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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

Demanio Marittimo

L'articolo 105 del decreto legislativo 112/98 assegna alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale. In particolare, la norma attribuisce alla Regione la competenza in materia di concessioni di occupazione di aree demaniali costituite dalla fascia costiera e dalla zona di mare antistante, che rappresentano il demanio marittimo.

Con L.R.11/2001 art.100 comma 2 lettera e), tale funzione è stata confermata in capo alla Giunta regionale mentre, con Legge regionale n.33/2002, la Regione ha delegato ai Comuni costieri la competenza in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico ricreativo, provvedendo altresì, tramite D.G.R.454/2002 a fornire disposizioni procedurali per l'attuazione della delega.

Nello specifico le funzioni amministrative sul demanio marittimo riguardano:

  1. Rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione;
  2. Rilascio dell'atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 del codice della navigazione;
  3. Rinnovo di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione;
  4. Variazione del contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
  5. Comparazione di istanze ai sensi dell'art. 37 del codice della navigazione;
  6. Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 38 del codice della navigazione;
  7. Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario ai sensi dell'art. 41 del codice della navigazione;
  8. Revoca totale o parziale di concessioni demaniali marittime ai sensi dell' art. 42 del codice della navigazione e 31 del relativo regolamento di esecuzione;
  9. Domande incompatibili sensi dell'art. 43 del codice della navigazione;
  10. Modifica o estinzione della concessione per cause naturali ai sensi dell'art. 45 del codice della navigazione;
  11. Affidamenti ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione;
  12. Subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione e art. 30 del regolamento di esecuzione;
  13. Decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione.

Restano ascritti alla competenza statale ed in particolare al Corpo delle Capitanerie di Porto le funzioni relative a:

  1. Delimitazione di zone del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione;
  2. Risoluzione delle contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
  3. Escluso di zone del demanio marittimo ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione;
  4. Predisposizione delle Tabelle indicante i luoghi nei quali è possibile eseguire la raccolta e l'estrazione di arena, ghiaia, e altri materiali.

Lo Stato mantiene le funzioni amministrative in materia di demanio solo nelle sottoelencate tipologie di Porti e zone del demanio marittimo:

  1. Porti rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità Portuali;
  2. Porti militari, per intero o in parte, per tali intendendosi anche le aree portuali destinate unicamente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nonché gli specchi acquei collegati funzionalmente con i suddetti porti ed aree, non permanentemente soggetti agli usi pubblici;
  3. Aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere, ivi esistenti, destinate ai compiti di difesa e sicurezza dello Stato perseguiti dalle Forze Armate, dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera dalle Forze dell'Ordine, dai Vigili del Fuoco, ovvero oggetto di consegna per i medesimi compiti;
  4. Aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere, ivi esistenti, destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere;
  5. Porti non rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità portuali, ma ascritti alla competenza statale, in quanto movimentano un volume di prodotti petroliferi e combustibili pari o superiore a cinquecentomila tonnellate per anno, dovendo per tale ragione essere considerati prevalentemente destinati all'approvvigionamento di energia.
  6. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere in consegna ai soggetti istituzionali ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione e 36 del regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
  7. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere funzionali all'approvvigionamento di energia;
  8. aree demaniali marittime, specchi acquei e opere destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere, nonché di impiego diretto da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, quale organo periferico del Ministero dei Trasporti.

Sono, infine, impregiudicate le competenze statali che riguardano tutte le attività che afferiscono agli aspetti dominicali, inerenti la configurazione giuridica dei beni demaniali, nonché la materia della polizia dei porti, che è del tutto peculiare e specifica, investendo il profilo tecnico-operativo della sicurezza della navigazione e portuale, (materia, quest'ultima, distinta e separata dall'utilizzazione dei beni demaniali marittimi e dalle funzioni amministrative a questa attinenti), nonché tutte le altre competenze, eventualmente, escluse per effetto di specifiche disposizioni normative.



Data ultimo aggiornamento: 06 maggio 2022