GARANZIE FINANZIARIE

 

L’esercizio delle attività estrattive è subordinato alla presentazione di una garanzia finanziaria (deposito cauzionale) da parte del soggetto titolare dell’autorizzazione di cava o della concessione mineraria, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’autorizzazione o dalla concessione.

La garanzia finanziaria deve essere presentata al momento della consegna del provvedimento, unitamente alla scheda anagrafica aggiornata della ditta, corredata del documento di identità del dichiarante, e ne subordina l’efficacia.
 
 

Per le CAVE


Per le cave autorizzate prima del 16.03.2018, la garanzia finanziarie era costituita dal deposito cauzionale previsto all’art. 16 della L.R. 44/1982 mentre per le autorizzazione di cava successive a tale data la garanzia finanziaria è prevista dall’art. 14 della L.R. 13/2018.
La garanzia finanziaria riguarda la corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e ogni altro impegno assunto con l’autorizzazione dalla ditta titolare della cava:

  • ricomposizione ambientale della cava;
  • contributo da versare ai comuni (ex art. 20 L.R. 44/1982 – art. 19 della L.R. 13/2018);
  • gestione rifiuti di estrazione.


L’importo del deposito cauzionale è determinato dal provvedimento di autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 13/2018 la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimenti di autorizzazione. Tale termine può essere prorogato al massimo per 90 giorni a seguito di motivata istanza.

Le modalità di presentazione e le caratteristiche della garanzia finanziaria saranno stabilite con provvedimento di Giunta regionale previsto dal comma 5 dell’art. 14 della L.R. 13/2018.

Fino all’adozione del citato provvedimento di Giunta regionale continuano ad applicarsi le direttive stabilite dalla D.G.R. n. 4204 del 28.12.2006, dalla D.G.R. n. 1955 del 20.10.2013 e dalla D.G.R. n. 625 del 29.04.2014.

Per le cave autorizzate ai sensi della previgente L.R. 44/1982, l’importo del deposito cauzionale è soggetto all’adeguamento biennale al costo della vita, secondo l’intervenuta variazione dell’indice ISTAT, denominato FOI, consultabile all’indirizzo Internet http://www.istat.it/it/archivio/30440

La garanzia finanziaria può essere costituita nelle forme ammesse dalla legge per il caso delle garanzie nei confronti degli Enti pubblici:

  • In numerario;
  • In titoli di Stato;
  • Mediante fideiussioni bancarie;
  • Mediante polizze con intermediari finanziari abilitati ex art. 106 del TUB di cui all’elenco della Banca d’Italia al sito https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html# :
    • selezionando in alto a sinistra: “Intermediari/Albi
    • quindi spuntare il quadro: “Ricerca avanzata negli albi ad una data
    • dal menù a tendina Albo/elenco selezionare: ALBO DEGLI INTERMEDIARI EX ART.106 TUB (C.D.    “ALBO UNICO”)
    • alla voce Attività autorizzate/notificate, selezionare: RILASCIO DI GARANZIE DIVERSE DA QUELLE MUTUALISTICHE 



Sono ammessi solo contratti approvati con D.G.R. n. 4204/2006 e s.m.i.

La durata nominale dei contratti è pari a due anni dalla data del provvedimento di autorizzazione.

Il calcolo dell’adeguamento del deposito deve essere svolto con riferimento alla data del provvedimento di autorizzazione. Alla variazione biennale ISTAT sorge l’obbligo di presentare un’appendice per il successivo biennio con l’importo adeguato all’indice ISTAT (Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti) relativo al mese e all’anno del provvedimento di autorizzazione (consultabile al sito Internet http://www.istat.it/it/archivio/30440).

Allo scadere della validità dell’appendice deve essere costituito e presentato un nuovo contratto di importo adeguato all’intervenuta variazione dell’indice ISTAT sempre riferita alla data del provvedimento di autorizzazione. Ad accoglimento e avvenuta costituzione della garanzia, il contratto precedente cessa di efficacia.

In caso di inottemperanza alla presentazione degli adeguamenti, previa diffida, verrà dato avvio al procedimento di sospensione dei lavori di coltivazione e, in caso di perdurare della inottemperanza, potrà essere adottato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione previsto all’art. 24 comma 1, lettera g, della L.R. 13/2018.
Il contratto precedente non cessa di efficacia dopo la scadenza nominale e le Amministrazioni hanno così la facoltà di verificare lo stato dei luoghi e la situazione contributiva, eventualmente attivando le procedure di escussione del deposito cauzionale, ove necessario.

Moduli:


I modelli delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni di cava rilasciate ai sensi della L.R. 13/2018 verranno pubblicati a seguito dell’adozione delle direttive in materia da parte della Giunta regionale.
Nel frattempo si consiglia di contattare gli uffici per acquisire le informazioni e la modulistica del caso.



Per le MINIERE


Il deposito cauzionale si riferisce a tutti gli obblighi previsti dai provvedimenti relativi all'attività mineraria, compresa la ricomposizione ambientale dei cantieri minerari, il ripristino dei luoghi interessati da interventi connessi o funzionali all'attività mineraria ed il versamento di:

  • canone di concessione;
  • imposta regionale;
  • contributo sul minerale estratto;
  • contributo sul materiale associato;
  • gestione dei rifiuti di estrazione.


Il deposito cauzionale in argomento non assorbe, né sostituisce le cauzioni connesse alla occupazione di fondi di terzi e correlati adempimenti.

Per tutte le concessioni minerarie di minerali solidi, senza distinzioni di tipologia od altro, l’importo minimo assoluto del deposito cauzionale è stato stabilito pari a € 200.000,00 (duecentomila/00).

Resta ferma la facoltà della Regione di rideterminare l’importo del deposito cauzionale, in base alle circostanze specifiche dell'attività mineraria ed alla conformazione ed ubicazione dei cantieri.

Le modalità di presentazione e le caratteristiche della garanzia finanziaria sono stabilite dalla D.G.R. n. 4204 del 28.12.2006, dalla D.G.R. n. 1955 del 20.10.2013 e dalla D.G.R. n. 625 del 29.04.2014.

La garanzia finanziaria può essere costituita nelle forme ammesse dalla legge per il caso delle garanzie nei confronti degli Enti pubblici analogamente a quanto precedentemente specificato per le CAVE.

Modelli:

 



Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2018