Funzioni delle Unioni montane

Le funzioni dell' Unione montana si possono distinguere in due grandi ambiti:

  1. funzioni di tutela e promozione della montagna attraverso l’attuazione di interventi di sviluppo e lo svolgimento di funzioni amministrative in ambito agricolo-forestale
  2. esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nei propri ambiti territoriali, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

 

Funzioni di tutela e promozione della montagna

Per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le Unioni montane esercitano i seguenti interventi:

  1. manutenzione delle aree prative;
  2. sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
  3. controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
  4. manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
  5. recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
  6. cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
  7. manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione delle sponde;
  8. costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
  9. realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.
  10. la realizzazione degli interventi speciali per la montagna attraverso il Fondo nazionale per la Montagna (L. 97/1994)
  11. gestione tecnica del patrimonio forestale (LR 8/1985 “Riorganizzazione delle funzioni forestali")
  12. classificazione e gestione del Piano della viabilità silvo-pastorale (LR 14/1992 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale")
  13. regolamentazione della raccolta dei funghi (LR 23/1996 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati")
  14. attività di assegnazione ed erogazione di contributi ai sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (LR 11/2013 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" art. 48 bis)
  15. funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” (LR 40/2012 art. 6bis c. 2).

 

L’esercizio di associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali. (LR 18/2012 art. 11bis c. 3)

 

Programmazione degli interventi

L’unione montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell’ambito del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale. (LR 40/2012 art. 6bis)



Data ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023