Significatività delle incidenze

Il concetto di ciò che è "significativo" deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche.
  • Il concetto di incidenze "significative" non può essere trattato in maniera arbitraria e l'obiettività non può essere però separata dalle caratteristiche specifiche e dalle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere molto importanti per determinare in maniera più precisa le sensibilità di conservazione. (C-127/02, punti 46-48)
  • Le incidenze devono essere valutate a fronte degli obiettivi di conservazione definiti per un dato sito (C-127/02, punti 46-48, 36). Quando un piano o progetto rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione del sito interessato, esso deve essere necessariamente considerato idoneo a pregiudicare significativamente quest'ultimo. Nell'ambito della valutazione in prospettiva degli effetti conseguenti al detto piano o progetto, la significatività di questi deve essere determinata in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.
  • Un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l'integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale il sito in questione è stato designato nell'elenco dei SIC conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione. (C-258/11, punto 48)
Le misure di attenuazione possono essere presentate dal proponente del piano o progetto e/o richieste dalle autorità nazionali competenti al fine di evitare i potenziali impatti individuati nell'opportuna valutazione o ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito. L'individuazione di misure di attenuazione, così come la stessa valutazione di impatto, devono basarsi su una solida conoscenza delle specie e degli habitat interessati ed essere descritte in dettaglio. Ovviamente, misure di attenuazione ben progettate e realizzate limitano la portata di eventuali misure compensative necessarie, se applicabili nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 4, in quanto riducono gli impatti residui che necessitano di una compensazione.
  • Affinché le autorità competenti siano in grado di decidere se le misure di attenuazione sono sufficienti per eliminare i potenziali effetti negativi del piano o progetto sul sito (senza provocare inavvertitamente altri effetti negativi sulle specie e sui tipi di habitat in questione), ogni misura di attenuazione deve essere descritta nel dettaglio, con una spiegazione basata su prove scientifiche di come eliminerà o ridurrà gli impatti negativi individuati. Occorre anche fornire informazioni in merito a come, quando e da chi saranno attuate e quali meccanismi saranno istituiti per controllarne l'efficacia e prendere misure correttive, se necessario. (C-142/16, punti 37-45)
  • Un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un [sito], che abbia incidenze negative su un tipo di habitat naturale in esso presente e che preveda misure per lo sviluppo di un'area di superficie uguale o maggiore di tale tipo di habitat in detto sito, pregiudica l'integrità di tale sito. [Le misure di attenuazione, in tal caso dovrebbero] essere considerate eventualmente «misure compensative» ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, solo nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite. [...] Si deve necessariamente constatare che tali misure non mirano né ad evitare né a ridurre i significativi effetti negativi direttamente causati su tale tipo di habitat dal progetto [...], ma tendono a compensare successivamente tali effetti. [...] Esse non possono garantire che il progetto non pregiudicherà l'integrità di detto sito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. (C-521/12, punti 29-35, 38-39, C-387/15 e C-338/15, punto 48)
  • Misure incluse in un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, che prevedano, anteriormente al verificarsi di un impatto negativo su un tipo di habitat naturale in esso presente, lo sviluppo futuro di un'area di tale tipo, il cui completamento interverrà tuttavia successivamente alla valutazione della significatività del pregiudizio eventualmente arrecato all'integrità di tale sito, non possono essere prese in considerazione all'atto di tale valutazione". (C- 387/15 e C-388/15, punto 64)
Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione. La disposizione sugli effetti congiunti riguarda altri piani o progetti già completati, approvati ma non completati o effettivamente proposti.
  • L'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tenere conto degli impatti cumulativi, che spesso si verificano con il tempo. In tale contesto si possono esaminare: i piani o progetti completati, approvati ma non completati, o proposti. può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati, ivi compresi quelli precedenti la data di recepimento della direttiva o la data di designazione del sito (C-142/16, punti 61 e 63); i piani e progetti autorizzati in passato ma non ancora attuati o completati dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti; altri piani o progetti proposti per i quali è stata presentata una domanda di approvazione o autorizzazione.
  • La mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale. (C-418/04, C-392/96, punti 76, 82)


Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2019