INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali.
L’inquinamento elettromagnetico è prodotto dagli impianti tecnologici che durante il loro funzionamento generano campi elettromagnetici a determinate frequenze. Le emissioni di questi impianti sono indicate anche come radiazioni non ionizzanti.
È alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa che ci si riferisce quando si parla di inquinamento elettromagnetico.
La normativa nazionale di riferimento è la Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è il primo testo di legge organico in materia di campi elettromagnetici e riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (Gigahertz). Rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della suddetta norma, sia gli elettrodotti che gli impianti di tele-radiocomunicazione, comprese le stazioni radio base.
La legge, è finalizzata alla tutela dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’esposizione e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare l’intensità delle sorgenti di emissione secondo le migliori tecnologie disponibili.
E’ affidata allo Stato la competenza di dettare standard di protezione uniformi, validi in tutte le Regioni.
Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” LINK aggiornato dal D.Lgs. 207/21 definisce su scala nazionale le modalità per l’installazione e/o modifica degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati per la radiodiffusione sonora e televisiva e in generale di tutti gli impianti radioelettrici, e prevede che l’interessato chieda autorizzazione o SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) presso l’ente locale
FUNZIONE DI CONTROLLO
La normativa nazionale ha affidato alle amministrazioni provinciali e comunali le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale le quali per l’attuazione della legge 36/2001, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti
COMPETENZA DELLA REGIONE
La Regione del Veneto con propria legge 9 luglio 1993 n. 29 ha disciplinato la “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni ” ed ha regolamentato le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di telecomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Successivamente, con legge regionale 20 aprile 2018 n. 15 sono state introdotte alcune variazioni finalizzate ad armonizzare le modalità di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione con quanto previsto dalla normativa nazionale.
Gli impianti disciplinati dalla suindicata legge regionale sono autorizzati dai Comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, previo accertamento da parte di A.R.P.A.V., con le modalità stabilite dalla normativa statale, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi qualità.
Con deliberazione n. 245 del 15 marzo 2022 la Giunta Regionale ha aggiornato le modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, di cui alla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.
L’attività di vigilanza e controllo in relazione al rispetto dei parametri di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti disciplinati dalla predetta legge regionale n. 15/2018 è esercitata dal Comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
LINK UTILI
Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE)
Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
Struttura di riferimento
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it
Segreteria: 041 279 2143-2186 - 4434 - email: ambiente@regione.veneto.it
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
email: atmosfera@regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 14 marzo 2024