Opportuna Valutazione

La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla possibilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile possibilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito. In questa fase non si può tenere conto di misure di attenuazione e occorre considerare anche gli effetti transfrontalieri.
  • Occorre garantire che l'opportuna valutazione consideri tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito, specificati negli obiettivi di conservazione del sito e nel formulario standard di Natura 2000, e si basi sui migliori dati scientifici disponibili nel settore. Le informazioni richieste dovrebbero essere aggiornate (C-43/10, punto 115) e riguardare i seguenti aspetti, se del caso: struttura e funzione delle risorse ecologiche del sito e loro ruolo; superficie, rappresentatività e grado di conservazione dei tipi di habitat presenti nel sito; dimensione della popolazione, grado di isolamento, ecotipo, pool genico, struttura per classi di età e stato di conservazione delle specie di cui all'allegato II della direttiva Habitat presenti nel sito o delle specie di uccelli per le quali è stata classificata una data ZPS; altre risorse e funzioni ecologiche individuate nel sito; qualsiasi minaccia incombente sugli habitat e sulle specie presenti nel sito o che rappresenta un potenziale rischio per gli stessi.
  • L'opportuna valutazione deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione. (C-304/05, punto 69, C-239/04, C-404/09)
  • L'importanza di avvalersi delle migliori conoscenze scientifiche nell'effettuare l'opportuna valutazione, al fine di consentire alle autorità competenti di concludere con certezza che non si verificheranno effetti negativi sull'integrità del sito. (C-127/02, punti 52-54, 59)
  • L'opportuna valutazione deve essere sufficientemente dettagliata e motivata per dimostrare l'assenza di effetti pregiudizievoli, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia. (C-127/02, punto 61)
  • L'opportuna valutazione deve essere motivata e documentata. Se dalla valutazione documentata non emerge la base motivata per la decisione successiva, (ossia se si tratta semplicemente di un giudizio positivo o negativo di un piano o progetto non corredato da motivazioni), la valutazione non soddisfa il suo scopo e non può essere considerata "opportuna". La sorveglianza in varie fasi, neanche questa può essere sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. (C-142/16, punto 43)
  • L'onere consiste pertanto nel dimostrare l'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che la loro presenza, in linea con il principio di precauzione. (C-157/96, punto 63)
  • Al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito. Pertanto, nel determinare la necessità di un'opportuna valutazione, non si può tenere conto di misure di attenuazione (ossia misure intese a evitare o ridurre gli effetti negativi). (C-323/17)


Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2019