Definizione e ambiti

 

FORME ASSOCIATIVE: L.R. n. 18/2012 Capo III

Nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare tra l’Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l'attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel). Le due opzioni non sono necessariamente alternative e i due strumenti possono essere utilizzati in modo complementare, nel rispetto del principio di esercizio integrale della funzione. La L.R. 18/2012 ha inoltre legittimato l’esercizio della funzione per mezzo del consorzio purchè tale funzione sia già esercitata in tale forma all’entrata in vigore della legge regionale.
Inoltre, per i Comuni ricadenti nell’area omogenea montana e parzialmente montana, la L.R. n. 40/2012 ha previsto la possibilità da parte dell’Unione montana di gestire in forma associata le funzioni comunali per conto dei Comuni ad essa appartenenti.

- Unioni di Comuni art. 32 D.Lgs. n. 267/2000
- Convenzioni art. 30 D.Lgs. n. 267/2000
- Consorzi art. 31 D.Lgs. n. 267/2000
- Unioni montane L.R. 40 del 28 settembre 2012

 

AMBITO FUNZIONALE: D.L. n.78/2010 art. 14 c.27

L’art. 19, comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 stabilisce che sono funzioni
fondamentali
dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera p) della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative restazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l bis) servizi in materia statistica.

 

AMBITO SOGGETTIVO: L.R. n.18/2012 art. 2

Sono obbligati all’esercizio di funzioni fondamentali i comuni fino a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti per gli appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
Comuni obbligati L.R. 18/2012 

 

AMBITO DIMENSIONALE L.R. n. 18/2012 art. 3

Per quanto attiene alla dimensione demografica associativa minima valevole sia per le Unioni di Comuni che per le Convenzioni, la normativa regionale fissa tale soglia minima in 5.000 abitanti, limite che può essere derogato dai comuni appartenenti all’area omogenea montana e parzialmente montana purchè le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni. Nel caso di Unioni esistenti qualora per modificazioni territoriali, calo demografico o per eccessi di uno o più comuni dall'Unione, il limite demografico minimo è derogabile fino a 4.500 abitanti.

 

LIMITE DEMOGRAFICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

D.G.R. n. 1865 del 15/11/2011 "Determinazione del limite demografico minimo per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali". Art. 14, c. 31 del D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 16, c. 24 del D.L. n. 138/2011"

 

Qualora l’esercizio di tali funzioni sia legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
 

TEMPISTICA: D.L. n.78/2010 art. 14 c. 31 ter

I comuni interessati devono assicurare l'attuazione dell’obbligo associativo in base alla
seguente tempistica:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

b) entro il 30 settembre 2014 con riguardo ad altre tre funzioni fondamentali;

c) entro il 31 dicembre 2024 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.


 



Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2024