Normativa statale e regionale

Costituzione : articolo 133, comma 2: La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio teritorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1: Art. 27, comma 4: sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articolo 15, comma 1: A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzone, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

Legge 7 aprile 2014, n. 56: ai commi 114 e ss. dell'art. 1, prevede numerose disposizioni in materia di fusione di Comuni;

L.R. 24 dicembre 1992 n. 25nel testo consolidato derivante dalle modifiche apportate a tale testo legislativo dalle leggi regionali 30 gennaio 2020, n. 3 e 6 settembre 2023, n. 23;

L.R. 15 dicembre 2021, n. 34: all'articolo 10 istituisce un contributo straordinario per le fusioni per le annualità 2022 - 2023.



Data ultimo aggiornamento: 04 ottobre 2023