La professione di Acconciatore

 

Esercitare l'attività di Acconciatore

Il D.L. 78/2010, art. 49 comma 4 stabilisce che per accedere all'attività di acconciatore è in genere sufficiente la presentazione, al Comune territorialmente competente, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con l'obbligo di possedere:

■ la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari ove previsti;

■ l'abilitazione di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005;

Contemporaneamente si dovrà provvedere all'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane previa comunicazione alla Camera di Commercio locale.

L'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 attuativa della L. 174/2005 .

L'abilitazione professionale

L'abilitazione professionale, ai sensi della L. 174/2005, può essere conseguita (dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico) previa superamento di un esame tecnico-pratico successivo ad un percorso formativo, o lavorativo e formativo, il quale può consistere in una delle seguenti alternative:

► un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, seguito da un esame finale al cui superamento consegue l'attestato di qualifica professionale biennale (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore);
(+) un corso annuale di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, OPPURE un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni - in entrambi i casi vi sarà un esame finale tecnico-pratico da superare;

► un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e a seguire un corso regionale di formazione teorica; successivamente vi sarà un esame finale da superare;

► un apprendistato presso un'impresa di acconciatura, (+) un anno di lavoro qualificato a tempo pieno, da effettuare nell'arco di due anni, (+) un corso regionale di formazione teorica il cui accesso è stato disciplinato dal Decreto Regionale n.170 del 16/02/2009. Al termine del corso vi sarà un esame finale da superare.

► la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Il superamento degli esami finali consegue la qualifica di OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCIATORE (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore);

(+) la frequenza di un corso di specializzazione annuale, OPPURE un anno di esperienza lavorativa, da effettuare nell'arco di due anni, in un'impresa di acconciatura - in entrambi i casi vi sarà un esame finale di carattere tecnico-pratico da superare;

 

Nelle pagine della Direzione Formazione è presente l' elenco degli organismi di formazione accreditati e abilitati alla organizzazione dei corsi di formazione riconosciuti (vedere alla voce "Acconciatore", cartella "Approvazioni" ).

Per cercare i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto è disponibile il servizio "Cerca corsi di formazione" sul sito ClicLavoroVeneto

Il periodo di inserimento, indicato nei punti precedenti, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni e monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dalla Regione.

Alla data del 17.09.2005 coloro che hanno la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore ai sensi della L. 174/2005, art. 6, comma 2. 

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Riconoscimento qualifiche professionali estere

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE. Link al ministero del Lavoro.

 

Ulteriori disposizioni inerenti l'attività di acconciatore sono indicate nella sezione Normativa.

Per ulteriori informazioni su percorsi formativi e la qualifica di acconciatore/parrucchiere : cliccare qui (URP).



Data ultimo aggiornamento: 08 giugno 2021