Percorsi Percorsi

Siti tematici Siti tematici

Banner sviluppo rurale veneto

 

Collegamento al sito dedicato al PSR 2014 2020

 

 Link esterno al sito web di Piave

 

  banner avepa

 

    banner veneto Agricoltura



Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Energie rinnovabili in agricoltura

Base giuridica statale 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, disciplina, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto individua, all’art. 6, tre regimi amministrativi:
A. Attività libera (disciplinata all’art. 7, da applicare agli interventi di cui all’allegato A);
B. Procedura abilitativa Semplificata - PAS (disciplinata all’art. 8, da applicare agli interventi di cui all’allegato B ed agli interventi esclusi dall’attività libera, ai sensi dei commi 2 e 8 dell’art. 7);
C. Autorizzazione Unica regionale (disciplinata all’art. 9, da applicare agli interventi di cui alla sezione I dell’allegato C e agli interventi esclusi dalla PAS ai sensi del comma 2 dell’articolo 8);
D. Autorizzazione Unica statale (disciplinata all’art. 9, da applicare agli interventi di cui alla sezione II dell’allegato C).
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 190/2024, continuano ad applicarsi, ove compatibili con le nuove norme, le Linee guida per il rilascio dei titoli abilitativi approvate con decreto MiSE 10 settembre 2010.
 
Pertanto, per gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biogas di origine agricola e/o di produzione di biometano (sempre di origine agricola), la disciplina dei regimi amministrativi può essere così sintetizzata:
A – L’attività libera si applica a:
A.1 impianti per la produzione di energia elettrica:
- NUOVI impianti alimentati da biomasse e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo e comunque non rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto B.3.
B – La PAS si applica a:
B.1 impianti per la produzione di energia elettrica:
- NUOVI impianti alimentati da biomasse con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
- NUOVI impianti, non operanti in assetto cogenerativo, alimentati da biomasse di potenza inferiore a 200 kWe;
- NUOVI impianti, non operanti in assetto cogenerativo, alimentati da biogas di potenza inferiore a 300 kWe;
- MODIFICHE a impianti ESISTENTI, ABILITATI O AUTORIZZATI, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%;
- OPERE CONNESSE ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti di cui ai precedenti punti, comprese opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione necessarie all’immissione dell’energia elettrica prodotta.
B.2 impianti per la produzione di biometano:
- NUOVI impianti di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
- RICONVERSIONE parziale o completa di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- MODIFICHE a impianti a biometano ESISTENTI, ABILITATI O AUTORIZZATI, nei seguenti casi:
   • non vi siano variazioni di matrici;
   • non vi sia incremento dell’area già autorizzata o abilitata;
alle seguenti condizioni:
   • la targa del sistema di upgrading indichi il nuovo valore di capacità produttiva;
   • vi sia la disponibilità del gestore di rete ad immettere i volumi aggiuntivi (per impianti collegati in rete);
   • l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non superi il 50%.
- OPERE CONNESSE ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti di cui ai precedenti punti, comprese opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione necessarie all’immissione del biometano prodotto;
B.3 impianti per la produzione di energia elettrica esclusi dal regime di attività libera in quanto:
- l’intervento ricade sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- l’intervento ricade in aree naturali protette definite dalla L. n. 394/1991 o istituite dalla Regione;
- l’intervento ricade all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
- l’intervento ricade in area sottoposta ad uno dei vincoli di cui all’art. 20, comma 4 della L. n. 241/1990;
- l’intervento comporta interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o interferenze nella fascia di rispetto stradale o comporta modifiche agli accessi esistenti o apertura di nuovi accessi.
C – L’autorizzazione unica regionale si applica a:
C.1 impianti per la produzione di energia elettrica 1 :
- NUOVI impianti alimentati da biomasse con potenza pari o superiore a 1 MW e non superiori a 300 MW, operanti in assetto cogenerativo 2 ;
- NUOVI impianti, non operanti in assetto cogenerativo, alimentati da biomasse di potenza pari o superiore a 200 kWe e fino a 300 MW;
- NUOVI impianti, non operanti in assetto cogenerativo, alimentati da biogas di potenza pari o superiore a 300 kWe e fino a 300 MW;
- MODIFICHE a impianti ESISTENTI, ABILITATI O AUTORIZZATI, che comportino un incremento dell'area occupata dall’impianto esistente superiore al 20% e una potenza complessiva non superiore a 300 MW;
- OPERE CONNESSE ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti di cui ai precedenti punti, comprese opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione necessarie all’immissione dell’energia elettrica prodotta;
C.2 impianti per la produzione di biometano:
- NUOVI impianti di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- RICONVERSIONE parziale o completa di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- MODIFICHE a impianti a biometano ESISTENTI, ABILITATI O AUTORIZZATI, non ricadenti nel regime di PAS;
- OPERE CONNESSE ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti di cui ai precedenti punti, comprese opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione necessarie all’immissione del biometano prodotto;
C.3 impianti per la produzione di energia elettrica e/o biometano esclusi dal regime di attività libera o di PAS in quanto:
- il proponente non ha la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto;
- vi è incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
- vi è contrarietà dell’intervento con gli strumenti urbanistici adottati.
 
1 Nell’incertezza normativa, ove non diversamente specificato, si considerano le soglie riportate come riferite al valore della potenza termica nominale in ingresso.
2 Nell’incertezza normativa e amministrativa, nonché giurisprudenziale (sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, del 18 dicembre 2019, n. 8557), non vi è una definizione univoca dei termini  assetto cogenerativo. 
 

Modalità di presentazione delle istanze

In attuazione dell’articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, entrato in vigore il 20 novembre 2024, è stato istituito lo sportello unico per le energie rinnovabili “SUER”. Nell’ottica di semplificazione, il D. Lgs. n. 190/2024 prevede l’adozione di modelli unici per le istanze di Procedura Abilitativa Semplificata e di Autorizzazione Unica, che dovranno essere trasmesse attraverso la nuova piattaforma unica digitale “SUER”. I modelli saranno operativi sulla Piattaforma “SUER” entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione degli stessi. Nelle more dell’attivazione della piattaforma, la presentazione delle istanze avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente (portale SUAP per i Comuni, Posta Elettronica Certificata per la Regione del Veneto).

 

Base giuridica regionale

Con deliberazione della Giunta regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204 sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004. Soggetti diversi da imprenditori agricoli devono rivolgere l'istanza all’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica.
Con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 725 del 27 maggio 2014 le competenze in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria sono state estese anche ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di biometano.

 

Procedimento unico per il settore agricolo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 19 maggio 2009, sono state approvate le disposizioni amministrative specifiche per il settore primario (allegato "A" alla DGR n. 1391/2009. Disposizioni). Attualmente le fasi procedurali utili al rilascio dell’autorizzazione unica sono dettagliate dal D. Lgs. n. 190/2024, art. 9, nonché dai provvedimenti amministrativi regionali (DGR n. 1064/2018).

Con decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, n. 5 del 14 marzo 2023, è stato approvato l'aggiornamento della modulistica utile ai fini della procedibilità e dell'istruttoria nell'ambito del procedimento unico:

Contestualmente è stato approvato:

Nota: Il modello di istanza e le schede di sintesi di cui sopra dovranno essere utilizzati fino alla data di operatività della piattaforma SUER. A partire da tale data, le istanze dovranno essere presentate obbligatoriamente in SUER, tramite i modelli ministeriali approvati ed ivi disponibili.

Relativamente al computo metrico estimativo, con decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 29 dicembre 2015, sono state dettagliate delle voci di spesa utili alla redazione della stima peritale richiesta dal decreto dirigenziale della Segreteria regionale per il Bilancio n. 2/2013. Di seguito si riporta una proposta di calcolo dei costi di dismissione dell'impianto e ripristino ex-ante delle aree catastali interessate (da adeguare con i codici e le rispettive voci di spesa dei prezzari regionali in vigore dei Lavori pubblici e agroforestale).:

Lo schema di calcolo proposto non tiene conto di almeno altre voci di spesa indispensabili per un completo ripristino alla situazione originaria dei suoli. Si tratta di voci di spesa relative alla "bonifica" dei manufatti che dovranno essere computate nel calcolo finale:
- analisi dell'eventuale contenuto delle vasche (stoccaggio, digestori, silos) e sua quantificazione;
- lavori di svuotamento delle vasche/contenitori e loro pulizia;
- inertizzazione degli eventuali residui di gas;
- indagine per escludere la presenza di inquinanti al suolo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale del Veneto ha, inoltre, approvato un fac-simile di accordo-tipo da utilizzarsi per tracciare il conferimento delle biomasse, classificate materie fecali/sottoprodotti, presso gli impianti di produzione di energia:

 

Ulteriori disposizioni regionali

Completano il riferimento amministrativo per il rilascio/modifica dell'autorizzazione unica due deliberazioni del 2012 e 2013.
Con riferimento al rispetto delle distanze minime degli impianti termoelettrici da confini di proprietà, case sparse e centri abitati, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 856 del 15 maggio 2012.
L'anno successivo è stata data attuazione all'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, individuando i criteri per la definizione delle aree potenzialmente non idonee agli insediamenti di produzione di energia da fonte rinnovabile (deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013).

Gestione varianti progettuali/riconversione alla produzione di biometano

Modifiche e integrazioni ai progetti approvati seguono l'iter amministrativo di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 190/2024.
Per limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, di carattere tecnico-dimensionale di impianti privi di emissioni atmosferiche significative, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 725 del 27 maggio 2014 è stata approvata la disciplina che semplifica la procedura amministrativa.

Garanzia ripristino ex-ante dei luoghi

Con la citata DGR n. 453/2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012) sono state approvate anche le disposizioni per tutelare l'Amministrazione regionale, ovvero l'Ente autorizzante, in caso di dismissione degli impianti di produzione di energia e contestuale messa in pristino dei luoghi. 

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 è stata proposta una disciplina delle garanzie e un fac-simile di contratto (Schema di contratto di garanzia) al quale i soggetti interessati devono obbligatoriamente uniformarsi, con riferimento agli importi di stima approvati in sede istruttoria.

Successivamente è stata approvata la disciplina per la predisposizione dei "Piani di ripristino" delle aree interessate da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013). Tale "Piano" che dovrà essere predisposto a seguito di cessata attività produttiva ovvero in caso di decadenza dell'autorizzazione unica.
Più recentemente, con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2018, n. 615, sono state approvate le procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi.

 

Adempimenti in materia di tutela del paesaggio e ambiente

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10/09/2010 sono state approvate le Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, ora art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024. In particolare, al paragrafo 13.3 delle citate Linee Guida, nel caso in cui il progetto sia ubicato in area non sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, si prescrive l’obbligo, da parte del soggetto proponente, di inviare una comunicazione alla Soprintendenza competente per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento di beni archeologici in itinere nell’area interessata dall’insediamento specifico.
 
Modulo richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere (ai sensi del paragrafo 13.3 della Allegato al D.M. MISE 10 settembre 2010).

Nel caso in cui l’impianto sia localizzato in un’area sottoposta a tutela, il Ministero della Cultura partecipa al procedimento di autorizzazione unica, ai sensi della lettera a) del paragrafo 14.9 delle citate Linee Guida. 

 

Report annuale energia prodotta e biomasse impiegate

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biogas, biomassa e per la produzione di biometano sono soggetti, qualora realizzati in connessione con l'attività agricola, a trasmettere annualmente i dati relativi alla produzione e consumo di energia (elettrica e termica) nonché la quantità e qualità delle biomasse impiegate durante il ciclo produttivo. Di seguito il modello da trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno solare alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria:

Regime sanzionatorio

L’art. 11 del D. Lgs. n. 190/2024 ha previsto i seguenti casi per i quali è possibile sanzionare il proprietario dell’impianto in solido con il direttore dei lavori e l’esecutore delle opere:
costruzione ed esercizio dell’impianto in assenza di autorizzazione unica o in difformità della stessa;
costruzione ed esercizio dell’impianto in assenza di procedura abilitativa semplificata (PAS) o in difformità della stessa;
violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.
Le sanzioni sono, contrariamente al passato, irrogate dal Comune territorialmente competente, a prescindere dall’Ente autorizzante.
Restano ferme le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), in materia paesaggistica (D. Lgs. n. 42/2004), in materia edilizia (DPR n. 380/2001), nonchè eventuali altre sanzioni, non disciplinate dal D. Lgs. n. 190/2024, in capo alla Regione e agli enti locali.
 

Data-base impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La Piattaforma Aree Idonee (PAI), istituita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) riporta la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati/abilitati, suddivisi per fonte energetica:

Link a piattaforma PAI (IN ALLESTIMENTO)

 


Data ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2025