Riduzioni

Le riduzioni in vigore, riferite alla tariffa base, sono le seguenti:

  • del 75% per le autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
  • del 50% per gli autocarri destinati al trasporto di latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonché i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri (queste riduzioni non si applicano agli automezzi con peso complessivo a pieno carico di almeno 12 tonnellate);
  • del 50% per le autovetture adibite a noleggio da rimessa;
  • del 40% per le vetture adibite a scuola guida;
  • di un terzo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa o al servizio pubblico di linea;
  • del 20% per autoveicoli trasporto di cose e trattori di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, con sospensione pneumatica o equivalente.


Riduzioni per veicoli elettrici, alimentati esclusivamente a gpl o a metano


Dal 1 gennaio 1998 è stata istituita la riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per:

1.  autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n� 91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti). Un veicolo può godere dell'esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce 'Alimentazione", è presente la dicitura 'solo metano" o 'solo gpl".
Attenzione: non si applica la riduzione del 75% per i veicoli, c.d. bivalenti, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri). Per questi ultimi si applica la tariffa di euro 2,84 a KW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.  

2.  autoveicoli azionati con motore elettrico: la riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale, come previsto dalla normativa in materia.

Riferimenti normativi:

- tariffe C e D allegate al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;

- art. 17, comma 5, Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- art. 1, comma 239, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 



Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014