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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

INQUINAMENTO ACUSTICO

 

Ogni introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi si definisce come inquinamento acustico.

Le cause di questo tipo di inquinamento sono molteplici. Fattori quali il traffico veicolare, ferroviario, aereoportuale e marittimo, nonché le attività industriali ed agricole sono certamente tra i principali responsabili. Anche la topografia del territorio è ritenuto un fattore determinante, in quanto favorisce o limita la propagazione del rumore.

Le principali norme nazionali di riferimento sono la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che stabilisce i principi fondamentali relativi alla tutela dal rumore sia in ambienti esterni che abitativi, ed il decreto legislativo 194/2005  “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” che, per prevenire e ridurre gli effetti nocivi dovuti alla esposizione al rumore ambientale, prevede l’elaborazione di mappe acustiche e di Piani di Azione.

L’emanazione della legge 447/95 si è, in prima battuta, aggiunta e poi gradualmente sostituita, al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 che ha individuato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, variabili da zona a zona rimettendo ai comuni il compito di classificare il territorio comunale in sei classi acustiche (sostanzialmente quelle che abbiamo oggi) per cui in considerazione delle attività antropiche presenti e della conseguente sensibilità al rumore in ciascuna zona doveva essere assegnato un determinato livello di tutela delle emissioni acustiche. Dunque, già nel 1991 si poneva al centro della governance in materia acustica la pianificazione comunale.

Con la citata legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 successivamente modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42  viene approvata la prima normativa statale organica di tutela dal rumore dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo.

L’articolato sistema di pianificazione acustica è affidato ai diversi livelli pubblici territoriali: Stato, Regioni, Comuni.

 

COMPETENZA DELLA REGIONE 

Alla Regione è rimessa, previa definizione con propria legge, la determinazione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, l’individuazione dei poteri sostituivi in caso di inerzia dei comuni e delle modalità di controllo del rispetto della normativa    nonché l’approvazione di Piani triennali di intervento per la bonifica acustica in cui va individuato il grado di priorità e quindi la graduatoria degli interventi che accedono alle risorse finanziarie disponibili.

La Regione, ha dato attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale con la legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 che ha demandato ad Arpav funzioni relative allo sviluppo delle linee guida per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge n. 447 del 1995 e alla gestione dell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica la cui competenza professionale è definita all’articolo 2 della legge n. 447 del 1995.

 

TECNICI IN ACUSTICA

La legge quadro definisce tecnico competente in acustica la figura professionale che effettua le misurazioni, verifica il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, prepara piani di risanamento acustico e svolge le relative attività di controllo.

Successivamente con D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42 è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.   

A dicembre del 2018 è stato pubblicato online l’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) che costituisce una banca dati costantemente aggiornata, contenente i riferimenti dei tecnici abilitati ad esercitare la professione e i corsi di abilitazione e aggiornamento professionale riconosciuti a livello nazionale.

Su delega della Regione Veneto, l’ARPAV si occupa del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e della gestione della formazione obbligatoria, coordinandosi con il MITE per l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

 

FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA NORMATIVA 

Ai Comuni è demandato il ruolo fondamentale in ordine all’efficacia dell’azione preventiva rispetto al problema dell’inquinamento acustico. In particolare alle amministrazioni locali sono demandate le competenze circa la classificazione acustica, il controllo sul territorio e l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale che prevedano, tra l’altro, specifici dispositivi mirati alla prevenzione e al contenimento delle emissioni rumorose derivanti dalle infrastrutture di trasporto e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Le funzioni amministrative di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14 della legge 447/95 sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti. Ai sensi dell’art. 10 della citata norma, sussiste in capo a al Comune la competenza ad accertare le sanzioni amministrative di cui ai primi 3 commi dell’articolo medesimo. 

La legge regionale n. 21/1999 ribadisce che il controllo e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 della L. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente e qualora l’ente non provveda queste vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente. 

 

D.LGS  19 AGOSTO 2005 N. 194 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2022/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE

La Direttiva europea 2002/49/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 19 Agosto 2005 n. 194 ,  relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ha posto l’attenzione degli Enti Territoriali verso le tematiche di inquinamento acustico delle proprie arterie principali. Il D.Lgs citato, introduce i concetti di mappa acustica strategica e Piano di Azione e definisce le competenze e le procedure per:

l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'art. 3;

l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'art. 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.

Tale decreto assicura inoltre l'informazione e la partecipazione al pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. La direttiva comunitaria e quindi il d.lgs. 194/2005 si applicano agli agglomerati urbani con più di 250.000 abitanti (primo livello) e 100.000 abitanti (secondo livello) e ai cosiddetti assi stradali/infrastrutturali "principali", caratterizzati da volumi di traffico. Per pianificazione acustica di un agglomerato urbano (ai sensi del d.lgs. 194/2005) si intende il controllo dell'inquinamento acustico attraverso attività di programmazione quali:

la classificazione acustica.;

la pianificazione territoriale;

l'ingegneria dei sistemi per il traffico;

la pianificazione dei trasporti;

l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione;

il controllo delle emissioni acustiche alla sorgente.

 

COMPETENZA REGIONE 

- individuazione con deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 6 giugno 2017 degli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti: Venezia, Verona, Viceza e Padova;

- raccolta, verifica e, ove previsto, trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle informazioni documentali trasmesse dai gestori di infrastrutture di trasporto classificabili come principali ai sensi del decreto, tra cui le infrastrutture stradali gestite dalla Regione e dalle Province;

 
 
 
 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

PECambiente@pec.regione.veneto.it 
Segreteria: 041 279 2143-2186 - 4434 - email: ambiente@regione.veneto.it
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
email: atmosfera@regione.veneto.it

 



Data ultimo aggiornamento: 14 marzo 2024