Movimentazione di piccoli animali (cani, gatti e furetti) all'interno della Comunità Europea e importazioni da paesi terzi.



La Commissione Europea, con il Regolmento 998/2003 ha introdotto nuove norme che disciplinano le movimentazioni di piccoli animali (cani, gatti e furetti) all'interno della Unione Europea, regolamentando al tempo stesso le condizioni per l'importazione di detti animali da paesi terzi.

In particolare si prevede:

  • l'indentificazione dei piccoli animali mediante microchip o tatuaggio (il tatuaggio è ammesso solamente per i prossimi 8 anni);
  • l'adozione di un modello unico di passaporto, secondo la decisione 803/2003.

Queste nuove modalità dovevano entrare in vigore a partire dal 3 luglio 2004. Poichè molti Stati Membri hanno richiesto un periodo ulteriore per implementare il nuovo sistema, la Commissione Europea, con la Decisione 2004/539/CE ha deciso di prevedere che fino al 1 ottobre potranno convivere le nuove regole comunitarie con le vecchie modalità in vigore nei singoli Stati Membri.

Scambi di animali destinati a Paesi diversi da Irlanda, Gran Bretagna e Svezia:

  • animale identificato con microchip o tatuaggio
  • passaporto rilasciato dall'autorità competente
  • vaccinazione antirabbica in corso di validità (riportata sul passaporto)

Fino al 1 ottobre 2004 - doppia modalità:

  • disposizioni comunitarie;
  • restano in vigore le normative previste dai diversi Stati Membri

Scambi di animali destinati a Irlanda, Gran Bretagna e Svezia:

  • animale identificato con microchip (no tatuaggio)
  • passaporto rilasciato dall'autorità competente
  • vaccinazione antirabbica in corso di validità (riportata sul passaporto)
  • titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata sei mesi prima del movimento per Irlanda e Gran Bretagna, 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia.

Fino al 1 ottobre 2004 - doppia modalità:

  • disposizioni comunitarie;
  • restano in vigore le normative previste dai diversi Stati Membri;

Importazioni in Italia di animali provenienti da Paesi Terzi:

Paesi per i quali valgono le stesse disposizione degli Stati Membri: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera and Città del Vaticano

Paesi che presentano condizioni favorevoli per la rabbia:
Isola dell'Ascensione, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermuda, Canada, Figi, Isole Falkland, Croazia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Montserrat, Maurizio, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Singapore, Sant'Elena, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte

  • animale identificato con microchip o tatuaggio
  • certificato sanitario conforme alla decisione 2004/203/CE
  • vaccinazione antirabbica in corso di validità (riportata sul certificato sanitario)

Fino al 1 ottobre 2004 - doppia modalità:

  • disposizioni comunitarie;
  • restano in vigore le normative previste dai diversi Stati Membri;

C) Altri Paesi Terzi.

  • animale identificato con microchip o tatuaggio;
  • certif/icato sanitario conforme alla decisione 2004/203/CE;
  • vaccinazione antirabbica in corso di validità (riportata sul certificato sanitario);
  • titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento;

Fino al 1 ottobre 2004 - doppia modalità:

  • disposizioni comunitarie;
  • restano in vigore le normative previste dai diversi Stati Membri.


Data ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2013