24 KB)
modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato pdf - 737 KB)
Normativa :
Data ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023