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Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Controlli fitosanitari all'importazione e all'esportazione

Importazione

I vegetali, prodotti vegetali e altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana solo attraverso determinati Posti di Controllo Frontalieri.

I Posti di Controllo Frontalieri del Veneto sono Venezia (Aeroporto Marco Polo e Porto di Venezia) e Verona (Aeroporto Valerio Catullo).

I vegetali, prodotti vegetali e altre voci regolamentati dalla normativa fitosanitaria europea sono i seguenti:

- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi: vedere l’allegato VI del reg. 2019/2072 e l’allegato I del reg. 2018/2019 (piante ad alto rischio);


 

- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e di cui è previsto il controllo fitosanitario obbligatorio: vedere l’allegato XI parte A e l’allegato XII del reg. 2019/2072;


 

- Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione ma a controllo fitosanitario non obbligatorio (controllo a campione): vedere l’allegato XI parte B del reg. 2019/2072;


 

- Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione: vedere l’allegato XI parte C del reg. 2019/2072;

 


Esportazione 

Per le richieste di Certificato Fitosanitario per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi Terzi (cioè fuori dal territorio doganale comunitario).
L'operatore professionale deve essere iscritto al RUOP. Se non si è già registrati accedi alla pagina con le indicazioni.
Se l'operatore professionale è registrato può richiedere il rilascio di un certificato fitosanitario utilizzando il realtivo modulo per provincia di competenza e sotto riportati:

richiesta per ufficio VR

richiesta per ufficio PD

richiesta per ufficio RO

richiesta per ufficio TV

- richiesta per ufficio VE

- richiesta per ufficio  VI

*** info per la compilazione

Certificati Fitosanitari non utilizzati entro 14 giorni dalla data di emissione, devono essere restituiti al Settore Fitosanitario regionale.


Tariffe dovute per controlli ufficiali su spedizione di piante, prodotti vegetali o altri prodotti 

- Per il rilascio di un Certificato Fitosanitario in esportazione è dovuto il versamento di una tariffa fitosanitaria export [ai sensi della Sezione II dell'allegato al D.M. 12 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2006, n. 153];

- Per il rilascio di un Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) è dovuto il versamento di una Tariffa Fitosanitaria import [ai sensi dell';allegato IV, capo I, parte VIII del regolamento (UE) 2017/625];

Link per info modalità di pagamento

 

- Ai sensi dell’art 4 del DPR 26 ottobre 1972 , 633, le tariffe fitosanitarie pagate ai Servizi Fitosanitari regionali non sono soggette a fatturazione in quanto relative ad operazioni eseguite dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di attività di pubblica autorità e non ad attività commerciali.
 

Per ulteriori informazioni: Tel. 045 8676906-8676930



Data ultimo aggiornamento: 28 marzo 2024