Controlli fitosanitari all'importazione e all'esportazione
Importazione
I vegetali, prodotti vegetali e altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana solo attraverso determinati Posti di Controllo Frontalieri.
I Posti di Controllo Frontalieri del Veneto sono Venezia (Aeroporto Marco Polo e Porto di Venezia) e Verona (Aeroporto Valerio Catullo).
I vegetali, prodotti vegetali e altre voci regolamentati dalla normativa fitosanitaria europea sono i seguenti:
- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi: vedere l’allegato VI del reg. 2019/2072 e l’allegato I del reg. 2018/2019 (piante ad alto rischio);
- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e di cui è previsto il controllo fitosanitario obbligatorio: vedere l’allegato XI parte A e l’allegato XII del reg. 2019/2072;
- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione ma a controllo fitosanitario non obbligatorio (controllo a campione): vedere l’allegato XI parte B del reg. 2019/2072;
- Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione: vedere l’allegato XI parte C del reg. 2019/2072;
Esportazione
Per le richieste di Certificato Fitosanitario per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi Terzi (cioè fuori dal territorio doganale comunitario).
L'operatore professionale deve essere iscritto al RUOP. Se non si è già registrati accedi alla pagina con le indicazioni.
Se l'operatore professionale è registrato può richiedere il rilascio di un certificato fitosanitario utilizzando il realtivo modulo per provincia di competenza e sotto riportati:
Certificati Fitosanitari non utilizzati entro 14 giorni dalla data di emissione, devono essere restituiti al Settore Fitosanitario regionale.
Tariffe dovute per controlli ufficiali su spedizione di piante, prodotti vegetali o altri prodotti
- Per il rilascio di un Certificato Fitosanitario in esportazione è dovuto il versamento di una tariffa fitosanitaria export [ai sensi della Sezione II dell'allegato al D.M. 12 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2006, n. 153];
- Per il rilascio di un Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) è dovuto il versamento di una Tariffa Fitosanitaria import [ai sensi dell';allegato IV, capo I, parte VIII del regolamento (UE) 2017/625];
Link per info modalità di pagamento
- Ai sensi dell’art 4 del DPR 26 ottobre 1972 , 633, le tariffe fitosanitarie pagate ai Servizi Fitosanitari regionali non sono soggette a fatturazione in quanto relative ad operazioni eseguite dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di attività di pubblica autorità e non ad attività commerciali.
Per ulteriori informazioni: Tel. 045 8676906-8676930
Data ultimo aggiornamento: 28 marzo 2024