Il Servizio Idrico Integrato

L’utilizzo della risorsa idrica per le finalità umane avviene mediante un processo definito “ciclo integrato dell’acqua”, il quale consiste nelle attività relative al prelievo della risorsa dall’ambiente naturale, all’eventuale processo di potabilizzazione se necessario, all’adduzione, stoccaggio e distribuzione all’utenza mediante la rete acquedottistica, al collettamento dei reflui in reti fognari e alla depurazione degli stessi prima del recapito nel corpo idrico ricettore.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Con l’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli), successivamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, è stato avviato un complesso ed articolato processo finalizzato alla riorganizzazione territoriale e funzionale del Servizio Idrico Integrato.
I principi normativi della Legge Galli sono stati confermati nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sono orientati a recuperare organicità nell’ambito della gestione dei servizi idrici e superare la frammentazione delle gestioni, perseguendo un riordino delle stesse su una base territoriale più appropriata e attivando modelli gestionali che assicurino un servizio con adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
Tali obiettivi sono da conseguirsi operando entro i principi generali, di tutela e salvaguardia delle risorse idriche, di utilizzo secondo criteri di solidarietà, di rispetto del bilancio idrico del bacino idrografico e di priorità degli usi legati al consumo umano.
Tale processo di riforma è previsto venga attuato per unità territoriali denominate Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ambito, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Al fine di dare attuazione a livello regionale alla Legge n. 36/1994, la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 relativa all’Istituzione del Servizio Idrico Integrato ed all’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, Nel rispetto dei principi della Legge n. 36/1994, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali regionali, denominati: Alto Veneto, Bacchiglione, Brenta, Laguna di Venezia, Polesine, Valle del Chiampo, Veneto Orientale e Veronese, e in un A.T.O. interregionale tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia  denominato “Lemene”, comprendente parte dei comuni della provincia di Pordenone e, per la parte veneta, undici comuni situati nel bacino dei fiumi Livenza e Tagliamento.
Fino al 31 dicembre 2012, l’Ente di governo territorialmente competente per singolo A.T.O. è stato individuato dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 nelle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.).
Con il Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la Legge 26 marzo 2010, n. 42, è stata disposta la sospensione delle A.A.T.O. e la riattribuzione delle loro funzioni ad altri Enti, la cui individuazione veniva demandata alle Regioni. La Regione del Veneto ha pertanto promulgato la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, in adempimento alle sopraccitate disposizioni statali.
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 17/2012, che ha abrogato la L.R n. 5/1998, pur venendo confermata la suddivisione territoriale negli ATO già previsti dalla precedente legge regionale, è stata data una nuova veste all’organizzazione dei soggetti preposti al governo del Servizio Idrico Integrato prevedendo la costituzione di nuovi enti denominati Consigli di Bacino, che hanno proseguito nelle funzioni delle precedenti A.A.T.O.
i Consigli di Bacino - responsabili per ciò che attiene la definizione degli obiettivi, la pianificazione degli interventi, la redazione del Piano d’Ambito ed il controllo sull’attuazione dello stesso - si avvalgono dei Gestori del Servizio Idrico Integrato per l’organizzazione operativa del servizio e l’attuazione di quanto previsto nella pianificazione d’Ambito. I Gestori sono società, in Veneto generalmente a capitale pubblico, le quali derivano l’attuale assetto da precedenti Aziende municipalizzate o Consorzi già attivi nel territorio per la gestione di servizi a rete o create da fusioni o incorporazioni generalmente affidatarie del servizio in esito a procedura di affidamento “in house”.
I costi di gestione del Servizio idrico Integrato sono compensati dall’applicazione di un sistema tariffario finalizzato a garantirne l’equilibrio finanziario. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è determinata tenendo conto principalmente della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato e di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente. La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito e trasmessa all'Autorità per l'approvazione da parte di quest’ultima.