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Agente d'affari in mediazione 

 


Chi è

L’agente d’affari in mediazione mette in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (Codice Civile, art. 1754). 
Sono quattro i profili professionali che effettuano attività di mediazione:
• agente immobiliare: svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
• agente merceologico: svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame;
• agente con mandato a titolo oneroso solo per il settore immobiliare;
• agente in servizi vari: svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore dei servizi. Vengono ricompresi in questo profilo anche tutti gli agenti che non trovano collocazione nelle altre categorie.  

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per esercitare l’attività di mediazione in affari, è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente territorialmente dichiarando il possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 

non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
non essere interdetti o inabilitati;
aver superato positivamente un corso di formazione preparatorio riconosciuto dalla Regione; 
aver superato un apposito esame di abilitazione presso la Camera di Commercio. 


Il mediatore deve inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. 
I requisiti di idoneità devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.
La Camera di Commercio territorialmente competente è tenuta a verificare ogni 4 anni la permanenza dei requisiti delle imprese iscritte al REA come Agente d’affari in mediazione. 

 

Percorsi formativi

Conformemente alla Linee guida  approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 22 febbraio 2024, con propria Deliberazione  la Regione ha disciplinato i percorsi formativi preparatori alla professione stabilendo due tipologie distinte a seconda dell’abilitazione che l’interessato intende conseguire: 
 
Agente immobiliare e agente con mandato a titolo oneroso 
Corso di 150 ore complessive così suddivise:
 - Modulo A: 100 ore (competenze: gestire le informazioni sui beni in vendita; realizzare relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori);
 - Modulo B: 50 ore (competenza: gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili);
 
Agente merceologico e agente in servizi vari
Corso di 150 ore complessive così suddivise:
– Modulo A: 100 ore (competenze: gestire le informazioni sui beni in vendita; realizzare relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori);
 - Modulo C: 50 ore (competenza: gestire la trattativa per la compravendita di beni e servizi)
 
Il modulo A, comune a entrambe tipologie, viene riconosciuto come credito formativo a quanti, avendo già frequentato e ottenuto l’attestato relativo ad un profilo professionale, intendano conseguire l’idoneità anche per l’altro. 
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del monte ore di ciascun modulo. 
 
Per accedere ai corsi, gli interessati devono aver compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, in alternativa, del diploma professionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) corrispondente al 4° livello EQF. 
 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, andrà presentata la Dichiarazione di Valore valida per la frequenza del percorso formativo, ma non per l’ammissione all’esame abilitante per il quale andrà presentata invece la dichiarazione di equivalenza rilasciata dai Ministeri competenti (cfr. https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli).

Possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri in possesso del certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2 rilasciato da uno degli enti certificatori  (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena) o, in alternativa, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia o un diploma di tecnico superiore, laurea o dottorato di ricerca conseguii in Italia.

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca su "elenco".

Per informazioni di carattere generale  sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP oppure la Camera di Commercio ove si internde svolgere l'attività.

 

 

Normativa

- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore;
D.M. 21 febbraio 1990, n. 300: Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
D.M. 21 dicembre 1990, n. 452: Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione;
- D.M. 7 ottobre 1993, n. 589: Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
- Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00298) (GU Serie Generale n.10 del 13-01-2012);
Legge 5 marzo 2001, n. 57 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, art. 18.;
- Linee guida di approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 22 febbraio 2024;
-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 589 del 29 maggio 2025.



Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025