Energie rinnovabili in agricoltura
Base giuridica statale
2 Nell’incertezza normativa e amministrativa, nonché giurisprudenziale (sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, del 18 dicembre 2019, n. 8557), non vi è una definizione univoca dei termini assetto cogenerativo.
Modalità di presentazione delle istanze
In attuazione dell’articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, entrato in vigore il 20 novembre 2024, è stato istituito lo sportello unico per le energie rinnovabili “SUER”. Nell’ottica di semplificazione, il D. Lgs. n. 190/2024 prevede l’adozione di modelli unici per le istanze di Procedura Abilitativa Semplificata e di Autorizzazione Unica, che dovranno essere trasmesse attraverso la nuova piattaforma unica digitale “SUER”. I modelli saranno operativi sulla Piattaforma “SUER” entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione degli stessi. Nelle more dell’attivazione della piattaforma, la presentazione delle istanze avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente (portale SUAP per i Comuni, Posta Elettronica Certificata per la Regione del Veneto).
Base giuridica regionale
Con deliberazione della Giunta regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204 sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale.
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004. Soggetti diversi da imprenditori agricoli devono rivolgere l'istanza all’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica.
Con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 725 del 27 maggio 2014 le competenze in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria sono state estese anche ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di biometano.
Procedimento unico per il settore agricolo
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 19 maggio 2009, sono state approvate le disposizioni amministrative specifiche per il settore primario (allegato "A" alla DGR n. 1391/2009. Disposizioni). Attualmente le fasi procedurali utili al rilascio dell’autorizzazione unica sono dettagliate dal D. Lgs. n. 190/2024, art. 9, nonché dai provvedimenti amministrativi regionali (DGR n. 1064/2018).
Con decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, n. 5 del 14 marzo 2023, è stato approvato l'aggiornamento della modulistica utile ai fini della procedibilità e dell'istruttoria nell'ambito del procedimento unico:
Contestualmente è stato approvato:
- Richiesta rilascio/modifica autorizzazione unica
- Scheda sintesi per impianti termoelettrici
- Scheda sintesi per impianti di produzione biometano
Nota: Il modello di istanza e le schede di sintesi di cui sopra dovranno essere utilizzati fino alla data di operatività della piattaforma SUER. A partire da tale data, le istanze dovranno essere presentate obbligatoriamente in SUER, tramite i modelli ministeriali approvati ed ivi disponibili.
Relativamente al computo metrico estimativo, con decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 29 dicembre 2015, sono state dettagliate delle voci di spesa utili alla redazione della stima peritale richiesta dal decreto dirigenziale della Segreteria regionale per il Bilancio n. 2/2013. Di seguito si riporta una proposta di calcolo dei costi di dismissione dell'impianto e ripristino ex-ante delle aree catastali interessate (da adeguare con i codici e le rispettive voci di spesa dei prezzari regionali in vigore dei Lavori pubblici e agroforestale).:
Lo schema di calcolo proposto non tiene conto di almeno altre voci di spesa indispensabili per un completo ripristino alla situazione originaria dei suoli. Si tratta di voci di spesa relative alla "bonifica" dei manufatti che dovranno essere computate nel calcolo finale:
- analisi dell'eventuale contenuto delle vasche (stoccaggio, digestori, silos) e sua quantificazione;
- lavori di svuotamento delle vasche/contenitori e loro pulizia;
- inertizzazione degli eventuali residui di gas;
- indagine per escludere la presenza di inquinanti al suolo.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale del Veneto ha, inoltre, approvato un fac-simile di accordo-tipo da utilizzarsi per tracciare il conferimento delle biomasse, classificate materie fecali/sottoprodotti, presso gli impianti di produzione di energia:
Ulteriori disposizioni regionali
Completano il riferimento amministrativo per il rilascio/modifica dell'autorizzazione unica due deliberazioni del 2012 e 2013.
Con riferimento al rispetto delle distanze minime degli impianti termoelettrici da confini di proprietà, case sparse e centri abitati, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 856 del 15 maggio 2012.
L'anno successivo è stata data attuazione all'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, individuando i criteri per la definizione delle aree potenzialmente non idonee agli insediamenti di produzione di energia da fonte rinnovabile (deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013).
Gestione varianti progettuali/riconversione alla produzione di biometano
Modifiche e integrazioni ai progetti approvati seguono l'iter amministrativo di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 190/2024.
Per limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, di carattere tecnico-dimensionale di impianti privi di emissioni atmosferiche significative, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 725 del 27 maggio 2014 è stata approvata la disciplina che semplifica la procedura amministrativa.
Garanzia ripristino ex-ante dei luoghi
Con la citata DGR n. 453/2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012) sono state approvate anche le disposizioni per tutelare l'Amministrazione regionale, ovvero l'Ente autorizzante, in caso di dismissione degli impianti di produzione di energia e contestuale messa in pristino dei luoghi.
In particolare, con deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 è stata proposta una disciplina delle garanzie e un fac-simile di contratto (Schema di contratto di garanzia) al quale i soggetti interessati devono obbligatoriamente uniformarsi, con riferimento agli importi di stima approvati in sede istruttoria.
Successivamente è stata approvata la disciplina per la predisposizione dei "Piani di ripristino" delle aree interessate da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013). Tale "Piano" che dovrà essere predisposto a seguito di cessata attività produttiva ovvero in caso di decadenza dell'autorizzazione unica.
Più recentemente, con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2018, n. 615, sono state approvate le procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi.
Adempimenti in materia di tutela del paesaggio e ambiente
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10/09/2010 sono state approvate le Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, ora art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024. In particolare, al paragrafo 13.3 delle citate Linee Guida, nel caso in cui il progetto sia ubicato in area non sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, si prescrive l’obbligo, da parte del soggetto proponente, di inviare una comunicazione alla Soprintendenza competente per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento di beni archeologici in itinere nell’area interessata dall’insediamento specifico.
Modulo richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere (ai sensi del paragrafo 13.3 della Allegato al D.M. MISE 10 settembre 2010).
Nel caso in cui l’impianto sia localizzato in un’area sottoposta a tutela, il Ministero della Cultura partecipa al procedimento di autorizzazione unica, ai sensi della lettera a) del paragrafo 14.9 delle citate Linee Guida.
Report annuale energia prodotta e biomasse impiegate
Gli impianti di produzione di energia alimentati a biogas, biomassa e per la produzione di biometano sono soggetti, qualora realizzati in connessione con l'attività agricola, a trasmettere annualmente i dati relativi alla produzione e consumo di energia (elettrica e termica) nonché la quantità e qualità delle biomasse impiegate durante il ciclo produttivo. Di seguito il modello da trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno solare alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria:
- Scheda consuntivo annuale per impianti termoelettrici
- Scheda consuntivo annuale per impianti di produzione di biometano
Regime sanzionatorio
Data-base impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
La Piattaforma Aree Idonee (PAI), istituita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) riporta la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati/abilitati, suddivisi per fonte energetica:
Link a piattaforma PAI (IN ALLESTIMENTO)
Data ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2025


