Indicatori presunta NON idoneità - pagina in allestimento
Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 17/2022, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:
A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall’UNESCO, relativi a:
a) siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO;
b) aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);
2) zone all’interno di coni visuali in cui l’iconografia e l’immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell’articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
9) aree tutelate per legge individuate dall’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
B. Ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e atti della Giunta regionale d’individuazione;
3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 “Legge quadro sulle aree protette” e inserite nell’elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e atti della Giunta regionale d’individuazione;
3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 “Legge quadro sulle aree protette” e inserite nell’elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;
C. Agricoltura:
1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO.,
produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L’indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all’eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;
2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 “Istituzione dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”;
3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
C. Agricoltura - Aree agricole di pregio:
4) aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d’uso dei suoli del Veneto” elaborata dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.
4) aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d’uso dei suoli del Veneto” elaborata dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.
Data ultimo aggiornamento: 12 aprile 2024