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La gestione della risorsa idrica 

Una delle sfide essenziali per garantire un futuro al nostro territorio, al nostro ambiente ed alla nostra società, è rappresentato dalla gestione oculata ed efficiente della risorsa idrica.
La normativa che via via è intervenuta nel corso degli anni coglie appieno questa sfida basandosi sul principio fondamentale della pubblicità di tutte le acque, superficiali e sotterranee, prevedendone un utilizzo condotto secondo criteri di solidarietà e salvaguardia non solo ambientale ma anche delle aspettative e dei diritti delle generazioni future..

 

Il ciclo dell’acqua

Negli ecosistemi naturali l'acqua viene continuamente utilizzata, purificata e riciclata. Il ciclo dell'acqua inizia con l'evaporazione che si origina dagli oceani, dai terreni e dalle foreste. Successivamente il vapore, giunto ad alta quota si condensa dando origine alle precipitazioni, pioggia o neve, che scaricano al suolo l'acqua accumulatasi nell'atmosfera. Quindi l'acqua caduta al suolo, tramite i corsi d'acqua e le falde acquifere sotterranee, conclude il suo ciclo nei mari e negli oceani. Una volta caduta al suolo l'acqua viene utilizzata dall'uomo per tutti i bisogni che dalla sua vita ne derivano.

Esiste sul territorio un sistema di opere che interagiscono tra loro (opere di captazione, di adduzione, di distribuzione, di raccolta, di depurazione e di scarico) atte al raggiungimento di un unico obiettivo finale e cioè di garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto indispensabile quale l'acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l'uso.

Condizione fondamentale per raggiungere efficacemente tale obiettivo è la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione, che, pertanto, devono essere considerati come momenti successivi di un unico percorso di uso dell'acqua chiamato appunto "ciclo integrato dell'acqua".

 

Il Servizio Idrico Integrato

Con l’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” (ora abrogata dal D.Lgs. n. 152/2006) si è avviato un complesso ed articolato processo finalizzato ad ottenere una riorganizzazione territoriale e funzionale del “Servizio Idrico Integrato” (in breve S.I.I.), inteso come l’insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue.
I principi normativi, confermati nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che ha abrogato la Legge n. 36/1994, sono intesi a recuperare organicità nell’ambito della gestione dei servizi idrici e superare la frammentazione delle gestioni, perseguendo un riordino delle stesse su una base territoriale più appropriata e attivando modelli gestionali che assicurino un servizio con adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Naturalmente tali obiettivi sono da conseguirsi operando entro i principi generali, stabiliti dalla legge stessa, di tutela e salvaguardia delle risorse idriche, di utilizzo secondo criteri di solidarietà, di rispetto del bilancio idrico del bacino idrografico e di priorità degli usi legati al consumo umano.
Le attività fondamentali attraverso cui attuare questa profonda riforma sono l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e la disciplina delle forme ed i modi di cooperazione tra gli Enti Locali.

Al fine di dare pratica attuazione a livello regionale dei principi della Legge n. 36/1994, la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 (ora abrogata dalla L.R. 17/2012) relativa all’Istituzione del “Servizio Idrico Integrato” ed all’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), in considerazione delle realtà territoriali, idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché degli obiettivi di fondo proposti dalla stessa Legge n. 36/1994, sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione della risorsa.
Il territorio della Regione Veneto è stato in definitiva suddiviso in:
- otto A.T.O. regionali (vedi elenco enti appartenenti al singolo ambito): Alto Veneto, Bacchiglione, Brenta, Laguna di Venezia, Polesine, Valle del Chiampo, Veneto Orientale e Veronese;
- un A.T.O. interregionale tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia (vedi elenco enti appartenenti all’ambito): Lemene, comprendente parte dei comuni della provincia di Pordenone e, per la parte veneta, undici comuni situati nel bacino dei fiumi Livenza e Tagliamento.

La riorganizzazione dei servizi idrici prevista dalla Legge n. 36/1994 era basata su due livelli. Il primo relativo al governo della risorsa ed alla programmazione di servizi e interventi su reti e impianti (attività poste in capo agli enti di governo del S.I.I); il secondo relativo alla gestione dei servizi ed alla realizzazione degli interventi, (attività poste in capo ai gestori del S.I.I.).

Per ciò che riguarda le funzioni di governo si prevedevano poste in capo agli enti locali – comuni in primis e province – associati in una delle due forme (convenzione o consorzio) previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 (poi sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); per ciò che riguarda la gestione dei servizi e la realizzazione degli interventi veniva previsto l’affidamento – da parte degli enti locali associati – ad aziende pubbliche o private, in una delle forme previste dall’art. 22 della citata Legge n. 142/1990 ovvero mediante l’istituto della concessione.


Fino al 31 dicembre 2012, l’Ente di governo territorialmente competente per singolo A.T.O. è stato individuato nelle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.).
Con il Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la Legge 26 marzo 2010, n. 42, è stata disposta la sospensione delle A.A.T.O. e la riattribuzione delle loro funzioni ad altri Enti, la cui individuazione veniva demandata alle Regioni. La Regione del Veneto ha pertanto promulgato la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, in adempimento alle sopraccitate disposizioni statali.

Con l’entrata in vigore della L.R. n. 17/2012, che abroga la L.R n. 5/1998, pur venendo confermata la suddivisione territoriale nei succitati ambiti ottimali, è stata data una nuova veste all’organizzazione dei soggetti preposti al governo del ciclo integrato dell’acqua prevedendo la sostituzione delle Autorità d’Ambito con i Consigli di Bacino, operativi dal 2013.
Le Autorità d’Ambito, ed oggi i Consigli di Bacino - responsabili per ciò che attiene la definizione degli obiettivi, la pianificazione dell’intero ciclo idrico integrato, la redazione del Piano d’Ambito ed il controllo dello stesso - si avvalgono dei “Gestori del S.I.I.” - società a capitale pubblico già attive nel territorio per la gestione di servizi a rete o create da fusioni di precedenti gestori, individuate mediante procedura di affidamento “in house” -   per l’organizzazione operativa del servizio e l’attuazione di quanto previsto nella pianificazione d’Ambito.
I costi di gestione del Servizio idrico integrato sono compensati dall’applicazione di un sistema tariffario pensato in modo tale da garantirne l’equilibrio finanziario. In tale contesto l’utente ha l’onere di sostenere il servizio erogato mediante il pagamento di una tariffa, che costituisce, come previsto dalla normativa di settore, il corrispettivo del Servizio idrico integrato.

Agglomerati regionali

Circolare n. 35 del  4 giu 1986 [PDF - 5.32 MB](pubblicata sul BURV n. 30 del 18 giu 1986): Norme per la tutela dell'ambiente. Note esplicative (lr n. 33/1985)

 

La Direttiva 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, definisce l’agglomerato come un’ “area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale” e regolamenta il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane proprio sulla base del concetto di agglomerato.
La definizione di agglomerato viene poi ripresa, in modo analogo, dal D.Lgs. 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 107 del 5/11/2009.
Nel D.Lgs. 152/2006 e nel Piano di Tutela delle Acque varie sono le disposizioni che, in ottemperanza alla normativa comunitaria, fanno riferimento agli agglomerati e alla loro dimensione:
• obbligo di collettamento alla rete fognaria (art. 3 Dir. 91/271/CEE; art. 100 D.Lgs 152/2006);
• obbligo di trattamento delle acque reflue (art. 4 Dir. 91/271/CEE; art. 105 D.Lgs. 152/2006);
• limiti per azoto totale e fosforo totale agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili (art. 5 Dir. 91/271/CEE; art. 106 D.Lgs 152/2006);
• altri principi e linee guida stabilite negli articoli 20, 22, 23, 25, 30, 32, 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Parte di questi commi deriva proprio dalle disposizioni nazionali e comunitarie precedentemente elencate.

Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione Veneto aveva individuato gli agglomerati regionali sulla base delle linee guida europee del 2007 “Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)” - Bruxelles, 16 gennaio 2007.

Nel 2011 le Sezioni Regionali Tutela Ambiente e Geologia e Georisorse avviavano la procedura per una parziale revisione ed aggiornamento di quanto individuato con la succitata DGR 3856/2009 in ragione delle mutate condizioni socioeconomiche, tecnologiche e territoriali nel frattempo intervenute ed invitava i soggetti territorialmente competenti a formulare proposte di modifica.

Con DGR n. 1442 del 05/08/2014 si prendeva atto delle proposte avanzate da ritenersi accoglibili o non accoglibili avviando, sulla base di tale presa d’atto, la definizione puntuale dei confini e del carico generato degli agglomerati esistenti e di quelli di nuova individuazione.

Sulla base del mandato della Giunta e tenuto conto delle proposte di modifica ritenute accoglibili le succitate sezioni regionali in stretta collaborazione con ARPAV, con i Consigli di Bacino e con i gestori del Servizio idrico Integrato provvedevano a ridefinire i confini degli agglomerati regionali e ad associare a ciascun agglomerato il carico generato in abitanti equivalenti come somma del carico dovuto ai residenti all’interno dell’agglomerato stesso, del carico dovuto ai fluttuanti sia in ingresso che in uscita (lavoratori, studenti e turisti) e del carico industriale comprensivo anche delle attività produttive cosiddette “assimilabili al domestico”.

Infine con DGR n. 1955 del 23/12/2015 la Regione Veneto provvedeva ad approvare la nuova configurazione degli agglomerati ed i relativi nuovi carichi.
- DGR 1955/2015 - Testo
- ALLEGATO A - Agglomerati regionali
- ALLEGATO B - Impianti di depurazione a servizio degli agglomerati regionali
- ALLEGATO C - Relazione illustrativa
- ALLEGATO D1 - CB Veronese e Acque del Chiampo
- ALLEGATO D2 - CB Dolomiti Bellunesi
- ALLEGATO D3 - CB Veneto Orientale e CATOI Lemene
- ALLEGATO D4 - CB Bacchiglione e Laguna di Venezia
- ALLEGATO D5 - CB Brenta
- ALLEGATO D6 - CB Polesine

 

 



Data ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2023