Ambito di applicazione

La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla possibilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile possibilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito.
  • L'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, [...] non presuppone [...] la certezza che il piano o il progetto considerato pregiudica significativamente il sito interessato, ma risulta dalla semplice probabilità che un tale effetto sia inerente a detto piano o progetto. [...] [I]n caso di dubbio quanto alla mancanza di effetti significativi [va] effettuata una tale valutazione. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito. (C-127/02, punti 39-44)
  • Il termine "gestione" va riferito alla "conservazione" di un sito, ossia dev'essere inteso nel senso in cui è usato nell'articolo 6, paragrafo 1. Quindi, se un'attività è direttamente collegata agli obiettivi di conservazione e necessaria per realizzarli, è esente dall'obbligo di valutazione. Le parole "non direttamente connesso e necessario […]" garantiscono che una componente non legata alla conservazione di un piano o progetto che comprende la gestione a scopo di conservazione tra i suoi obiettivi debba comunque essere oggetto di un'opportuna valutazione. (C-241/08)
  • La possibilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. (C-142/16, punto 29)
  • La valutazione è una fase che precede altre fasi – in particolare l'autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto – alle quali fornisce una base. La valutazione deve pertanto essere effettuata prima che l'autorità competente decida se intraprendere o autorizzare il piano o progetto. (C-127/02, punto 42)
  • Tali obblighi [articolo 6, paragrafo 3] incombono agli Stati membri in forza della direttiva «habitat» indipendentemente dalla natura dell'autorità nazionale competente per autorizzare il piano o il progetto in questione. L'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, che riguarda le «autorità nazionali competenti», non prevede alcuna regola particolare che riguarderebbe i piani o i progetti che sarebbero approvati da un'autorità legislativa. Una siffatta qualità non incide, di conseguenza, sull'ambito e sulla portata degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». [...] [L]'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che non consente a un'autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. (C-182/10, punti 69-70)
  • Una VAS o una VIA non possono sostituire o fare le veci di una opportuna valutazione, in quanto nessuna delle due procedure ha più rilevanza dell'altra. (C-418/04)
L'articolo 6, paragrafo 3, definisce una procedura progressiva per la valutazione di piani e progetti che possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, ovvero, nel caso di ZPS, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.
  • L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non preclude una misura protettiva nazionale più rigorosa, che ad esempio possa imporre il divieto assoluto di un certo tipo di attività, senza alcun obbligo di una valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 interessato. (C-2/10, punti 39-75)
  • Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto, ma si riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione. (C-98/03, punto 51 e C-418/04, punti 232-233)
  • La possibilità di esentare in maniera generale certe attività non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09)
  • L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 non si applica a tutte le attività la cui esecuzione era assoggettata ad autorizzazione, ma che sono state realizzate senza la medesima, quindi illegalmente. Tuttavia, tali attività possono comportare la violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, e lo Stato membro ha l'obbligo di agire conformemente alle disposizioni di quest'ultimo (C-504/14)
  • Il pubblico interessato, ivi comprese le ONG ambientali riconosciute, ha il diritto di partecipare alla procedura di autorizzazione (C-243/15, punto 49) e il diritto di partecipare «effettivamente al processo decisionale in materia ambientale», presentando, «per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta». (C-243/15, punto 46)
Al termine "progetto" dovrebbe essere data un'interpretazione ampia, che comprenda i lavori di costruzione e altri interventi nell'ambiente naturale. Anche il termine "piano" ha un significato ampio e comprende piani di destinazione dei suoli e piani o programmi settoriali.
  • La direttiva non circoscrive la portata di un "piano" o di un "progetto" facendo riferimento a categorie particolari dell'uno o dell'altro. Piuttosto, il principale fattore di limitazione è dato dal fatto che essi possano o meno avere incidenze significative su un sito. Un'interpretazione ampia del concetto di "progetto" non è limitata alla costruzione fisica, ma copre anche altri interventi sull'ambiente naturale, comprese regolari attività mirate allo sfruttamento di risorse naturali. (C-127/02, punto 26)
  • Le attività praticate periodicamente da molti anni nel sito interessato, ma per le quali viene rilasciata ogni anno una licenza per un periodo limitato che implica ogni volta una nuova valutazione della possibilità di esercitarle e del sito nel quale possono essere esercitate, devono essere considerate, al momento di ciascuna domanda, come un piano o un progetto distinto ai sensi della direttiva Habitat. (C-127/02 punti 25-29)
  • Misure continuative di manutenzione [...] devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi dell'[articolo 6, paragrafo 3]. Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un'unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa condizione mediante ripetuti interventi necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell'art. 6, par. 3, della direttiva habitat (C-226/08, punti 50-51)
  • I progetti non possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione esclusivamente per il fatto che non sono soggetti ad autorizzazione. (C-98/03, punti 43-52)
  • Le dimensioni del progetto non sono rilevanti in quanto non escludono, di per sé, la possibilità che esso abbia effetti significativi su un sito protetto. (C-98/03, C-418/04, punto 244)
  • I piani territoriali o di destinazione dei suoli si dovrebbero considerare coperti dall'articolo 6, paragrafo 3, nella misura in cui possono avere effetti significativi su un sito Natura 2000. anche se i piani regolatori non autorizzano sempre i progetti di sviluppo e questi ultimi devono essere oggetto di un permesso rilasciato secondo la procedura abituale, essi incidono notevolmente sulle decisioni in materia. (C-6/04, punto 52, e C-418/04)
  • I piani settoriali si dovrebbero considerare rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, sempre nella misura in cui possono avere un'incidenza significativa su un sito Natura 2000. Per citare alcuni esempi: piani di reti di trasporto, piani energetici, piani di gestione dei rifiuti, piani di gestione dell'acqua e piani di gestione forestale. Inoltre, un piano non direttamente connesso alla conservazione in quanto non inteso a stabilire obiettivi o misure di conservazione, è pertanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. (C-441/17, punti 122-124)
  • I "piani" in forma di dichiarazioni politiche, ossia documenti politici che dimostrano la volontà politica o l'intenzione generale di un ministero o di un'autorità a livello più basso, non considerati come "piani" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, soprattutto se qualsiasi iniziativa derivante da tali dichiarazioni politiche deve essere tradotta in un piano di assetto territoriale o settoriale. (C-179/06, punto 41)


Data ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2019