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Indicatori presunta NON idoneità - pagina in allestimento

Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 17/2022, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

A.  Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:
1)  aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall’UNESCO, relativi a:
  a)  siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO;
  b)  aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);
2)  zone all’interno di coni visuali in cui l’iconografia e l’immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
3)  Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
4)  aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
5)  aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell’articolo 10, del decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
6)  aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
7)  aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
8)  aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
9)  aree tutelate per legge individuate dall’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 
B.   Ambiente:
1)  zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2)  aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e atti della Giunta regionale d’individuazione;
3)  aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 “Legge quadro sulle aree protette” e inserite nell’elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
4)  aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
5)  aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
6)  geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;
 
C.   Agricoltura:
1)   aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP,  STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L’indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all’eventuale  variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;
2)   paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 “Istituzione dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”;
3)   sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
 
C.   Agricoltura - Aree agricole di pregio:
4)   aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d’uso dei suoli del Veneto” elaborata dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.
 
 
 
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Data ultimo aggiornamento: 12 aprile 2024