Albo delle Imprese Artigiane

 

La qualifica di "impresa artigiana" viene riconosciuta solo a seguito dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo delle imprese artigiane, presentando domanda telematica alla Camera di commercio della Provincia in cui ha sede l'attività, si precisa che tale comunicazione non assorbe gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio di determinate attività artigianali, come la presentazione della SCIA.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1452 dell'8 ottobre 2019 - in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018 - ha definito le procedure (iscrizione, modifica e cancellazione) per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio competenti per territorio nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese.

Le imprese in possesso dei requisiti di impresa artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo regionale delle imprese artigiane (art. 8, Legge regionale 8 otobre 2018, n. 34).

 

Requisiti per l'iscrizione, in breve:

► cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE; per i cittadini extracomunitari è richiesto il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo;

► maggiore età;

► svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;

► possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori, facchinaggio ecc.); nel caso di società è sufficiente che i requisiti tecnico-professionali sussistano in capo ad uno dei soci partecipanti all'attività d'impresa;

► possesso in capo all'impresa di licenze o autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;

► insussistenza di condizioni ostative all'iscrizione (fallimenti, provvedimenti antimafia, ecc.); 

► autonomia aziendale (possesso di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti ecc.);

► numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);

► produzione di beni (anche semilavorati) e/o prestazione di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
    - attività agricola;
    - attività di intermediazione commerciale (somministrazione di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.);
    - attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.)
 

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Le imprese artigiane, con oltre 40 anni di attività, connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale hanno l'opportunità di iscriversi al Registro regionale delle imprese artigiane storiche venete (artt. 22 e 23, L.r. n. 34/2018, ex art. 33 bis, L.r. n. 67/1987).

 



Data ultimo aggiornamento: 09 gennaio 2022