Sperimentazione paesaggistica

Fin dall’inizio la sperimentazione paesaggistica si è ispirata ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, conformandosi alle sue diverse modifiche introdotte con i decreti legislativi n 156 e n. 157 del 24 marzo 2006, n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008.

 Piani paesaggistici di dettaglio
In sei articoli la Convenzione, ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, riassume le principali aspettative in materia di pianificazione paesaggistica, che la sperimentazione ha assunto come principi fondamentali:

l’estensione della pianificazione a tutto il territorio considerato (non quindi relegato alle sole parti eccellenti o sottoposte a vincolo) dai paesaggi che possono essere considerati eccezionali, ai paesaggi della vita quotidiana ed ai paesaggi degradati;

gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica;

la diversificazione della disciplina in ragione dei valori attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

la centralità del paesaggio non solo nella pianificazione territoriale ed urbanistica, ma anche in tutte le politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

L’attività sperimentale si è sviluppata attraverso:

Piani Paesaggistici di dettaglio
Progetti di riqualificazione paesaggistica



Data ultimo aggiornamento: 04 giugno 2022