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Comunicazioni, DIA, Edilizia libera

Possono essere soggetti a procedure di semplice comunicazione o edilizia libera i seguenti tipi di impianto:

a) su edifici (senza limiti di potenza) o a terra (di potenza inferiore a 50 KW) 
b) di potenza massima pari a 200 KW 
c) interventi di modifica non sostanziale su impianti esistenti 
d) realizzati su aree di cui all’art. 22-bis del D. Lgs. n. 199/2021
e) realizzati da imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.L. 13/2023)
 

 

Sono illustrati vari casi di approfondimento e i destinatari della comunicazione:

a) Comunicazione o DIA al Comune 

(art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011): Interventi descritti ed elencati ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili adottate) del tipo: 

su edifici: senza limiti di potenza; 

a terra: fino a 50 KW.

 

b) Comunicazione al Gestore di Rete Elettrica e al Comune

(ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 7-bis del d.lgs 28/2011) secondo il MODELLO UNICO NAZIONALE (DM MITE n. 297 del 02/08/2022, art. 2, c. 1, lett. b): Interventi che prevedono l’installazione - anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, di potenza fino a 200 KW.

 

c) Interventi in edilizia libera (art. 5, comma 3, del D. Lgs 28/2011)

(art. 5, comma 3, del D.Lgs 28/2011): Interventi di modifica di impianti esistenti, diversi dalla modifica sostanziale, che non comportano modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell’intervento.

 

d) Interventi in edilizia libera (ai sensi dell’art. 22-bis del D. Lgs. n. 199/2021)

(ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021): Impianti fotovoltaici a terra, senza limiti di potenza, ubicati nelle aree individuate dal richiamato articolo, di seguito riportato: “L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste. 2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza”. 3. La Soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.”

 

e) Interventi in edilizia libera (ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21/4/2023)

(ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21/4/2023): Impianti ubicati in area agricola, senza limiti di potenza, realizzati da imprenditori agricoli o secondo la modalità prevista per impianti agrivoltaici, così come descritti dal citato articolo, che si richiama: “Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:

 
a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
 
b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
 
L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.
 
Medesima condizione di cui al presente punto e) è prevista dall’art. 11 comma 1bis, D. Lgs 17/2022 per un impianto agrivoltaico in area agricola realizzato da imprenditori agricoli o società a partecipazione congiunta imprenditore agricolo e produttore di energia.
 
 
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Data ultimo aggiornamento: 23 aprile 2024