I Consorzi di Tutela dei Vini DOCG, DOC e IGT 

I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema dei controllo di cui all’art. 64 della Legge 238/2016.
Fine ultimo di tali organizzazioni è quello di accrescere l’accreditamento del prodotto tutelato sul mercato con effetti che ricadono su tutti coloro che utilizzano la DO/IG anche se non associati al consorzio medesimo.
L’attuale disciplina in materia, assegna loro un ruolo collaterale nel sistema di controllo e più complesso nel meccanismo della tutela rispetto alla previgente normativa ma lascia intatta la loro caratteristica di impresa privata che affianca la pubblica amministrazione nel quadro generale della difesa delle singole DO/IG a fronte di un riconoscimento ministeriale che ne certifica ruolo e che ne assegna i relativi compiti.
La norma consente la costituzione di consorzi per più DO/IG a condizione che le zone di produzione dei relativi disciplinari ricadano nello stesso ambito territoriale e che comunque sia assicurata, per ciascuna DO/IG, autonomia decisionale.
Il loro riconoscimento ministeriale è vincolato ad una minima rappresentanza sociale da raggiungere (determinata in virtù della produzione oggetto di lavorazione nella fase di filiera) e dalla presenza di uno statuto che soddisfi i requisiti minimi definiti dal Ministero.

I consorzio riconosciuti ed incaricati dal Ministero svolgono, per la DO/IG interessata, le funzioni previste dal comma 1 dell’art. 41 della sopracitata Legge organica ed in particolare:

  • avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi;
  • svolgono attività di assistenza tecnica e di valorizzazione dell’immagine;
  • collaborano alla tutela e alla salvaguardia da abusi, concorrenza sleale, contraffazione

Svolgono inoltre, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione e vigilanza collaborando con l’ICQRF e in raccordo con la Regione del Veneto.
Solo quando la loro rappresentanza sociale all’interno della compagine raggiunge degli ulteriori limiti superiori definiti dalla Legge, i consorzi estendono ed ampliano le proprie funzioni anche nei confronti dei non aderenti al consorzio (la cosiddetta funzione “erga omnes” prevista dal comma 4 dell’art. 41 della Legge) assumendo, tra le altre, funzioni di vigilanza assegnando di fatto una funzione di carattere pubblico ai consorzi medesimi.
Tra le altre funzioni supplementari previste dall’investitura “erga omnes”, particolare attenzione riguarda l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all’art. 39 della Legge al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto e contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata.

Normativa di riferimento

Menzioni Vigna

Con il comma 10 dell’articolo 31 della Legge 238/2016 viene specificata la menzione “Vigna”, che seguita da toponimo o da nome tradizionale, può essere impiegata nella presentazione dei vini nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • che le uve siano effettivamente ottenute dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale;
  • che tale produzione di uva sia specificamente rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve di cui all’articolo 37 della Legge 238/2016;
  • che tali uve siano state vinificate separatamente dal resto dell’altra produzione aziendale.

Con toponimo ci si riferisce ad un nome di un luogo geografico rinvenibile nella cartografia ufficiale che generalmente non presenta confini naturali o fisici tali da essere immediatamente individuabili e, pertanto, la cui estensione non sempre è geograficamente delimitata;
La cartografia ufficiale a dimostrazione dell’esistenza del toponimo è:
• IGM 1:25.000 (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/. Cartografia toponimi IGM)
• Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - 1:10.000
• Visure o mappe catastali, ovvero, qualora il toponimo non sia rinvenibile nella cartografia ufficiale sopra elencata, è ammesso l’impiego di cartografia storica supportata da cartografia o da dichiarazione del Comune che confermi l’esistenza del toponimo.
Con nome tradizionale si intende, ai sensi Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che è impiegato da almeno 5 anni.
Per la menzione “Vigna” riferita ad un nome tradizionale la documentazione da :

  • registri di cantina e qualsiasi documentazione commerciale in cui viene fatto riferimento al nome ma non può, in alcun caso essere preso in considerazione come prova dell’utilizzo del nome la presentazione del prodotto.

Elenco delle menzioni Vigna approvate 

Modulistica

Normativa di riferimento

 

Info:

Direzione Agroalimentare



Data ultimo aggiornamento: 06 settembre 2023