Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di Valutazione di Incidenza

La presente sezione riporta i principali orientamenti della Commissione Europea circa l'interpretazione di alcuni concetti chiave sulla valutazione di incidenza espressi nell'articolo 6 della direttiva "Habitat", richiamando le sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'UE nel corso degli anni sul tale articolo e in considerazione del fatto che solamente tale Corte di Giustizia è competente per interpretare autorevolmente il diritto dell'Unione.


Ambito di applicazione

La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla possibilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile possibilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito. In questa fase non si può tenere conto di misure di attenuazione e occorre considerare anche gli effetti transfrontalieri. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
L'articolo 6, paragrafo 3, definisce una procedura progressiva per la valutazione di piani e progetti che possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, ovvero, nel caso di ZPS, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
Al termine "progetto" dovrebbe essere data un'interpretazione ampia, che comprenda i lavori di costruzione e altri interventi nell'ambiente naturale. Anche il termine "piano" ha un significato ampio e comprende piani di destinazione dei suoli e piani o programmi settoriali. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.


Opportuna valutazione

La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla possibilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile possibilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito. In questa fase non si può tenere conto di misure di attenuazione e occorre considerare anche gli effetti transfrontalieri. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.


Significatività delle incidenze

Il concetto di ciò che è "significativo" deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
Le misure di attenuazione possono essere presentate dal proponente del piano o progetto e/o richieste dalle autorità nazionali competenti al fine di evitare i potenziali impatti individuati nell'opportuna valutazione o ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito. L'individuazione di misure di attenuazione, così come la stessa valutazione di impatto, devono basarsi su una solida conoscenza delle specie e degli habitat interessati ed essere descritte in dettaglio. Ovviamente, misure di attenuazione ben progettate e realizzate limitano la portata di eventuali misure compensative necessarie, se applicabili nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 4, in quanto riducono gli impatti residui che necessitano di una compensazione. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione. La disposizione sugli effetti congiunti riguarda altri piani o progetti già completati, approvati ma non completati o effettivamente proposti. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.


Esito valutazione

L'articolo 6, paragrafo 4, consente deroghe alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la sua applicazione non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possa applicare una deroga all'articolo 6, paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente tutte le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
Spetta alle autorità nazionali competenti garantire che tutte le soluzioni alternative praticabili rispondenti alle finalità del piano/progetto siano state esaminate con lo stesso livello di dettaglio. Questa valutazione andrebbe effettuata con riferimento alle specie e agli habitat per cui il sito è stato designato, nonché agli obiettivi di conservazione del sito. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
Spetta alle autorità competenti soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del piano o progetto a fronte degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche. Il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.


Violazione art.6, par. 2, direttiva 92/43/Cee

L'autorizzazione di un piano o di un progetto, concessa ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi del n. 2 del detto articolo. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.
In un sito si verifica una situazione di degrado dell'habitat quando la superficie del tipo di habitat o dell'habitat delle specie all'interno del sito viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'habitat o dello stato delle specie ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale o ripristinata. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete. La perturbazione di una specie in un sito è determinata da eventi, attività o processi che contribuiscono, all'interno del sito, a un declino a lungo termine della popolazione della specie, a una riduzione o al rischio di riduzione della sua area di ripartizione naturale e a una riduzione dell'habitat disponibile. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete. Clicca qui per il dettaglio delle sentenze.


Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2018