Pareri

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15. Norme urbanistiche.
D.  Cosa s'intende per zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale?
R.  Per zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale si intendono le zone del territorio comunale che lo strumento urbanistico generale ha classificato come Z.T.O. di tipo D con esplicita destinazione d'uso commerciale, anche se non esclusiva.
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Sospensione dei termini di validità del nulla-osta regionale per grandi strutture di vendita.
D: è consentito il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita in pendenza della sospensione del termine di attivazione ex art.20, comma 3 della legge regionale n.37/1999?
R: Secondo un costante orientamento seguito dalla Regione a partire dalla previgente normativa in materia di programmazione commerciale per grandi strutture di vendita, di cui alla legge regionale 29/4/1997, n.11, durante la sospensione del termine di attivazione dell'esercizio commerciale non ę consentito il rilascio di provvedimenti autorizzatori, stante la "cristallizzazione" dell'efficacia del provvedimento amministrativo, nella fattispecie il nulla osta regionale, quale caratteristica peculiare della determinazione di sospensione; pertanto, il provvedimento sospeso non ę suscettibile di produrre alcun effetto giuridico, ivi compresa, ovviamente, l'emanazione di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio.
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Superficie espositiva. Equiparazione alla nozione di superficie di vendita.
D: La superficie espositiva va compresa nell'ambito della superficie di vendita?
R: Lo spazio dedicato all'esposizione di prodotti che non siano proprie opere d'arte oppure opere d'ingegno a carattere creativo, è considerato superficie di vendita; trovano, pertanto, applicazione le norme di cui al decreto legislativo 31/3/1998, n.114.
Infatti, dall'analisi dell'art.4, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo si ricava una definizione completa di superficie di vendita, in quanto ne viene espresso, in positivo, l'ambito ("area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili") ma anche, in negativo, ciò che non costituisce superficie di vendita ("quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi").
Non sussiste pertanto alcun margine interpretativo atto a consentire l'individuazione di ulteriori fattispecie che non rientrino nella nozione di superficie di vendita sopra enunciata.
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Sconti e ribassi praticati da esercizi commerciali. Rapporto con la disciplina regionale in materia di vendite straordinarie.
D: Gli sconti e/o i ribassi praticati dagli esercizi commerciali configurano una vendita promozionale, così come disciplinata dalla DGR n. 3167 del 2001?
R: La disciplina regionale delle vendite promozionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3167 del 26 novembre 2001 non precludono l'effettuazione di vendite di prodotti a condizioni favorevoli (come ad esempio sconti alla cassa, tessere sconto, carte fedeltà, etc.) purchè esse siano svolte all'interno del singolo esercizio, senza alcuna pubblicità apposta all'esterno dei  locali oppure diffuse a mezzo stampa. Tali condizioni favorevoli, infatti, paiono attenere a modalità che incidono sul rapporto contrattuale tra venditore e compratore, e quindi operano esclusivamente sul piano privatistico.
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Attività commerciali all'interno dei campeggi
D: Le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto, di cui alla legge regionale 13/8/2004, n.15, si applicano anche nei confronti dei campeggi ?
R: Le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto, di cui alla legge regionale 13/8/2004, n.15, non trovano applicazione nei confronti dei campeggi e, in genere, delle strutture ricettive all'aperto.
L'articolo 41, comma 3 della legge regionale 4 novembre 2002, n.33, recante il "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", consente, infatti, al titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività ricettiva all'aperto di poter svolgere anche attività commerciale al suo interno.
Detta norma si configura come disposizione di carattere speciale, derogatoria rispetto alla disciplina in materia di commercio di cui alla legge regionale n.15 del 2004, attesa la finalità di promozione e sviluppo del turismo perseguita dalle strutture ricettive anche attraverso l'offerta di beni e servizi intesi a favorire la migliore accoglienza degli ospiti.



Data ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2013