Produzione, commercializzazione e trasformazione delle patate da consumo

Il settore della patata da consumo è regolamentato da normative fitosanitarie europee e nazionali, in particolare il Regolamento UE 2016/2031, il Regolamento di esecuzione 2019/2072, il D.lgs. N.19 del 2 febbraio 2021, il DM 27 luglio 2022 e altre normative specifiche legate a misure di emergenza fitosanitaria.

Il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale, in applicazione delle normative soprarichiamate e al fine di garantire una identificazione univoca, stabilisce che i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, i grossisti situati nelle relative zone di produzione, sono registrati al RUOP come operatori registrati, dal SFR competente per sede legale, secondo le disposizioni del D.lgs. 19/2021.

 

Devono iscriversi al RUOP:

- i produttori di patate da consumo che commercializzano all’ingrosso;

- i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione (compreso commerciante o grossista che confeziona/riconfeziona) situati nelle relative zone di produzione;

- i centri di trasformazione;

- gli esportatori di patate da consumo verso paesi terzi;

- gli importatori di patate da consumo da Paesi terzi (attenzione ai divieti di importazione previsti dal Reg. di esecuzione UE 2019/2072).

 

Non devono iscriversi al RUOP:

- i produttori agricoli che conferiscono l’intera produzione di patate a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti (in quanto assimilati ad un produttore agricolo che cede prodotti) se la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall’operatore professionale che acquista. In questo caso l’operatore professionale che acquista è quello che deve essere registrato al RUOP: egli è il solo responsabile fitosanitario delle patate e deve soddisfare tutti i necessari adempimenti compreso l'aggiornamento dell’elenco dei conferenti;

- gli operatori professionali che producono e commercializzano patate da consumo esclusivamente tramite vendita diretta ad utilizzatori finali (ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/2031);

- i commercianti (non importatori) che acquistano o vendono patate da consumo già etichettate e che non confezionano o riconfezionano.

 

Obblighi che devono essere rispettati

Il Reg. di esecuzione UE 2019/2072 all’allegato VIII, punto 11 dispone che i tuberi di Solanum tuberosum L. (patate da consumo), quando venduti ad altro operatore professionale, devono recare il numero di registrazione al RUOP attestante che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengano da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, ufficialmente registrati. 
Il codice RUOP deve essere riportato sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento nel caso di patate caricate alla rinfusa.

Devono, inoltre, essere rispettati gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2016/2031, il Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072, il Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 e il Decreto Ministeriale del 27/07/2022 (MIPAAF). In particolare si ricorda:

- il codice RUOP dell’operatore professionale deve essere riportato anche sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.) ;

- informare il Servizio Fitosanitario Regionale qualora si sospetti la presenza di un organismo nocivo da quarantena (in particolare: Synchytrium endobioticum, Ralstonia solanacearum, Clavibacter sepedonicus, Globodera rolstochiensis e Globodera pallida) o non conosciuti

- non distribuire il terreno residuo, derivante dalla lavorazione delle patate, su superfici agricole;

- garantire una adeguata tracciabilità (per esempio: cartellini e documenti di acquisto dei tuberi-seme, ubicazione degli appezzamenti coltivati a patata, documenti vendita patate, ecc.). La modalità di realizzazione della tracciabilità è lasciata all’autonomia decisionale dell’operatore e deve riguardare sia la tracciabilità esterna (acquisti e cessioni delle unità di vendita) che interna (spostamenti di piante all’interno e tra i propri siti di produzione). I dati della tracciabilità vanno conservati per almeno 3 anni.
In modo particolare i centri di raccolta che ricevono conferimenti di patate da agricoltori non registrati, devono farsi carico della responsabilità fitosanitaria per loro conto ossia garantire la tracciabilità in merito a questi prodotti.

- comunicare annualmente entro il 30 aprile le superfici investite a patate e la loro ubicazione;

- comunicare preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana. È necessario riportare sulle confezioni anche la dicitura “patate da consumo -origine Egitto- vietata la semina” (come richiesto dal D.M. 1 marzo 2012)



Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025