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FAQ

 

1) Qual è la differenza tra l’associazione e la fondazione? 
 Entrambi sono enti non profit. 

  L’ ASSOCIAZIONE  è principalmente un’organizzazione di persone, rivolta al perseguimento di uno scopo, che si presenta come un centro unitario di interessi.

 LA FONDAZIONE è un’organizzazione di beni destinati allo scopo individuato dal fondatore, rivolto a soddisfare interessi comuni a più soggetti, e di pubblica utilità.

  Nella associazione prevale l’elemento “personale”, mentre nella fondazione assume maggior importanza l’elemento “patrimoniale”.

 

2)  Associazione e Fondazione, per operare devono necessariamente essere riconosciute giuridicamente? 

 L’Associazione per operare non deve avere necessariamente il riconoscimento giuridico, in quanto è lo stesso codice civile che prevede (artt.36 e seg.) le associazioni “non riconosciute”. 

 Le fondazioni per operare necessitano del riconoscimento giuridico (il codice civile non prevede le fondazioni non riconosciute).

 

 3) A cosa serve il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato? 

  Con il riconoscimento l’ente acquista la personalità giuridica di diritto privato e ottiene le seguenti prerogative: 

 - L’autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dell’associazione viene distinto da quello degli associati e degli amministratori) 

 - La limitazione di responsabilità degli amministratori per le  obbligazioni assunte per conto dell’ente.

 

 4) Se l’Ente è stato costituito solo con scrittura privata, cosa deve fare per ottenere il riconoscimento giuridico? 
 Per ottenere il riconoscimento giuridico l’ente deve “ricostituirsi” con forma pubblica,  mediante verbale redatto in forma pubblica dal Notaio, nel quale si fa riferimento alla costituzione dell’ente già avvenuta in passato, in forma privata.

 Il verbale deve riportare in allegato lo statuto vigente.

  

5) Cosa si deve fare, in concreto, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato? 

Se l’ente dispone di un patrimonio adeguato, non ha scopo di lucro, e intende operare nel territorio regionale veneto e nelle materie di competenza regionale (art.117 della Costituzione), dovrà presentare apposita istanza alla Regione Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti -, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3418 del 30.12.2010, consultabile nel sito web: www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ .

Se l’ente dispone di un patrimonio adeguato, non ha scopo di lucro e intende operare in ambito nazionale o internazionale oppure nelle materie di competenza statale (art.117 della Costituzione), dovrà presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio.

 

 6) Che patrimonio minimo deve avere l’Ente per ottenere il riconoscimento giuridico dalla Regione Veneto? 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 3418 del 30.12.2010 ha stabilito che il  patrimonio iniziale (fondo di dotazione iniziale che deve risultare nell’atto costitutivo), deve essere costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo ad Euro 15.000 per le Associazioni e ad Euro 50.000 per le Fondazioni. Una parte, pari al 30% (Euro 4.500 per le Associazioni ed Euro 15.000 per le Fondazioni, nell’ipotesi minima suddetta) è destinata a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ente. Detto fondo di garanzia dovrà risultare espressamente nell’atto costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio. Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (beni artistici, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni soggetti a valutazione autonoma da parte degli uffici regionali.

 

7) Cosa  deve fare un Ente per avere la qualifica di ONLUS? 

 Un’associazione o una fondazione che vuole acquisire la qualifica di ONLUS, deve attenersi alle disposizioni previste dall’art.10 del decreto legislativo n. 460/1997 e ottenere l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS, previa verifica dei requisiti da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia della Entrate. 

 L’ordinamento giuridico riconosce che sono ONLUS di diritto tre tipi di enti: le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali ai sensi della legge n.266/1991), le cooperative sociali (legge n.381/1991) e le organizzazioni non governative (legge n.49/1987).

 

8) L’ente può inserire nella propria denominazione, riportata nello statuto, l’acronimo di  “ONLUS”? 

Se l’ente non è Onlus di diritto, deve essere iscritto all’Anagrafe Unica delle ONLUS, a seguito di conclusione positiva del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

  

 9) Che obblighi ha l’Ente dopo il riconoscimento giuridico? 

Tutti gli Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche hanno l’obbligo di chiedere alla Regione Veneto (Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti) l’iscrizione dei seguenti atti e fatti di cui all’art.4 del DPR 361/2000: 

-  l’approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

-  il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie,

-  il rinnovo degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza,

- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza,

- le deliberazioni di scioglimento e i provvedimenti di dichiarazione di estinzione,

- il cognome e nome dei liquidatori,

- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

 Per ottenere l’iscrizione dei fatti/atti sopraindicati, il richiedente deve presentare copia autentica, in carta libera, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

 

10) Quali verbali devo produrre per l’iscrizione del nuovo Organo di Amministrazione? 

Se si tratta di una ASSOCIAZIONE si deve produrre: 

la copia autentica, in carta libera, del Verbale di Assemblea dal quale risulta la nomina dei membri dell’Organo di Amministrazione; 

la copia autentica, in carta libera, del Verbale dell’Organo di Amministrazione dal quale risulta l’attribuzione delle cariche (ad esempio di Presidente e di Vice Presidente) 

 

Se si tratta di una FONDAZIONE si deve produrre: 

la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento dell’Organo di Amministrazione con indicati i nomi dei singoli Consiglieri e la ripartizione delle cariche; 

 

11) Come ottenere una copia autentica dei verbali e/o degli atti da presentare ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche? 

Per fare la copia autentica di un documento è necessario presentare l’originale del documento e una fotocopia dello stesso ad un pubblico ufficiale autorizzato per legge (es. notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco), affinché ne attesti la fedele corrispondenza all’originale (art. 18, comma 2, del DPR 445/2000).

Tale copia deve essere rilasciata in carta libera (esente da bollo) in base al D.P.R. 361/2000 art. 3, comma 7.

 

Si ricorda che:

-         i privati non possono autenticare direttamente copie di documenti in loro possesso in quanto gli originali non sono depositati presso una Pubblica Amministrazione (D.P.R. 445/2000 art. 18, comma 2);

-         la copia autentica può essere effettuata anche presso la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, in quanto destinataria dei documenti stessi;

-         non è possibile accettare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, mancando i presupposti richiesti dallo stesso articolo (la maggior parte degli atti da iscrivere, infatti, sono emanati e conservati da Enti privati).

 

Si fa presente che con nota prot. n, 493270/60.03 del 13 novembre 2013 trasmessa a tutti i Comuni, sono state definite le modalità di rilascio delle copie autentiche.

 

 

12) Quali sono le nuove disposizioni in tema di Certificazioni?

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:

 "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 

Pertanto, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati viene sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati appositi controlli mediante:

acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;

accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli altri casi.

 

Per quanto concerne l’autenticazione di copie (che consiste nella attestazione di conformità all’originale di un documento), ai fini dei procedimenti  amministrativi correlati alle Persone Giuridiche (riconoscimento personalità giuridica di diritto privato di Associazioni/Fondazioni/Regole, modifiche statutarie, scioglimento/estinzione degli enti) e ai fini delle iscrizioni nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (artt. 3 e 4 del DPR 361/2000), nulla è cambiato, l’autenticazione delle copie, infatti, avviene con le modalità previste dall’art. 18 del DPR 445/2000, comma 2, di seguito riportato:

·         L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

Ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) può riguardare anche la conformità all’originale della copia esclusivamente di:

1.      atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;

2.      pubblicazioni

3.      titoli di studio o di servizio

4.      documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 



Data ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2016