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Notizie sismica


Prorogati i termini per le verifiche livello 0 degli edifici c.d. strategici e rilevanti al 31.03.2011 (D.L. n. 225 del 29.12.2011).

Con L.14/09, art.29 comma 1-septies, è stata prorogata al 30.06.’10 la possibilità di calcolare le strutture applicando la normativa precedente alle NTC 08, già prorogata in precedenza al 30.06.09 con L.31/08, art.20 commi 1 e 2.

 

Ai sensi dell’art.20, comma 5, della L.31/08 le verifiche strutturali di manufatti “strategici e rilevanti” di cui all’art.2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/03 sono prorogate al 31.12.’10.

 

Si rende disponibile il file con le Osservazioni alle NTC 08, e alle relative Istruzioni, predisposte dalle Regioni e inviate alla Commissione Consultiva appositamente nominata, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art.20 della L.31/08, per il monitoraggio delle nuove norme. Scarica il documento (Formato PDF)

 

Ulteriori proposte di modifica o integrazioni possono essere inviate a: stefano.talato@regione.veneto.it

 

Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la proroga al 31.12.2007 del periodo transitorio di 18 mesi per l'applicazione, in alternativa, delle norme tecniche previgenti ovvero delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" allegate al D.M. 14.09.05. (27.02.2007)

Il giorno 26 febbraio 2007 la Camera dei Deputati (115^ seduta pubblica) ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa (C2114-B). Trattasi della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, S.O. n. 48).
Assume in tal modo forza di legge, per quanto attiene l’art. 3, anche il seguente emendamento (già approvato dal Senato il 15 febbraio 2007):

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

" 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo".

 

Norme Tecniche per le Costruzioni ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L. 136/04 convertito nella L. 186/04. Riunione tecnica (20.07.05)

In data 19.07.2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in via della Stamperia 8 a Roma, si sono riuniti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero degli Interni, del Dipartimento per la Protezione Civile e delle Regioni per esprimere un parere in merito alle norme di cui all'oggetto e ai conseguenti provvedimenti di approvazione delle stesse.
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Ordinanze del P.C.M. n.3274/03 e n.3379/04 - Direttive conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del P.C.M. n.3431 del 3 maggio 2005, della LR 21 maggio 2004, n.13, e degli artt.6-7 della LR 28 dicembre 2004, n.38. (19.07.2005)

Si fa seguito alla nota n.806686 in data 10/12/2004 con la quale furono fornite indicazioni operative in merito ai termini di applicazione della proroga di cui all'Ordinanza del P.C.M. n.3379 in data 5 novembre 2004.
 Alla luce delle recenti disposizioni di cui all'oggetto, si rende necessaria una ulteriore precisazione.

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Ulteriori modifiche ed integrazioni all' O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 (05.05.05)

Prorogata di ulteriori tre mesi l'entrata in vigore della norme tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con l'O.P.C.M. del 20 marzo 2003, n. 3274.

Sottoscritta dal Presidente del Consiglio la relativa Ordinanza n. 3431 in data 3.5.2005. Scarica il documento (Formato ZIP)

 

Comunicato (05.05.05)

Con riferimento ad alcuni quesiti telefonici, giunti in questi giorni, si precisa che le modifiche di cui all'art.66 della LR 27/03, avvenute con LLRR n.13/04 e n.38/04, non variano i contenuti di cui alla Delibera di Consiglio n.67 in data 3 dicembre 2003.

In particolare, per le verifiche di cui al comma 5 della LR 27/03, così come modificata dalla LR 38/04, non devono essere interessate le Unità Periferiche del Genio Civile ricadenti, per competenza territoriale, in zone sismiche 3 e 4, in quanto definite a bassa sismicità.

In tal caso, secondo le disposizioni di cui all'allegato 1, PROCEDURA ORDINARIA - punto 10, della Delibera di Consiglio Regionale n.67/03, non sono necessari né il deposito dei progetti, né gli adempimenti successivi o conseguenti, fermo restando l'obbligo di progettazione antisismica.


Nota della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (26.04.05)

8 maggio 2005: entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con l'O.P.C.M. del 20 marzo 2003, n. 3274.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome chiede una proroga, con nota in data 21.04.05, sottoscritta dal Vice presidente della Conferenza.

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Norme per la progettazione in zona sismica (18.04.05)

In merito alle norme da utilizzare per i progetti in zona sismica, si sta prefigurando la seguente situazione:

1. il Presidente del Consiglio starebbe per firmare una nuova Ordinanza con cui vengono approvate le modifiche alle norme tecniche di cui all'OPCM 3274/2003

2. Conseguentemente il prossimo 8 maggio 2005 entrano in vigore tali nuove norme tecniche, con obbligo di osservanza delle medesime

3. Successivamente, entro giungo, dovrebbe essere emanato, con Decreto Ministeriale (o DPR?) il testo unico sulle norme tecniche per le costruzioni, che include anche le norme tecniche per le zone sismiche. Come si sa, tali norme tecniche hanno contenuti molto più generali rispetto a quelle dell'Ordinanza; queste ultime potranno essere utilizzate, come documento di riferimento ancorchè non vincolante, al pari dell'eurocodice.

4. Il testo unico dovrebbe entrare in vigore dopo 18 mesi dall'emanazione
 



Data ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2016