FUSIONE DEI COMUNI
L'istituto della fusione
L’istituto della fusione rappresenta, accanto alle forme di gestione associata di servizi e funzioni comunali, un ulteriore strumento per il conseguimento di una dimensione efficiente della governance locale. Si tratta di una forma di riordino peculiare volta alla razionalizzazione e ottimizzazione dell’organizzazione istituzionale, per contrastare l’eccessiva frammentazione del livello amministrativo comunale Il legislatore regionale guarda con favore a questo istituto. Non a caso la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (recentemente modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2) “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” all’art. 1 stabilisce che la Regione “valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni promuovendo, in particolare (….), la fusione di comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti”. Sempre la stessa legge regionale (in particolare l’art. 9, comma 2) prevede che nel riparto delle risorse disponibili sia data preferenza alle fusioni rispetto ad altre forme associative.
L’istituto della fusione è l’oggetto di un recente intervento di modifica. Con legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, infatti, la Regione Veneto ha dettato, a distanza di molti anni ed all’esito dei numerosi procedimenti referendari tenutisi in materia, una nuova disciplina in tema di fusioni tra Comuni.
La nuova disciplina ha modificato una parte delle disposizioni della 24 dicembre 1992, n. 25 (“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”), che rappresenta la regolamentazione normativa regionale di riferimento, con la finalità di responsabilizzare le collettività e gli Enti locali interessati sull’importanza del processo di fusione e sui suoi esiti.
Si è inteso, in primo luogo, ribadire e rafforzare l’importanza del processo di comunicazione che gli Enti locali interessati devono fornire alle collettività interessate circa il significato del percorso di fusione, nonché sugli effetti organizzativi, economici e sociali che dallo stesso derivano.
In questa prospettiva, di notevole importanza è l’introduzione, nel corpo normativo della legge regionale n. 25/1992, dell’art. 7bis, in forza del quale “Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati”.
E’ stato, inoltre, previsto (art. 5, comma 1), accanto all’ordinario un giudizio di meritevolezza, un procedimento legislativo semplificato per i processi di fusione che riguardano i Comuni interessati già da tempo da fenomeni associativi, nella forma dell’unione di comuni o di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni.
L’intervento di modifica ha poi riguardato un atto preliminare all’avvio dell’iter di fusione, ovverosia lo studio di fattibilità predisposto dai Comuni interessati. Tale studio rappresenta un importante strumento di supporto e conoscitivo, sia ai fini della predisposizione della relazione al disegno di legge dell’Amministrazione regionale che introduce la fase istruttoria del procedimento, sia ai fini dell’ordinario giudizio di meritevolezza (ove necessario) da parte della commissione consiliare regionale competente, la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 25/1992, deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta.
I criteri, i parametri e gli standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni sono stati fissati con D.G.R. n. 541 del 5 maggio 2020.
Sempre nel solco della progressiva responsabilizzazione degli Enti locali sull’importanza e sul significato del processo di fusione, si colloca, infine, la reintroduzione (non senza alcuni temperamenti), del quorum di partecipazione alla consultazione referendaria e la previsione della compartecipazione, secondo una quota stabilita dalla Amministrazione regionale, dei Comuni proponenti, alle spese della consultazione referendaria.
Tale quota e i relativi criteri e modalità sono stati stabiliti con D.G.R. n. 349 del 24 marzo 2020 [file pdf - 109 KB]
Di seguito alcune slides di presentazione delle principali novità introdotte in materia della L.R. 3/2020:
- L.R. n. 3 del 30 gennaio 2020 [file ppt - 69 kb]
Data ultimo aggiornamento: 02 febbraio 2023