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Accesso civico "semplice" 


Istanza

L’istanza di accesso civico “semplice” deve identificare i documenti, informazioni o dati richiesti, per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 L’istanza di accesso civico “semplice” può essere presentata da chiunque, anche utilizzando l’apposito modello:

scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. all’ufficio competente, cioè la Direzione (o Struttura di Progetto/Struttura Temporanea) che detiene i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare (individuabile all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/guest/uffici-regionali);

  2. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

  3. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L’istanza può essere trasmessa, oltre che per posta, fax, o direttamente agli uffici suindicati, anche per via telematica all’indirizzo e-mail accessocivico@regione.veneto.it o mediante PEC alla struttura di riferimento, precisando nell’oggetto “accesso civico”.
 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia di documento di identità in corso di validità. Non sono ammesse richieste telefoniche.

Risposta all'istanza - Accoglimento e diniego

 La Direzione (o Struttura equivalente) competente (che detiene i dati, informazioni, documenti) deve fornire risposta all’istanza nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente.
 
 In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Veneto o al Garante dei Diritti della Persona della Regione Veneto, notificando il ricorso anche all’Amministrazione regionale.
 
 Il  Garante dei Diritti della Persona, si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell’Amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione all’Amministrazione.

 Ove l’Amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante dei Diritti della Persona, l’accesso è consentito.

 Si richiama l’ art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, ai sensi del quale, in caso di inerzia, è ammesso il potere sostitutivo; detto potere è attribuito al Direttore dell’Area cui afferisce la Direzione competente alla risposta.

modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato docx - 33 KB)

modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato odt - 24 KB)

modello di richiesta al Titolare del potere sostitutivo (formato pdf - 737 KB)

Normativa :

Deliberazione della Giunta Regionale n. 408 del 6 /4/17 - "D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Disciplina in materia di accesso e istruzioni operative."

Legge n. 241 del 7/08/90 -"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, modificato con decisione del Consiglio del 3.02.2021. 

 



Data ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023