Percorso istituzionale della fusione di uno o più comuni (in pillole):

 

  1. I consigli comunali o gli altri soggetti ai quali spetta l'iniziativa legislativa (art. 20 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1, a cui rinvia l'art. 4, della legge regionale n. 25/1992) predispongono un progetto di legge per fusione dei Comuni.
     
  2. Giudizio di meritevolezza del Consiglio Regionale o parere della competente commissione consiliare nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 25/1992.
     
  3. La Giunta regionale delibera sull’indizione del referendum, definendo quesito e ambito territoriale della consultazione.
     
  4. Svolgimento del referendum e presa d'atto dei risultati.
     
  5.  Il Consiglio regionale approva la legge di fusione.
     
  6. Elezione degli organi del nuovo Comune. Approvazione dello Statuto del nuovo Comune.
     
  7. Eventuale elezione/nomina degli organi dei Municipi. 

 

INIZIATIVA LEGISLATIVA

Ai sensi dell’art. 4 della n. 25/1992  l’iniziativa legislativa per la fusione di due o più Comuni spetta ai seguenti soggetti di cui all’art. 20 dello Statuto:

  • Giunta regionale;
  • Consigliere regionale;
  • Consiglio delle autonomie locali (CAL);
  • Consiglio provinciale;
  • Consiglio comune capoluogo di provincia o Città metropolitana;
  • Consigli comunali in misura non inferiore a 10 o che raggiungono una popolazione di almeno 20.000 abitanti:
  • Il Popolo che esercita l’iniziativa legislativa mediante presentazione di progetti, sottoscritti da almeno 7000 elettori.

Quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.


GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

Il progetto di legge viene presentato al Consiglio regionale il quale deve dare un preliminare giudizio di meritevolezza ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. La competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati  e svolgere ogni atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l’esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della proposta legislativa.
Qualora i consigli comunali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso. Come già anticipato, accanto all'ordinario giudizio di meritevolezza come appena descritto, la legge regionale n. 25/1992, all'art. 5, comma 1, ora prevede che "La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una della condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge riguardi l'iniziativa di fusione tra:

a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione;

b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;

c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi dalle unioni di comuni".

 

REFERENDUM

Quando il progetto di legge acquisisce un giudizio favorevole di meritevolezza da parte del Consiglio regionale (o il parere della competente commissione consiliare nei casi previsti) la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.
 

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Con la legge regionale di istituzione del nuovo Comune devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

La legge regionale deve determinare l’ambito territoriale del nuovo Comune e stabilisce le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la fusione dei Comuni.


L' amministrazione regionale per venire incontro alle richieste dei Comuni istituiti a seguito del positivo esito del referendum, ha stipulato accordi con i vari Enti interessati, per agevolare i Comuni nel compimento di alcuni adempimenti post fusione, necessari per rendere operativa la macchina comunale al servizio dei cittadini del nuovo Comune.

Di seguito il documento che contiene le linee guida per l'attuazione, da parte del Comune neo istituito, degli adempimenti successivi all'avvenuta fusione.

ADEMPIMENTI  [file pdf - 3.457 kb]

 



Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023