F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

 
  • In che formato e con quale modalità vanno trasmessi i dati in formato vettoriale da allegarsi alla Valutazione Semplificata di Assoggettabilità - scheda contenente gli elementi informativi? I dati vettoriali richiesti contengono l'informazione cartografica da cui è desumibile sia la localizzazione dell'elemento geometrico rappresentato (parte geografica dell’informazione cartografica) e sia i contenuti qualificanti tale elemento geometrico (parte alfanumerica dell'informazione cartografica). Pertanto i predetti dati vettoriali devono essere forniti in un formato che sia utilizzabile con i sistemi informativi geografici (GIS), indipendentemente dal software impiegato per la relativa consultazione.Ad oggi lo standard riconosciuto, anche dal DPCM 3/12/2013, è lo shape file. Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 3/12/2013 in merito ai formati consentiti per la conservazione dei documenti digitali, sono accettabili ai fini della registrazione della trasmissione via PEC solamente: PDF – PDF/A (ISO 32000), TIFF (ISO 12639), JPG (ISO/IEC 10918:1), JPEG2000 (ISO/IEC 15444-1), OOXML Microsoft Office Open XML Format (ISO/IEC DIS 29500:2008), ODF - Open Document Format XML (ISO/IEC 26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300), XML (ISO 8879), TXT. Dei precitati formati, quello che consente di registrare correttamente l'informazione cartografica per il successivo utilizzo con i sistemi informativi geografici (GIS) è il TXT. Pertanto, al fine dell'invio a mezzo PEC del dato vettoriale, risulta necessario convertire lo shape file nel formato GML (Geography Markup Language, avente estensione *.gml), mediante gli strumenti di esportazione rinvenibili nei software GIS, e successivamente rinominare l’estensione del file *.gml in *.txt. Tale procedura è applicabile sia a dati di tipo raster che vector. Per quanto attiene invece il metadato che accompagna il dato vettoriale, esso va fornito nel formato XMLche corrisponde ad uno dei formati ammessi per la conservazione. Si evidenzia che il Geoportale IDT 2.0 mette a disposizione un Compilatore che permette la realizzazione, la modifica e la validazione dei metadati secondo le specifiche definite dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) così come previsto dal DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e aggiornamento dello stesso”.
    Si rammenta che, per la trasmissione a mezzo PEC, l'unico formato ammesso, per l'invio di archivi compressi, è il formato .ZIP (altri formati come RARACE, ARC, Arj, Cabinet, cfs, cpt, DGCA, .dmg, GCA, kgb, LHA, LZX, PEA, qda, rzip, sit, SQX, UDA, Xar, zoo, etc, verranno automaticamente ripudiati a sistema di protocollo). 
  • Cosa si intende per Piani e Programmi? Per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche — che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e — che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
  • Cosa significa Valutazione Ambientale? Per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
  • Cosa si intende per Rapporto Ambientale? Per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I della Direttiva 2001-42-CE
  • Cosa si intende per Pubblico? Per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.
  • Quali sono gli obiettivi della direttiva VAS?  Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente
  • Il Rapporto Ambientale: 1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001_42_CE, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I della Direttiva 2001_42_CE  riporta le informazioni da fornire a tale scopo. 2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 della Direttiva 2001_42_CE comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter. 3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria. 4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3  della Direttiva 2001_42_CE devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
  • Quali sono i contenuti essenziali di un Rapporto Ambientale Preliminare in una Verifica di Assoggettabilità a VAS? I contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all’allegato I – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, devono essere commisurati alle caratteristiche urbanistico - edilizie in gioco, allo stato ambientale dell’area e alla natura delle opere/destinazioni dello strumento attuativo. Al punto 6 dell’ Allegato A della DGRV n. 1717 del 03/10/2013 sono messi a diposizione gli indirizzi applicativi.
  • Dove sono rintracciabili i dati ambientali più aggiornati? Il Rapporto Ambientale Preliminare e il Rapporto Ambientale devono contenere i dati il più possibile aggiornati e coerenti con l’oggetto della valutazione. I dati ambientali più aggiornati sono consultabili sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta per tutte le matrici ambientali documenti di sintesi e dati recenti fino agli anni 2015-2016.
  • Quali sono i tempi di pronunciamento per una Verifica di Assoggettabilità? Qualora la documentazione presentata sia completa, la Commissione Regionale per la VAS deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di richiesta.
  • Quali sono i tempi di pronunciamento per un Rapporto Ambientale? La Commissione Regionale per la VAS si deve esprimere nei successivi 90 giorni dalla data di scadenza delle pubblicazioni nel BURV, qualora la documentazione sia completa.
  • Quali sono le fasi nella procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale? Fase1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione VAS; Fase 3: elaborazione di una proposta di piano e di una proposta di rapporto ambientale; Fase 4: adozione; Fase 5: consultazione e partecipazione; Fase 6: parere motivato; Fase 7: approvazione.
  • Quali sono le fasi nella procedura di VAS per piani e programmi di competenza di altre amministrazionilacui approvazione compete alla Regione? Fase1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione VAS; Fase 3: elaborazione di una proposta di piano e di una proposta di rapporto ambientale; Fase 4: adozione; Fase 5: consultazione e partecipazione; Fase 6: parere motivato; Fase 7: approvazione.
  •  Quali sono le fasi nella procedura di VAS per Piani di Assetto del Territorio, comunale o intercomunale,redatti in copianificazione? Fase1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, con la Commissione VAS, con la Direzione Regionale Urbanistica; Fase 3: elaborazione di una proposta di piano e di una proposta di rapporto ambientale; Fase 4: adozione; Fase 5: consultazione e partecipazione; Fase 6: parere motivato; Fase 7: approvazione.
  • Quali sono le fasi nella procedura di VAS per Piani e Programmi di competenza di altre amministrazioni che esplicano i loro effetti entro il territorio regionale? Fase1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare; Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, con la Commissione VAS; Fase 3: elaborazione di una proposta di piano e di una proposta di rapporto ambientale; Fase 4: adozione; Fase 5: consultazione e partecipazione; Fase 6: parere motivato; Fase 7: approvazione.
  • Quali sono le fasi nella procedura di VAS per  Piani e Programmi la cui iniziativa spetta alla Regione del Veneto mentre l'approvazione compete ad altra amministrazione? Si applica la procedura di cui all’Allegato A della DGR 791/09, ferma restando la diversa competenza per l’approvazione del
    Piano o Programma e del relativo Rapporto Ambientale, spettante ad Amministrazione diversa da quella
    regionale. Dopo l’approvazione del piano o programma, la struttura regionale procedente provvede alla pubblicazione sul sito web della Regione del piano o programma, del parere motivato espresso dall’autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.
  • Quali sono le fasi nella procedura di VAS per Piani e Programmi Transfrontalieri Europei? Se l’Autorità di Gestione del Programma transfrontaliero europeo, è la Regione Veneto trovano applicazione le procedure VAS di cui all’Allegato A “Procedure di VAS per Paini e Programmi di competenza regionale” della DGR 791/09. Se, diversamente, l’Autorità di Gestione del programma transfrontaliero è un soggetto diverso dalla Regione del Veneto, si procederà sulla base dell’iter individuato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, sentita la competente Direzione regionale, finalizzato al coordinamento delle diverse procedure VAS dell’Autorità di Gestione e della Regione Veneto.
  • Perchè è necessario l'invio della Tavola Planivolumetrica nelle Verifiche di Assoggettabilità? La Tavola Planivolumetrica è prevista dal "Decreto Sviluppo" - Decreto Legge n.70/2011 Convertito in Legge dall'art.1 comma 1 della Legge n.106 del 12.07.11
  • Cosa valuta la Commissione VAS? La Commissione regionale per la VAS valuta solo piani e programmi o e varianti di piani e programmi adottati.
  • Quali sono i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in sede di Verifica di Assoggettabilità? Premettendo che i soggetti competenti in materia ambientale possono variare da istanza ad istanza e che non si può redigerne un elenco esaustivo, a titolo meramente esemplificativo i soggetti che il proponente dovrà indicare nella richiesta di Verifica di Assoggettabilità possono essere: ARPAV - ULSS - Ente gestore aree protette - Soprintendenza - Comunità Montana - Geni Civili - Distretto Idrografico - Consorzio di Bonifica - Consiglio di Bacino/Ente gestore servizio idrico integrato - Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti - Direzione Regionale Difesa del Suolo - Direzione Regionale Ambiente - Direzione Regionale Prevenzione Sicurezza alimentare veterinaria - Provincie e Cttà Metropolitana.
  • La richiesta di integrazioni in una Verifica di Assoggettabilità blocca o sospende la pratica? La richiesta di integrazioni sospende la pratica.
  • Può essere presentata una autocertificazione o dichiarazione di esclusione da Verifica di Assoggettabilità a VAS? No perchè l’unica autorità competente in materia di VAS nella Regione del Veneto è la Commissione Regionale istituita con L.R. n.4 del 2008 art. 14. Qualora si ritenga che un piano o programma o una variante ad un piano o programma ricada nei casi di esclusione previsti dal parere n.73 del 2.07.13 allegato alla DGRV n.1717 del 3.10.13 spetterà al Comune dare atto dell’ esclusione citando la motivazione nella propria procedura di approvazione.


Data ultimo aggiornamento: 10 aprile 2024