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Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Attuazione Direttiva nitrati


 

Il Programma d'Azione e la disciplina regionale

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” validi per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

La Giunta regionale del Veneto, con la DGR n. 2495 del 7 agosto 2006, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto.

La DGR n. 1927/2015 ha temporaneamente prorogato l'efficacia del 2° Programma d'Azione per le sole zone vulnerabili ai nitrati, approvato con la DGR n. 1150/2011 , in attesa del completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul "3° Programma d'Azione".

Pertanto :

  • nelle zone vulnerabili ai nitrati è in vigore il 2° Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 1150/2011);
  • nelle zone ordinarie (non designate vulnerabili ai nitrati), resta in vigore la disciplina dettata dall’allegato A alla DGR n. 2495/2006 ad esclusione del Titolo V°.

La comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e le scadenze per la presentazione

Il legale rappresentante dell’azienda che produce effluenti zootecnici o che intende spanderli sui terreni agricoli, deve presentare al SUAP la “Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici”. Il SUAP la trasmette alla Provincia in cui ha sede l’allevamento. Nel caso in cui l’agricoltore non produca effluenti zootecnici, ma ne faccia solo l’utilizzo agronomico, la Comunicazione dovrà pervenire alla Provincia in cui ricade, in prevalenza, la superficie interessata dalla distribuzione. La presentazione della Comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dello spandimento ed ha una validità di 5 anni. L’interessato ha comunque l’obbligo di aggiornarla tempestivamente con le modifiche riguardanti l’elenco dei terreni o la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti utilizzati.

Il Piano di Utilizzo Agronomico (PUA) dei fertilizzanti azotati per il periodo 2012-2015

Il decreto n. 79 del 13 luglio 2012 [pdf 192 KB] del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, ha approvato le disposizioni per la redazione del “Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ”. Il Piano è predisposto secondo i nuovi criteri del “2° Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati (PdA) ” (Allegato A alla DGR n. 1150/2011) e indica in che modo viene rispettata la disciplina vigente sulla distribuzione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati.

Il decreto approva:

Il decreto conferma anche i casi e le condizioni per l'esonero dall'obbligo di predisposizione del PUA in conformità alla normativa regionale vigente.

Registro delle concimazioni

Per le aziende tenute alla compilazione del Registro delle concimazioni azotate in base all'articolo 11 del "2° Programma d'azione" per le zone vulnerabili ai nitrati, con il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 30 del 20 marzo 2013, sono stati approvati:

Nella tabella dell’allegato A si chiarisce anche in quali casi gli imprenditori agricoli sono tenuti alla compilazione del Registro delle concimazioni.

Si riportano, in sintesi, le principali scadenze individuate dal DDR n. 30/2013, modificate dal successivo DDR n. 56/2013:

  • 10 luglio di ogni anno: termine ultimo per l'apertura del Registro delle concimazioni web per l'annualità in corso;
  • 30 novembre dell'anno solare cui si riferiscono le fertilizzazioni: completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione con effluenti di allevamento per i terreni acquisiti in asservimento;
  • 15 dicembre di ogni anno: termine ultimo per il completamento della registrazione di tutti gli interventi di fertilizzazione azotata.

Scadenze Amministrative

Le aziende che producono e/o utilizzano gli effluenti di allevamento, oppure che utilizzano concimi azotati di sintesi chimica, devono dimostrare che la quantità di azoto non è tale da contribuire all’inquinamento da nitrati delle acque destinate al consumo umano. Devono per questo motivo osservare alcuni obblighi amministrativi e rispettare le scadenze stabilite dall’Allegato A del DDR n. 56 del 24 maggio 2013.

Cartografia regionale dell'approvvigionamento idrico delle colture

La Direzione Difesa del Suolo, in collaborazione con la Direzione Agroambiente, ha approvato con il Decreto del Dirigente n. 22 dell'8 febbraio 2012 la documentazione normativa e tecnica della Regione del Veneto relativa agli apporti idrici alle colture.
La Cartografia degli apporti idrici alle colture (allegato A al Decreto del Dirigente n. 22/2012), è riferita agli ambiti irrigui o con presenza di falda ipodermica (di superficie) e fornisce le informazioni sulla disponibilità idrica per la corretta fertilizzazione azotata del mais.

Regolamenti comunali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

L’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche deve rispettare i regolamenti comunali.
La Giunta regionale ha approvato un “Regolamento-tipo” che costituisce un modello di riferimento per i comuni. Lo scopo del modello è di ottenere una maggior omogeneità dei regolamenti comunali e quindi dell’utilizzo degli effluenti sul territorio veneto.

Testo coordinato della normativa regionale vigente

Di seguito si riportano i testi coordinati dei provvedimenti sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue in applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006: 

I testi coordinati sono stati predisposti dagli uffici competenti della Giunta regionale per facilitare la consultazione da parte degli utenti.

Le deliberazioni e i decreti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto rimangono, in ogni caso, gli unici atti di riferimento della normativa vigente in materia.


Data ultimo aggiornamento: 23 maggio 2016