Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il decreto dei Ministeri delle politiche agricole, dell’ambiente e della salute del 22 gennaio 2014, ha adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). (Elenco degli allegati)
L’adozione del PAN era prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
 Il PAN si prefigge i seguenti obiettivi:

  1. Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  2. Promuovere metodi di difesa delle colture alternativi all’uso eccessivo dei fitofarmaci, come la difesa integrata e l’agricoltura biologica;
  3. Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione;
  4. Tutelare i consumatori;
  5. Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  6. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il percorso necessario per conseguire gli obiettivi del Piano si sviluppa in 7 azioni, così definite:

1 - Certificati di abilitazione alla vendita e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, formazione e prescrizioni a decorrere dal 26 novembre 2015

L’agricoltore professionale che intende utilizzare prodotti fitosanitari, e chi li acquista per suo conto, deve avere il “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”. La Giunta regionale, con la DGR n. 2136 del 18/11/14 - Allegato A, ha approvato le disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato.

Il venditore, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali deve avere il “Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari”. Per i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali, il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso. La Giunta regionale, con la DGR n. 2136 del 18/11/2014Allegato B, ha approvato le disposizioni per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato.

Il consulente della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve avere il “Certificato di abilitazione alla consulenza” previsto dall’art. 8 comma 3 del decreto legislativo n.150/2012.

 

NOVITA’TESTO COORDINATO DELL’ ALLEGATO A ALLA DGR N. 727 DEL 9 GIUGNO 2020 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DGR N. 231 DEL 2 MARZO 2021
Condizioni per la realizzazione in modalità FaD delle lezioni previste dai corsi di formazione autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, da applicarsi durante la vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

2 - Informazione e sensibilizzazione 

I ministeri competenti e la Regione definiscono i programmi d’informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti, acuti e cronici, per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, e sui benefici dell'utilizzo di metodi diversi come la produzione integrata e a quella biologica.

3 - Controllo delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature utilizzate per irrorare i prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a controllo funzionale.
Il controllo deve essere eseguito presso centri prova autorizzati dalla Regione. Il centro prova rilascia un attestato di rispetto dei requisiti di funzionalità dell’attrezzatura.
Dopo il controllo e per sempre, l’agricoltore dovrà mantenere le attrezzature in efficienza e regolarle in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità della miscela fitoiatrica.
Il decreto della Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali indica quali sono le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 e quali, invece, sono soggette a controllo in tempi diversi.

4 - Irrorazione aerea

L’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari è vietata. Può essere autorizzata, in deroga, solo nei casi in cui non ci sono modi diversi, oppure se c’è un’evidente riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

5 - Misure per la tutela dell'ambiente e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche

Le aree frequentate dalla popolazione, le ferrovie, le strade e le aree naturali (siti natura 2000 e aree naturali protette), comprese quelle nelle quali c’è un’attività agricola, sono particolarmente tutelate.
Per queste aree, il PAN prevede che, entro due anni, si adottino a livello locale precise linee guida che dovranno tenere conto delle caratteristiche delle aree e dei monitoraggi ambientali.
odotti fitosanitari in aeree specifiche

6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari 

Gli agricoltori devono rispettare le disposizioni riportate nell’allegato VI del decreto 22 gennaio 2014 su stoccaggio e manipolazione dei prodotti fitosanitari, sul trattamento degli imballaggi e delle rimanenze.

7 - Difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture, ha l’obiettivo di ridurre il rischio per l’ambiente, per gli operatori, per i consumatori e per i residenti nelle aree vicine.
La difesa delle colture con minori effetti nocivi si ottiene con:

  • la difesa fitosanitaria integrata;
  • le misure di prevenzione basate sulle pratiche agronomiche indicate nell’allegato III comma 1 del decreto legislativo n. 150/2012;
  • la difesa fitosanitaria prevista dal metodo di produzione biologico;
  • i sistemi di controllo biologico delle avversità;
  • l’uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite dall’art. 22 del regolamento CE n. 1107/2009.


Data ultimo aggiornamento: 04 agosto 2022