Commercio al dettaglio su aree private

Giurisprudenza

E' disponibile una raccolta di pronunce giurisprudenziali in materia di commercio ed urbanistica commerciale.

Individuazione parco commerciale

Sentenza Tar Veneto, III sezione, n. 748 del 3 maggio 2011

Con la sentenza in argomento il Tar Veneto ha dichiarato la nullità del provvedimento ricognitivo adottato dal Comune di Occhiobello (Ro), al fine dell'individuazione di un parco commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15.

In sostanza, la dichiarazione di nullità operata dal giudice si è fondata sull'accertata inesistenza dei titoli autorizzatori commerciali costituenti il parco commerciale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2004, difettando, di conseguenza, un elemento essenziale dell'atto ricognitivo comunale.

Ampliamento per accorpamento di un grande struttura di vendita oltre il limite dimensionale di mq. 15.000

Tar Veneto, sez. III, n. 48 del 17 gennaio 2011

Ravvisa la legittimità di un diniego opposto dalla conferenza di servizi ad una richiesta di ampliamento per accorpamento di una grande struttura di vendita oltre la soglia di mq. 15.000; il diniego si fondava sulla mancanza del presupposto normativo dell'operatività triennale della grande struttura di vendita accorpante, come espressamente previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15.

Alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza, l'ampliamento di una grande struttura di vendita oltre il limite dimensionale di mq. 15.000 ę consentito purchè sia la struttura di vendita accorpante sia le strutture accorpate risultino in possesso del requisito relativo all'esistenza e operatività triennale al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. 

Sospensione dell'attività relativa alle medie strutture di vendita

Tar Veneto, sez. III, n. 49 del 17 gennaio 2011

Ravvisa l'illegittimità della duplicazione dei titoli autorizzatori commerciali relativi al medesimo locale di vendita, poichè ciò comporterebbe il riconoscimento della possibilità di svincolare una delle due autorizzazioni (di cui viene duplicato il contenuto) dall'esistenza o meno di una struttura di vendita, rendendola un titolo autonomamente commerciabile.

Sotto altro profilo, la sentenza evidenzia che il periodo di sospensione annuale dell'attività di commercio non viene interrotto dal mutamento della titolarità dell'autorizzazione; pertanto, in caso di subingresso in un'autorizzazione oggetto di sospensione, il periodo sospensivo permane senza alcuna soluzione di continuità e quindi al subentrante non può essere concesso un nuovo termine annuale di sospensione.

Programmazione comunale delle medie strutture

Tar Veneto, sez. III, n. 1707 del 10 giugno 2009

Ravvisa l'illegittimità di una norma regolamentare comunale che limita l'insediamento di medie strutture di vendita nelle zone territoriali omogenee di tipo D3, agli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a mq. 300.

Nel contempo evidenzia che le norme regionali che fissano un indice di equilibrio determinato dal rapporto tra densità di medie e grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non sono in contrasto con gli obiettivi fissati dalle norme statali che disciplinano il mercato e tutelano la concorrenza, se dettate nell'ambito della competenza regionale di regolamentazione della materia commercio e finalizzate ad assicurare uno sviluppo equilibrato della rete distributiva commerciale, cioę uno sviluppo che consenta a tutte le tipologie distributive di esercitare in modo paritario la propria attività di commercio, tenuto conto, degli effetti che tale sviluppo assume nei confronti delle piccole e medie imprese.

Nel caso di specie, la disposizione regolamentare oggetto di impugnativa non appare configurarsi come una regolazione dell'accesso al mercato connessa alle predette finalità, quanto piuttosto come una limitazione in senso assoluto all'accesso al mercato.

Ed infatti avere limitato in un comune, con popolazione superiore a 10.000 abitanti  - per il quale il limite dimensionale massimo fissato dal legislatore regionale ę pari a mq. 2.500 -, il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita nelle zone territoriali omogenee D3 sino ad un massimo di 300 mq, implica secondo il giudice un'illegittima limitazione all'accesso al mercato per le medie strutture di vendita.

E allora se ę vero che la deliberazione della Giunta regionale n.496/2005 attribuisce ai Comuni la facoltà, nell'ambito della propria autonomia programmatoria commerciale, di prevedere una disciplina maggiormente restrittiva nel rispetto dei criteri indicati dalla stessa, non appare revocabile in dubbio, secondo il giudice, che tale facoltà non può risolversi in una limitazione all'accesso al mercato di determinate strutture in violazione dei principi stabiliti dalle disposizioni statali e regionali.

Outlet

Sentenze Tar Veneto, sez. III, nn. 2340, 2341 e 2342 del 21 agosto 2009

L'autorizzazione commerciale relativa all'outlet può essere rilasciata ad un soggetto diverso dall'azienda produttiva, purchè l'attività di vendita sia comunque riconducibile all'azienda produttiva medesima.

Competenza primaria regionale

ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE 4/7/2006, N. 223 CONVERTITO CON LEGGE 4/8/2006, N. 248  - DISTRIBUZIONE DEI FARMACI

Corte Costituzionale, 14/12/07 n. 430 [file Pdf 89 Kb]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legge 4/7/2006, n. 223 nel testo modificato dalla legge di conversione 4/8/2006, n. 248 in riferimento agli articoli 117 e 118, commi 3 e 4 della Costituzione. La Corte statuisce che la disposizione di cui all'art. 5 del cd. decreto Bersani relativa alla "distribuzione dei farmaci", è materia riconducibile al servizio farmaceutico, in quanto disciplina la vendita dei farmaci e la modalità con la quale questa deve avvenire. Richiamandosi ad un orientamento consolidato, la giurisprudenza della Corte afferma che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione, la materia della organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute, di cui all'art. 117, comma 3 della medesima Costituzione, come peraltro già avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Per la Corte, infatti, la regolamentazione dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute.

Corte Costituzionale,  13/01/2004 n.1 [file Pdf 21Kb]
E' costituzionalmente illegittimo l'art.52, comma 17 della legge 28.12.2001 n.448 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni  "non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico".
La finalità religiosa, benefica o politica da cui sia connotata una fiera o una sagra non può infatti valere, di per sè, a modificarne la natura e dunque a mutare l'ambito materiale cui la disciplina di tali manifestazioni inerisce; ambito che non può che essere individuato nella disciplina del "commercio". 
La norma censurata pertanto, in quanto inerisce alla disciplina del commercio, rientra nella potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni dall'art. 117  comma 4 della Costituzione.

Conferenza di Servizi

  • Consiglio di Stato,  Sez. V, 9/12/2003 n.8080 sulla natura giuridica della Conferenza di servizi. [file Pdf 28Kb] La conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità. Siffatta modalità di svolgimento dell'azione amministrativa presuppone e conserva integri i poteri e le competenze delle Amministrazioni partecipanti, alle quali, pertanto, restano imputati gli atti e le volontà espresse nel corso della conferenza.
    Di qui la necessità che anche i "rappresentanti" indicati all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.114 del 1998, perchè la loro partecipazione sia coerente alla funzione attribuita alla conferenza, siano legittimati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione.
  • TAR VENETO, SEZ.terza Ordinanza 26/05/2000, n.869 [file pdf 41 Kb]
  • TAR VENETO, SEZ.terza Sentenza 04/11/2002, n.6188 [file pdf 18 Kb]

Centri commerciali

Parchi commerciali

  • TAR Veneto, Sez. terza, 06/10/2007, n. 577 [file pdf 12 Kb] Il provvedimento cd "ricognitivo" dell'esistenza del Parco commerciale non costituisce atto endoprocedimentale nę atto presupposto, bensì provvedimento autonomo, idoneo a produrre effetti immediati sulla sfera giuridica soggettiva dei terzi (quindi immediatamente lesivo, con la conseguenza della necessaria tempestiva impugnazione), rispetto al quale la variante urbanistica si pone quale necessario atto attuativo, meramente conseguente e vincolato. Ne consegue che l'impugnazione del provvedimento ricognitivo diviene tardiva e quella della variante urbanistica inammissibile se non sorretta da censure proprie, ma solo da censure dirette contro l'autonomo provvedimento ricognitivo.

Termini per l'attivazione delle strutture di vendita nei parchi commerciali.

Tar Veneto, sez. III, n. 2341 del 21 agosto 2009 [file pdf 274 Kb]. In caso di parchi commerciali di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, il termine di attivazione, e conseguentemente anche il regime di proroga, degli esercizi qualificabili come medie strutture di vendita all'interno del parco stesso, sono disciplinati dall'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e non dall'articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2004. (nel caso di specie le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2004).

Termini di attivazione di una grande struttura di vendita o di un parco commerciale nell'ipotesi di modifica della ripartizione interna

Tar Veneto, sez. III, n.2341 del 21 agosto 2009 [file pdf 274 Kb]. Ad avviso del giudice, come si ricava dalla lettura dell'art. 20, comma 1, lett. d) della l. reg. n. 15/04, il legislatore regionale ha inteso assoggettare al procedimento autorizzatorio in conferenza di servizi anche le modificazioni, purchè rilevanti, della ripartizione interna delle superfici di vendita, assicurando agli operatori "un'ampia flessibilità al fine di riorganizzare gli spazi di vendita senza ulteriori limiti di carattere qualitativo o quantitativo" (v. sent. Tar Veneto, III, n. 449/09).

Se questa ę la "ratio" della disposizione in argomento, appare evidente che, in mancanza di una diversa e specifica indicazione di legge, il rilascio di una nuova autorizzazione per attivare una struttura diversamente ripartita nelle sue superfici rispetto a progetti precedenti non può che essere sottoposto al generale termine di attivazione decorrente dal rilascio del nuovo titolo. Detto altrimenti, poichè la procedura per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali (su cui v. articoli da 20 a 23 della l. reg. n. 15/04) si applica anche all'ipotesi della ripartizione interna della struttura che interessi una percentuale significativa della superficie di vendita complessiva (v. art. 20/d) cit.), il termine per attivare almeno i due terzi della superficie di vendita assentita in sede di conferenza di servizi non può che ripartire "ex novo" con l'azzeramento dei precedenti titoli commerciali accordati dal Comune.

Orari

  • TAR Veneto, SEZ.terza, sentenze
  • n. 730/07 del 1 febbraio 2007 [file Pdf 29 Kb] e [n. 1161/04 del 21 aprile 2004 [file Pdf 31 Kb] in tema di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.  
    Con l'art. 11, comma 5 del D.Lgs n. 114/98, a tutt'oggi vigente pur dopo la riforma del titolo V della Costituzione, il legislatore ha imposto la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per l'intero mese di dicembre, e, per i restanti 11 mesi, ha affidato al Comune la potestà di individuare ulteriori otto domeniche od altre festività, quale limite massimo, nelle quali gli esercizi di vendita al dettaglio possono svolgere la loro attività.
  • TAR Toscana,  SEZ.seconda, 29/04/2004 n.1413 in tema di deroga alla disciplina degli orari di vendita. [file Pdf 40Kb]
    Si applica il regime di deroga alla disciplina degli orari di vendita previsto dall'art.13, comma 1 del D.Lgs n.114/1998  nel caso in cui l'attività svolta dall'esercizio commerciale riguardi prevalentemente, in termini di superficie, la vendita di prodotti rientranti nelle fattispecie tassativamente previste dal medesimo articolo 13.

Vendite straordinarie

TAR Veneto, SEZ.III 25/05/2001, n.1295 [file pdf 55 Kb]

Urbanistica/Edilizia

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3398 del 22/04/2008 [file Pdf 29Kb] 

Correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione commerciale.

Secondo il Giudice d'appello i ciriteri stabiliti dalla Conferenza di Servizi in materia di commercio, riguardano i profili strutturali dell'esercizio commerciale, devono trovare riscontro nella concessione edilizia rilasciata per la realizzazione della struttura, di tal che la concessione edilizia si presenta come un necessario presupposto per ottenere l'autorizzazione commerciale. L'autorizzazione commerciale per le grandi struttura di vendita intanto può essere assentita in quanto vi ę una concessione edilizia che rispetti i criteri stabiliti dalla Conferenza di Servizi. In mancanza della concessione edilizia non vi può pertanto essere autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita. Il Giudice d'appello ha quindi ritenuto legittima la revoca da parte della Conferenza di Servizi di un'autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita a seguito dell'intervenuto annullamento del corrispondente titolo edilizio, operato dal Comune in sede di autotutela.

TAR del Veneto, Sez. III, ordinanza n. 275, Camera di Consiglio del 22/04/2008 [file Pdf 13Kb]

Ribadendo un costante indirizzo regionale, statuisce che nelle domande di autorizzazione commerciale il requisito della conformità urbanistica deve sussistere al momento  della presentazione della domanda di autorizzazione e che il possesso di tale requisito va dichiarato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione commerciale stessa.

Corte Costituzionale, 22/6/2004, n.176 [file Pdf 23Kb]
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 della legge della Regione Marche n.19 del 15 ottobre 2002 in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione , norma con la quale si ę prevista la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale che dovranno stabilire, d'intesa con i Comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee "anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico".
La disposizione censurata - stabilendo la necessità dell'armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio - ha imposto l'obbligo di inserire in detti piani un nuovo contenuto consistente nella individuazione di zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita "anche attraverso la valutazione di impatto dei flussi di traffico".
La pubblica amministrazione ę tenuta a procedere alla suddetta individuazione in tempi certi e secondo modalità definite. Il fatto, dunque, che siano individuabili termini certi entro i quali l'amministrazione provinciale ha l'obbligo di concludere il procedimento di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento, permette di considerare infondata la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione. La presenza infatti di termini finali certi, nonchè l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministrazione, forniscono una protezione adeguata alla libertà di iniziativa economica.
Infondata risulta altresì la censura con riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non ę irragionevole disciplinare una determinata tipologia di insediamenti commerciali - quali sono le grandi strutture di vendita , dotate di notevole impatto sull'assetto del territorio  in maniera differente rispetto alle altre strutture commerciali di dimensioni più ridotte definite.

Altro

  • TAR Veneto, Sez.terza, Ordinanza 11 dicembre 2008, n. 29/09, che ha rimesso alla Corte Costinazionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 29/07 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
  • TAR Veneto, Sez.terza 10/3/2004 n.2629/04, 6/12/2005 n.4232/05 e 21/08/2009 n. 2342 in tema di interesse a ricorrere in capo alle associazioni di categoria
    Non sussiste l'interesse a ricorrere in capo all'associazione di categoria dei commercianti avverso un'autorizzazione commerciale per grande distribuzione rilasciata ad una ditta facente parte della categoria dei commercianti medesimi.
    La categoria difesa dall'associazione ricorrente non verrebbe pregiudicata nei suoi interessi dalla realizzazione della grande struttura di vendita, la quale, se comporta un potenziale danno per alcuni commercianti, comporta altresì un vantaggio per altri,se non altro per quelli in grado di operare all'interno del centro stesso. Non esiste quindi un pregiudizio per tutti gli appartenenti alla categoria, che solo legittimerebbe l'interesse a ricorrere della ricorrente associazione.  (Altra sentenza in materia ę consultabile al sito del Consiglio di Stato, la decisione della Sezione V n. 7205/2006  )
  • CONSIGLIO DI STATO, SEZ.quinta, 28/05/2004 n.3467/04 in tema di subingresso nelle autorizzazioni commerciali relative alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. [file Pdf 21Kb] Ai sensi dell'art.49, comma 8 del Decreto ministeriale n. 375/88 in relazione all'art. 7 della Legge n. 287/1991, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta la cessione della relativa autorizzazione. Il legislatore ha introdotto il criterio dell'effettività della conduzione dell'azienda commerciale prescindendo da quello della titolarità, così privilegiando la continuità dell'impresa ed il suo concreto operare sul mercato.
  • TAR VENETO, Sez.terza, ordinanza17 marzo 2005 n. 230 e ordinanza 28 aprile 2005 n. 321 sull'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004 n. 15.
    Non sussistono i presupposti cautelari della gravità ed irreparabilità del danno nel giudizio avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento regionale avente ad oggetto la restituzione di domande di autorizzazione commerciale, ai sensi dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 13 agosto 2004 n. 15.
  • TAR VENETO 29/11/2004 n. 4163 e 9 marzo 2007, n.731   sulla natura dichiarativa del provvedimento di decadenza.
    La decadenza del nulla osta regionale in materia di commercio non consegue ad un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione, ma ę l'effetto del decorso del termine stabilito, senza che le opere, in tutto o in parte, siano state attivate, e senza che legittimamente sia stata concessa una proroga; il provvedimento con cui la Giunta regionale prende atto della decadenza ha quindi contenuto dichiarativo e non costitutivo. E' peraltro evidente che tale provvedimento in tanto è legittimo, in quanto la decadenza si sia effettivamente verificata, come nel caso in cui vi sia stata una legittima reiezione della domanda di proroga.
  • CONSIGLIO DI STATO, SEZ.quinta, Sentenza n. 865/06 in tema di requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari.
    Con la sentenza in oggetto indicata il Consiglio di Stato ha affermato che la vendita di propri prodotti esercitata dall'artigiano, anche se protratta per più di due anni, non fa acquisire i requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari di cui all'art. 5, comma 5, lett. b) del d.lgs. 114/1998 (avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS).


Data ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2013