Esito valutazione

L'articolo 6, paragrafo 4, consente deroghe alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la sua applicazione non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possa applicare una deroga all'articolo 6, paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente tutte le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.
  • Quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato, l'autorità competente ne dovrà rifiutare l'autorizzazione". (C-127/02, punto 57)
  • Il criterio di autorizzazione previsto dall'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva Habitat integra il principio di precauzione [...] e consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la realizzazione dell'obiettivo di protezione dei siti cui tende la detta disposizione". (C-127/02, punto 58)
  • Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito protetto. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti. (C-142/16, punto 33)
  • È al momento in cui viene adottata la decisione che autorizza la realizzazione di un progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l'assenza di effetti dannosi per l'integrità del sito interessato. (C-239/04, punto 24)
  • In esito alla valutazione delle incidenze effettuata ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» e in caso di risultato negativo di tale valutazione, le autorità competenti possono scegliere di negare l'autorizzazione per realizzare tale progetto ovvero concederla ai sensi del successivo n. 4, purché sussistano le condizioni ivi previste. (C-241/08, punto 72)
  • L'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43 può essere applicato solo dopo che l'incidenza di un piano o di un progetto sia stata valutata ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima. La conoscenza di tale incidenza con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione del detto art. 6, n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una ponderazione con riferimento ai danni che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, per determinare la natura di eventuali misure compensative, i danni al detto sito devono essere individuati con precisione. (C-304/05, punto 83, C-399/14, C-387/15 e C-388/15, C-142/16)
  • La decisione di proseguire con un piano o un progetto è soggetta alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In particolare occorre dimostrare che: l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito; sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi "motivi di natura sociale o economica"; sono previste tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza generale di Natura 2000. (C-239/04, punti 25-39)
Spetta alle autorità nazionali competenti garantire che tutte le soluzioni alternative praticabili rispondenti alle finalità del piano/progetto siano state esaminate con lo stesso livello di dettaglio. Questa valutazione andrebbe effettuata con riferimento alle specie e agli habitat per cui il sito è stato designato, nonché agli obiettivi di conservazione del sito.
  • L'esame delle soluzioni alternative rientra di norma nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, piuttosto che dell'articolo 6, paragrafo 3. (C-441/03, punto 15, C-241/08, punto 69, C-142/16 punto 72)
  • L'assenza di alternative deve essere dimostrata prima di procedere con l'esame della necessità di realizzare il piano o progetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (C-239/04, punti 36-39)
  • Il costo economico delle misure che si possono considerare nell'esame delle alternative non può essere l'unico fattore determinante nella scelta delle soluzioni (C-399/14, punto 77). In altre parole, chi propone un progetto non può sostenere che non si sono prese in esame alternative perché costerebbero troppo.
Spetta alle autorità competenti soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del piano o progetto a fronte degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche. Il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione.
  • L'interesse idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», la realizzazione di un piano o di un progetto deve essere sia «pubblico» che «rilevante», il che comporta che sia di una tale rilevanza da poter essere ponderato con l'obiettivo, perseguito da tale direttiva, di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. […] Non si può escludere che ciò si verifichi quando un progetto, pur essendo di natura privata, presenti realmente, sia per la sua stessa natura, sia per il contesto economico e sociale in cui esso si inserisce, un interesse pubblico rilevante e se è dimostrata l'assenza di soluzioni alternative. (C-182/10, punti 75-78)
  • I motivi che giustificano una tale riduzione devono corrispondere a un interesse generale superiore a quello che risponde allo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. (C-57/89)
  • Qualora un progetto […] pregiudichi l'integrità di un SIC ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, la sua realizzazione può, in linea di principio, essere giustificata da motivi connessi alle conseguenze positive di primaria importanza che [l'attività] ha per l'ambiente. (C-43/10, punto 128)
  • Nel caso di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da quelli concernenti la salute dell'uomo, la sicurezza e i benefici ambientali [per incidenze significative negative su habitat e specie prioritarie], il parere preventivo della Commissione è un atto procedurale necessario. [in tutti gli altri casi, vi è] l'obbligo di informare la Commissione in merito alle misure compensative adottate. (C-324/01, punto 21)


Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2019