CAVE

La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava.
L’attività di cava è soggetta alle disposizioni della L.R. 16 marzo 2018, n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 13/2018 “ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio” (L.R. 07.09.1982, n. 44).
Le tipologie di materiale estraibili sono così classificate dall’art. 4 della legge.

a. materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:

1. sabbie e ghiaie;
2. materiale detritico;
3. calcari per costruzioni.

b. materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:

1. calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;
2. argille;
3. basalti e materiali vulcanici;
4. pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
5. quarzo, quarzite;
6. gesso;
7. sabbie silicee;
8. pietre molari;
9. torba;
10. ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modificazioni.
 

La legge prevede inoltre la pianificazione dell’attività di cava attraverso il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) per i materiali di Gruppo A. Il PRAC detta, inoltre, disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.
Le norme tecniche attuative (NTA) sono riportate nell'allegato B al PRAC.
Il PRAC è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018.
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DISPOSIZIONI DEL PRAC


MATERIALI DI GRUPPO A

Per la coltivazione di materiali di gruppo A il PRAC stabilisce gli ambiti dove sono ammessi gli interventi, i volumi massimi autorizzabili per ogni singolo ambito e per ogni singola cava.

CAVE DI SABBIA E GHIAIA
SABBIA E GHIAIA: materiali depositati da processi caratteristici degli ambienti costieri, fluviali e fluvioglaciali e costituiti prevalentemente da sabbie e/o ghiaie.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI e per un volume massimo autorizzabile suuddiviso tra gli AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI che viene aggiornato in rapporto ai volumi assegnati e alle autorizzazioni rilasciate.

ELENCO DOMANDE E VOLUMI AUTORIZZABILI.

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda agli artt. 8 – 9 e 10 del NTA del PRAC (allegato B) e alla DGR 1212/2021.
Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di sabbia e ghiaia sono riportate all’art. 18 delle NTA del PRAC.


CAVE DI DETRITO
DETRITO: materiale incoerente di granulometria eterogenea appartenente a un sedimento naturale derivante dalla disgregazione di versanti in roccia e accumulato ad opera prevalente della gravità o dei ghiacciai.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI e per un volume massimo autorizzabile suuddiviso tra gli AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI che viene aggiornato in rapporto ai volumi assegnati e alle autorizzazioni rilasciate.

ELENCO DOMANDE E VOLUMI AUTORIZZABILI.

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda all’art. 11 delle NTA del PRAC (allegato B)  e alla DGR 1212/2021.
Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di detrito sono riportate all’art. 19 del PRAC.


CAVE DI CALCARI PER COSTRUZIONI
CALCARI PER COSTRUZIONI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico, con caratteristiche tecniche ed in quantità tali da essere normalmente utilizzabile per la realizzazione di costruzioni civili quali sottofondi e massicciate stradali o ferroviarie, pavimentazioni stradali, muri e strutture di contenimento, ecc. e di costruzioni idrauliche quali scogliere, moli, opere di difesa di sponda, ecc.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI e per un volume massimo autorizzabile suuddiviso tra gli AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI che viene aggiornato in rapporto ai volumi assegnati e alle autorizzazioni rilasciate.

ELENCO DOMANDE E VOLUMI AUTORIZZABILI.

Per le norme specifiche sugli ambiti estrattivi, sui volumi massimi autorizzabili, sui limiti e condizioni per gli interventi e sui criteri per le autorizzazioni si rimanda all’art. 12 delle NTA del PRAC (allegato B)  e alla DGR 1212/2021.
Le norme tecniche di esecuzione specifiche per le cave di calcari per costruzioni sono riportate all’art. 20 del PRAC.

MATERIALI DI GRUPPO B

CAVE DI CALCARI PER USI INDUSTRIALI:
CALCARI PER USI INDUSTRIALI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico utilizzabile per produzione di cemento, calce, granulati e similari. Deve essere documentato l’effettivo utilizzo industriale del materiale.
Disposizioni specifiche per cave di tale materiale sono contenute nell’ art. 21 della NTA del PRAC (allegato B).

CAVE DI ARGILLE:
Disposizioni specifiche per cave di tale materiale sono contenute nell’ art. 22 della NTA del PRAC (allegato B).


CAVE DI TUTTI I MATERIALI

Per TUTTE LE TIPOLOGIE DI CAVE le NTA del PRAC (allegato B) stabiliscono le norme generali per la coltivazione e le norme per la tutela ambientale:

• Articolo 13 Domanda di autorizzazione di cava
• Articolo 14 Modifiche non sostanziali al progetto di coltivazione
• Articolo 15 Distanze di sicurezza e prescrizioni tecniche
• Articolo 16 Disposizioni amministrative
• Articolo 17 Norme per la tutela ambientale

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Nel Veneto sono presenti circa 380 cave in atto per l'estrazione dei seguenti principali materiali:

- sabbia e ghiaia;
- detrito;
- calcare per industria (cemento, calce, granulati) e costruzione (sottofondi, ecc.);
- argilla per laterizi;
- basalto;
- pietre ornamentali (calcare da taglio, lucidabile, trachite da taglio).

 


Una sintesi dei dati relativi all’attività di cava (produzioni e numero di cave produttive), sulle ditte titolari di cave e sull’ubicazione delle cave in atto è visualizzabile al seguente link:
Dati e cartografie

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Procedimenti in corso per le cave 

   

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 RISORSE UTILI

Il versamento del contributo alla Regione deve essere effettuato entro il 28/02/2019 a mezzo bonifico bancario intestato a Tesoreria Regione del Veneto – UNICREDIT BANCA SPA – codice IBAN IT41V0200802017000100537110, con la causale “Ulteriore contributo materiale estratto cava: ___________”

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa Suolo e della Costa
Segreteria:
tel. 041 279 2130/2357 - fax. 041 279 2234
email: difesasuolo@regione.veneto.it - PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023