INQUINAMENTO LUMINOSO

 

L’inquinamento luminoso, inteso come aumento della luminiscenza del cielo, è causato dalla diffusione in atmosfera del chiarore prodotto dalle luci degli insediamenti urbani. L’origine del problema, sta nel fatto che spesso la progettazione degli impianti d’illuminazione e il disegno dei punti luce, non tiene conto delle possibili dispersioni luminose all’esterno dell’area da illuminare.

L’alterazione dei livelli naturali di luce presenti in ambiente notturno, produce documentati effetti negativi su tutto l’ecosistema, alterando, tra le altre cose le abitudini di caccia e di alimentazione degli animali, il comportamento riproduttivo, le migrazioni ecc. oltre agli effetti negativi sulla salute umana modificandone i ritmi cardiaci.

Pertanto, una legislazione efficace in materia, che definisce interventi di un uso razionale dell’energia ai fini dell’illuminazione pubblica, può determinare sia un notevole risparmio energetico, nonché una diminuzione di emissione in atmosfera di anidride carbonica (co2) quale maggiore responsabile dell’effetto serra. Agli effetti sopramenzionati si unisce il danno irreparabile per la ricerca astronomica e la cultura.

La Regione del Veneto con propria legge del 7 agosto 2009 n. 17 si è dotata  pur in assenza di una legge quadro nazionale, di uno strumento normativo che risponde alle finalità di razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l’inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici professionali e non, nonché i siti di osservazione di rilevanza culturale e scientifica in quanto patrimonio regionale, per tutelarne l’attività di ricerca e divulgativa.

Le indicazioni della norma, fatte salve le determinazioni di carattere generale o più esplicitamente riferite agli osservatori, sono orientate alla costruzione di impianti per l’illuminazione esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all’abbattimento dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.

 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE E COMPITI DELLA REGIONE

La legge 17/2009 riguarda tutto il territorio regionale e quindi non solo le aree di vicinanza agli osservatori o le fasce di rispetto e usa come parametro tecnico l’intensità luminosa degli apparecchi e definisce i compiti della regione la quale:

  1. incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell’inquinamento luminoso;
  2. vigila sulla corretta applicazione della legge da parte dei Comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente;
  3. promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla lettera d);
  4. definisce con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l’elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso DGR n. 1820 dell’8.11.2011.

 

​CONTROLLO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

La legge attribuisce ai Comuni il controllo sul rispetto delle misure stabilite dalla stessa, l’intervento nel caso di impianti, anche privati, inquinanti e la stesura di un piano per l’illuminazione, che tenga conto sia del controllo dell’inquinamento luminoso sia del risparmio energetico.

 

OSSERVATORIO

É istituito, presso la direzione generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso.  All’ Osservatorio sono attribuiti compiti di indirizzo tecnico, monitoraggio del fenomeno e coordinamento a livello regionale.

 

APPROFONDIMENTI 

Criteri e Linee Guida per i Progettisti

NORME TECNICHE: UNI 10819:2021 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”; UNI 11248 sull’illuminazione stradale; UNI/TS 11726 “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”

CieloBuio - Coordinamento per la protezione del cielo notturno

 

LINK UTILI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)

 

 

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it 
Segreteria: 041 279 2143-2186 - 4434 - email: ambiente@regione.veneto.it
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
email: atmosfera@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 14 marzo 2024