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Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Energie rinnovabili in agricoltura

Base giuridica statale 

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province (cd. procedimento unico).
Successivamente, con l'approvazione delle Linee guida per il rilascio dei titoli abilitativi (decreto MiSE 10 settembre 2010) e con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono state dettagliate le procedure per ciascuna fonte energetica rinnovabile, biometano compreso.
L'articolo 6 del D. Lgs. n. 28/2011 chiarisce se e quando l'istanza può essere presentata al Comune nel cui territorio ricade l'impianto (prima D.I.A. ora P.A.S.).
L'articolo 8 bis del medesimo decreto legislativo ha introdotto la base giuridica per il rilascio dei titoli di costruzione e esercizio per gli impianti di produzione di biometano.

 

Base giuridica regionale

Con deliberazione della Giunta regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204 sono state approvate le disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Soggetti diversi da imprenditori agricoli devono rivolgere l'istanza alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera.
 

Procedimento unico per il settore agricolo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 19 maggio 2009, sono state approvate le disposizioni amministrative specifiche per il settore primario (allegato "A" alla DGR n. 1391/2009. Disposizioni).

Con decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, n. 5 del 14 marzo 2023, è stato approvato l'aggiornamento della modulistica utile ai fini della procedibilità e dell'istruttoria nell'ambito del procedimento unico:

Contestualmente è stato approvato:

Relativamente al computo metrico estimativo, con decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 29 dicembre 2015, sono state dettagliate delle voci di spesa utili alla redazione della stima peritale richiesta dal decreto dirigenziale della Segreteria regionale per il Bilancio n. 2/2013. Di seguito si riporta una proposta di calcolo dei costi di dismissione dell'impianto e ripristino ex-ante delle aree catastali interessate:

Lo schema di calcolo proposto non tiene conto di almeno altre voci di spesa indispensabili per un completo ripristino alla situazione originaria dei suoli. Si tratta di voci di spesa relative alla "bonifica" dei manufatti che dovranno essere computate nel calcolo finale:
- analisi dell'eventuale contenuto delle vasche (stoccaggio, digestori, silos) e sua quantificazione;
- lavori di svuotamento delle vasche/contenitori e loro pulizia;
- inertizzazione degli eventuali residui di gas;
- indagine per escludere la presenza di inquinanti al suolo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale del Veneto ha, inoltre, approvato un fac-simile di accordo-tipo da utilizzarsi per tracciare il conferimento delle biomasse, classificate materie fecali/sottoprodotti, presso gli impianti di produzione di energia:

 

Ulteriori disposizioni regionali

Completano il riferimento amministrativo per il rilascio/modifica dell'autorizzazione unica due deliberazioni del 2012 e 2013.
Con riferimento al rispetto delle distanze minime degli impianti termoelettrici da confini di proprietà, case sparse e centri abitati, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 856 del 15 maggio 2012.
L'anno successivo è stata data attuazione all'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, individuando i criteri per la definizione delle aree potenzialmente inidoee agli insediamenti di produzione di energia da fonte rinnovabile (deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013).

 

Gestione varianti progettuali/riconversione alla produzione di biometano

Modifiche e integrazioni ai progetti approvati seguono l'iter amministrativo di cui al citato articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003. Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 725 del 27 maggio 2014 è stata approvata la disciplina che semplifica l'iter amministrativo per la presentazione delle istanze di variante ai progetti già approvati.
Nelle more di una disposizione specifica per gli impianti di produzione di biometano promossi da imprenditori agricoli, con la medesima deliberazione è stata estesa la procedura prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nell'ipotesi di presentazione di istanze per l'up-grading del biogas.

Il DL 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla L 26 luglio 2023 n. 95, ha modificato l'articolo 8-bis del D Lgs 3 marzo 2011 n. 28, introducendo l'utilizzo della procedura abilitativa semplificata di competenza comunale per:

  1. gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;
  2. gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    1. nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
    2. gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
    3. la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
    4. l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50% di quelle già autorizzate.

 

Garanzia ripristino ex-ante dei luoghi

Con la citata DGR n. 453/2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012) sono state approvate anche le disposizioni per tutelare l'Amministrazione regionale, ovvero l'Ente autorizzante, in caso di dismissione degli impianti di produzione di energia e contestuale messa in pristino dei luoghi.  Con Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 è stato approvato il Piano di ripristino che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto contestualmente alla presentazione dell'istanza.
Con deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 è stata proposta una disciplina delle garanzie e un fac-simile di contratto (Schema di contratto di garanzia) al quale i soggetti interessati devono obbligatoriamente uniformarsi, con riferimento agli importi di stima approvati in sede di Conferenza di servizi.
Successivamente è stata approvata la disciplina per la predisposizione dei "Piani di ripristino" delle aree interessate da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013). Tale "Piano" che dovrà essere predisposto a seguito di cessata attività produttiva ovvero in caso di decadenza dell'autorizzazione unica.
Più recentemente, con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2018, n. 615, sono state approvate le procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi.
 

Adempimenti in materia di tutela del paesaggio e ambiente

L'allora Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero della Cultura (MIC) - ora Segretariato - ha invitato i soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi in materia di fonti energetiche rinnovabili a trasmettere della documentazione specifica, utile all'endoprocedimento di competenza delle strutture periferiche del Ministero, attraverso dei fac-simili:

Report annuale energia prodotta e biomasse impiegate

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biogas, biomassa e per la produzione di biometano sono soggetti, qualora realizzati in connessione con l'attività agricola, a trasmettere annualmente i dati relativi alla produzione e consumo di energia (elettrica e termica) nonché la quantità e qualità delle biomasse impiegate durante il ciclo produttivo. Di seguito il modello da trasmessere entro il 28 febbraio di ciascun anno solare alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria:

Regime sanzionatorio

A partire dal 2011 è in vigore il regime sanzionatorio specifico in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del comma 3 dell’art. 44 del D. Lgs. n. 28/2011. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla legislazione di settore (edilizia, ambientale, sanitaria, ecc.), il D. Lgs. n. 28/2011 ha previsto i casi per i quali è possibile sanzionare il soggetto (in solido anche il direttore dei lavori e la ditta costruttrice dell'impianto) che ha ottenuto l'autorizzazione unica e/o che sta conducendo l'impianto.

 

Opportunità Finanziarie

Attualmente gli strumenti finanziari regionali a supporto degli investimenti nella produzione di energia da fonte rinnovabile sono:

  • Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020
  • Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.

Data-base impianti termoelettrici

In questa sezione è possibile scaricare un estratto del data-base inerente le autorizzazioni uniche rilasciate a ciascun richiedente a partire dal 2007. Ulteriori informazioni di dettaglio possono essere richieste, nelle modalità e termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria.

Data base (aggiornamento 30 giugno 2018) IN ALLESTIMENTO
 

 



Data ultimo aggiornamento: 13 novembre 2023