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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

28) La Giunta regionale ha emanato qualche provvedimento di precisazioni in ordine alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le varianti di adeguamento ai sensi dell'art. 14 della LR n.14/2017?

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1366 del 18 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 del 28 settembre 2018, ha approvato le "Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017" 

27) Entro quale data i Comuni ritardatari devono approvare la variante di adeguamento prevista dall'articolo 14?

Per i 33 Comuni inclusi nella DGR n. 1325/2018, tenuto conto che il provvedimento è stato pubblicato nel BUR n. 97 del 25 settembre 2018, la scadenza per l'approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT), secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14, è il 25 marzo 2020.

26) Cos’è previsto per i comuni che hanno tardivamente trasmesso la Scheda Informativa (art. 4 c. 5)?

Nella seduta del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1325 che definisce, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i ventinove comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i quattro comuni inadempienti.
Tale provvedimento, che integra la deliberazione n. 668/2018, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 97 del 25 settembre 2018.


25) Entro quale data il Comune deve approvare la variante di adeguamento prevista dall'articolo 14? 

Nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.
Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale.
Tenuto conto che il provvedimento, il n. 668 del 15 maggio 2018, è stato pubblicato nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la scadenza per l'approvazione della citata variante di adeguamento è il 25 novembre 2019.


Gli uffici regionali sono a disposizione di tutti i comuni che necessitino di avere chiarimenti sull'argomento o più in particolare sulle modalità del previsto adeguamento dei piani. 

Segreteria: 041 279 2139


FASE DI PRIMA APPLICAZIONE 

24) Come vanno denominati gli elaborati da trasmettere unitamente alla scheda informativa? 

Ad integrazione della FAQ n. 19:
1) elaborato di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata: per quanto riguarda lo shapefile, contenente la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, il nome del file dovrà essere il seguente: "CodiceIstatComune_elaboratoLR14_2017.zip", come già indicato nella pagina delle istruzioni online.
2) elaborato indicato nell'Allegato A: per quanto riguarda l'elaborato di specificazione di parte dei dati contenuti nella scheda informativa, il file in formato shapefile, unitamente all'eventuale documentazione descrittiva da allegare (vedi FAQ n. 17), potrà essere denominato nel seguente modo: "CodiceIstatComune_AllegatoSchedaLR14_2017.zip". Qualora il comune non disponga di strumenti informatici atti a realizzare la cartografia in formato digitale, è possibile inviare l’elaborato cartografico in formato PDF.


23) La scheda informativa autocompilabile è disponibile in formato aperto? 

E' possibile scaricare anche la versione open della Scheda informativa [File ODS - 132Kb]. La scheda compilata va poi salvata ed inviata, come da indicazioni contenute nelle istruzioni online, anche nel formato .xls.


22) Come va compilata la scheda informativa (Allegato A)? 


21) Qual è l’organo comunale che deve adottare il provvedimento di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata?

L’articolo 13, comma 9, dispone che  gli ambiti di urbanizzazione consolidata siano individuati con provvedimento della Giunta o del Consiglio comunale, menzionando, pertanto, alternativamente l’uno o l’altro organo del Comune. Ciò in quanto l’individuazione dell’organo comunale competente, in conformità al quadro normativo vigente e nel rispetto dell’autonomia statutaria ed organizzativa propria dell’Ente comunale, rientra nella sfera decisionale esclusiva del Comune.


20) L’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata comporta una variante allo strumento urbanistico generale?

No. Il provvedimento di cui trattasi ha mera natura ricognitiva degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) e non configura, pertanto, una ipotesi di variante. L’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata può essere successivamente confermata o rettificata in sede di adeguamento da parte del Comune al  provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)


19) Quanti e quali sono gli elaborati da restituire con la scheda compilata?

Gli elaborati sono due di cui uno "obbligatorio" e uno "facoltativo".
L'elaborato di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) è "obbligatorio" ed è il documento che deve essere redatto conformemente all'art. 13, comma 9, della legge.
L'elaborato indicato nell'Allegato A della legge (scheda) è "facoltativo". Infatti la scheda in formato xls prevede la possibilità di selezionare l'opzione SI o NO. Risulta tuttavia utile per la specificazione dei dati che ogni singolo Comune riporterà nelle 5 celle finali della tabella informativa ed evidenziate con l'asterisco (*).
Detto elaborato di evidenziazione dei contenuti della scheda è pertanto a corredo della stessa che, unitamente all'eventuale documentazione integrativa (breve relazione di cui alla FAQ17 e all'elaborato "obbligatorio" vanno trasmessi alla Regione entro i termini di cui all'art.4, comma 5 (25 agosto 2017).


18) Nella scheda informativa (Allegato A) a quale dato si riferisce la voce "Altre superfici oggetto di...."? 

In riferimento a questa voce vanno indicate le superfici eventualmente oggetto di interventi programmati dai Consorzi di Sviluppo ai sensi dell'art. 36, c. 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (vedi art. 4, comma 2, lett. a, punto 8, della LR n. 14 del 2017).


17) Nella scheda informativa (Allegato A) quale altra documentazione può essere allegata oltre all’elaborato cartografico di individuazione degli ambiti indicati con asterisco?

Alla voce “altro” va specificato l’eventuale documento che il comune ritenga utile allegare a maggior specificazione del dato numerico indicato (modalità di calcolo della Superficie territoriale prevista, determinazione dell’indice medio, ecc.), di altri dati utilizzati per le verifiche di coerenza (compatibilità idraulica, sismica, agroambientale, ecc.) o la precisazione circa l’invio di una doppia scheda (presenza di PAT adottato o di comuni oggetto di fusione con differente strumentazione - PAT/PRG, ecc.)


16) Nella scheda informativa (Allegato A) come va quantificato il dato relativo alla "Superficie territoriale prevista"? 

Per i pochi Comuni che non hanno ancora approvato il PAT il compito è relativamente semplice, in quanto va riportata nella scheda la “Superficie territoriale” delle previsioni di espansione complessivamente previste nel PRG vigente.
L’estrapolazione del dato potrebbe invece risultare più elaborata nei Comuni dotati di PAT per i quali il dimensionamento previsionale è parametrizzato in volume o superfici lorde di pavimento (o altro ancora), e dove le previsioni cartografiche contengono indicazioni preferenziali di sviluppo non conformative in considerazione della natura strategica del Piano. La nota contenuta nella scheda precisa perciò che i valori dovranno essere stimati in funzione dell'indice medio per singola ATO. In buona sostanza il Comune, verificato l’indice medio esistente per ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo individuato nel PAT e applicato al carico insediativo (mc o mq) messo in campo dal PAT, dovrà stimare la “superficie territoriale” di potenziale coinvolgimento


15) Per i comuni che si sono fusi ed hanno due differenti strumenti urbanistici vigenti (PRG e PAT), quali dati vanno riportati nella scheda informativa (Allegato A)?

In quest’ipotesi, vanno compilate due schede distinte e riportati i dati riferiti ai due strumenti urbanistici vigenti. Nell’apposito riquadro riservato alle annotazioni va specificato il nome del Comune di origine.


14) Per i comuni che non hanno ancora concluso l’iter di approvazione del PAT, quali dati vanno riportati nella scheda informativa (Allegato A)?

In tali casi, vanno riportati i dati riferiti al PRG. Tuttavia il Comune, qualora il procedimento di approvazione del PAT sia in fase avanzata (cioè manchi solo il provvedimento dell’ente competente che approva o ratifica l’approvazione del piano) è tenuto ad inviare anche i dati relativi al nuovo strumento urbanistico generale che vengono resi tramite la compilazione di una ulteriore scheda.


13) Fino a quando continuo ad applicare il meccanismo della SAU - Superficie agricola utilizzata e trasformabile (art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11 del 2004)?

L’abrogazione del meccanismo della SAU avviene a seguito alla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale.


12) Quali altri provvedimenti deve emanare la Giunta regionale?

La Giunta regionale, oltre al provvedimento che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo di riferimento, dovrà emanare appositi provvedimenti relativi:

  • ai criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione;
  • alle regole e le misure applicative ed organizzative per i crediti edilizi;
  • alle procedure di verifica e monitoraggio;
  • ai criteri di individuazione interventi pubblici (accordi di programma di interesse regionale);
  • ai criteri di selezione delle domande per il fondo di rotazione;
  • ogni altra indicazione utile al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

11) Quali sono gli obblighi dei comuni dopo l’approvazione del provvedimento di Giunta regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale?

I comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, approvano una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione - Direzione Pianificazione Territoriale [art. 13, comma 10].


10) Le premialità del Piano Casa sono cumulabili con quelle previste dalla legge sul contenimento del consumo di suolo?

No, le premialità sono da considerarsi alternative (art. 12, comma 1, lettera g).


9) Dall’entrata in vigore della legge quali sono gli interventi sempre consentiti?

Ai sensi dell’art. 12 sono sempre consentiti:

  • gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
  • gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualificazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
  • i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
  • gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”, Capo I;
  • gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;
  • l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
  • gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge;
  • gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

8) Dall’entrata in vigore della legge e fino all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale quali procedimenti sono fatti salvi?

Ai sensi dell’art. 13 sono fatti salvi:

  • i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
  • i PUA i cui procedimenti siano già avviati con presentazione al Comune degli elaborati necessari ai sensi dell’art. 18, comma 2, LR 11 del 2004;
  • gli accordi pubblico/privato, di cui all'articolo 6 della LR 11 del 2004, per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico;
  • gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della LR 11 del 2004, il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria;

Per quanto riguarda la pianificazione comunale l'articolo 13 precisa che:

  • i piani degli interventi per cui sia iniziato il procedimento di formazione, cioè per i quali sia stato per lo meno illustrato in Consiglio comunale il documento del Sindaco ai sensi dell’art. 18, comma 1, LR 11 del 2004 possono concludere il procedimento di formazione del piano (comma 3);
  • possono concludere il loro iter i PAT già adottati alla data di entrata in vigore della legge (comma 7).

7) Che cosa si può fare dall’entrata in vigore della legge e fino all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale?

Fino all’emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale non è consentito consumo di suolo, né l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
In deroga a tali limitazioni sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal PAT o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal PRG e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata [articolo 13, comma 2].
Sono fatti salvi:

  • i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo e i piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo) [articolo 13, comma 4].
    [Il comma 5 specifica cosa si intende per procedimenti in corso];
  • gli accordi previsti dagli articoli 6 (per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico) e 7 (il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria) [art. 16, comma 6]

6) Cosa succede se il Comune non trasmette la scheda informativa di cui all’art. 4, comma 5, compilata entro i termini?

Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni, nei comuni che non hanno provveduto non è consentito consumo di suolo e non è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo (articolo 13, comma 1).
Tuttavia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 13, commi 2, 4, 5 e 6.


5) È possibile effettuare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata prima dell’invio della scheda informativa?

Si, purché l’elaborato venga trasmesso unitamente alla scheda di cui all’allegato A debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni on-line.


4) Cosa devono fare i comuni?

I comuni devono inviare la scheda debitamente compilata entro il termine di cui all’articolo 4, comma 5 della legge n. 14/2017 (60 giorni dal ricevimento della scheda in formato PDF) nei seguenti due formati:

  • nel formato PDF/A, compilata e sottoscritta
    all'indirizzo PEC pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it, inserendo nell’oggetto delle mail la dicitura “Comune di _____ Invio Scheda Informativa art. 4, comma 5, LR 14/2017 - formato PDF/A” avendo cura di nominare il file codiceISTAT_schedaLR14_2017.pdf (ad esempio, per il Comune di Affi, il nome del file sarà: 023001_schedaLR14_2017.pdf)
  • nel formato .xls, [scheda informativa - file xls 238 kb]
    all'indirizzo istituzionale pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it inserendo nell’oggetto delle mail la dicitura “Comune di _____Invio Scheda Informativa art. 4, comma 5, LR 14/2017, formato .xls, ed elaborato, formato shapefile, che attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9”.
    avendo cura di nominare il file della scheda nel seguente modo: codiceISTAT_schedaLR14_2017.xls (ad esempio, per il Comune di Affi, il nome del file sarà: 023001_schedaLR14_2017.xls), ed analogamente lo shapefile in formato compresso (.zip) nel seguente modo: codiceISTAT_elaboratoLR14_2017.zip (ad esempio, per il Comune di Affi, il nome del file sarà: 023001_ elaboratoLR14_2017.zip).
    Unitamente alla scheda va infatti allegato l'elaborato che attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9.

Si rammenta che, decorso inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano le limitazioni previste dall’articolo 13 commi 1, 2, 4, 5 e 6.


3) Cosa succede se la Giunta regionale non delibera entro i termini?

Se il provvedimento della Giunta non è emanato entro i centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la percentuale del 30% della capacità edificatoria complessivamente assegnata dagli strumenti urbanistici generali entro la quale sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati, in deroga al comma 1, lettera a dell’articolo 12, è incrementata di un ulteriore 20%.


2) Cosa deve fare la Giunta regionale?

La Giunta regionale entro tre giorni dall’entrata in vigore della legge trasmette tramite posta elettronica certificata la scheda informativa (Allegato A).
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed il Consiglio delle Autonomie locali, stabilisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con la scheda informativa, nonché di vari fattori (specificità territoriali, caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche; produzioni agricole, tipicità agroalimentari; stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, ecc..).


1) Quando entra in vigore la legge?

La legge entra in vigore il 24 giugno 2017 (15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)




Data ultimo aggiornamento: 05 ottobre 2018