Violazione art.6, par. 2, direttiva 92/43/Cee

L'autorizzazione di un piano o di un progetto, concessa ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi del n. 2 del detto articolo.
  • Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva Habitat devono essere interpretate come un insieme coerente e sono studiate per assicurare lo stesso livello di protezione degli habitat naturali e degli habitat delle specie (C-258/11, C-521/12, cause riunite C-387/15 e C-388/15). Di conseguenza, la valutazione del degrado, ove necessario, deve seguire criteri e metodi analoghi a quelli utilizzati nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. (C-399/14, punto 54)
  • Il paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'articolo 6 sono entrambi intesi ad impedire eventuali effetti negativi significativi su un sito. Tuttavia, bisogna ricordare che le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, si applicano al sito in qualsiasi momento, mentre quelle dell'articolo 6, paragrafo 3, entrano in gioco solo se viene proposto un piano o un progetto che possa avere incidenze significative sul sito. Qualsiasi piano o progetto approvato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, sia anche conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, salvo che successivamente si riveli idoneo a provocare situazioni di degrado dell'habitat e/o perturbazioni delle specie per cui il sito è stato designato. (C-127/02, punti 35-37)
  • Laddove un piano o un progetto sia stato autorizzato in modo non conforme all'articolo 6, paragrafo 3, può essere rilevata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, ove si sia riscontrato il degrado di un habitat o la perturbazione di una specie per i quali è stata designata la zona in questione. Lo stesso vale per tutti i progetti e le attività che sono stati autorizzati prima dell'inserimento dei siti nell'elenco dei SIC, o della loro classificazione come ZPS, che non sono soggetti all'obbligo della valutazione delle loro implicazioni per tipi di habitat e specie a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, ma i cui effetti potrebbero pregiudicare l'integrità dei siti in questione. (C-304/05, C-388/05, C-404/09, C-141/14)
  • Nel caso dell'articolo 6, paragrafo 2, che comporta l'obbligo di effettuare un esame a posteriori delle implicazioni per il sito interessato da un piano o progetto, tale esame deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3. (C-399/14, punto 54)
  • L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 non si applica a tutte le attività la cui esecuzione era assoggettata ad autorizzazione, ma che sono state realizzate senza la medesima, quindi illegalmente. Tuttavia, tali attività possono comportare la violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, e lo Stato membro ha l'obbligo di agire conformemente alle disposizioni di quest'ultimo. (C-504/14)
In un sito si verifica una situazione di degrado dell'habitat quando la superficie del tipo di habitat o dell'habitat delle specie all'interno del sito viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'habitat o dello stato delle specie ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale o ripristinata. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete. La perturbazione di una specie in un sito è determinata da eventi, attività o processi che contribuiscono, all'interno del sito, a un declino a lungo termine della popolazione della specie, a una riduzione o al rischio di riduzione della sua area di ripartizione naturale e a una riduzione dell'habitat disponibile. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete.
  • [O]ccorre ricordare che, conformemente all'allegato III, fase 1, della direttiva, le caratteristiche ecologiche di un sito identificato dalle competenti autorità nazionali riflettono i criteri di valutazione che sono ivi enunciati, ossia il grado di rappresentatività del tipo di habitat, la sua superficie, la sua struttura e le sue funzioni, le dimensioni e la densità della popolazione delle specie presenti sul sito, gli elementi dell'habitat importanti per le specie in questione, il grado di isolamento delle popolazioni di specie presenti sul sito nonché il valore del sito per la conservazione del tipo di habitat e delle specie in questione. (C-244/05, punto 45)


Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2019