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Termini e modalità di presentazione del ricorso.

Contro l'avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, entro 60 giorni dalla data della notifica.

Il ricorso non è più soggetto all'imposta di bollo; dal 7 luglio 2011, in sostituzione dell'imposta di bollo, per costituirsi in giudizio è dovuto il contributo unificato, commisurato al valore della lite, nella misura e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 30.05.2002, n. 115.
La ricevuta del versamento del contributo unificato va allegata all'originale del ricorso ovvero alla copia conforme del ricorso da depositare presso la Commissione Tributaria.

 

Nel processo tributario il ricorso viene, in un primo momento, notificato alla controparte e, successivamente, portato alla conoscenza del giudice tramite la costituzione in giudizio.

Il ricorso in originale, entro i 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, deve essere notificato a Regione Veneto - Direzione Ragioneria e Tributi - Santa Croce 1187 - 30135  - Venezia, in uno dei seguenti modi:
a) tramite l'ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
b) spedizione dell'atto in originale a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione;
c) consegna diretta a mani dell'atto all'impiegato addetto al protocollo, il quale appone timbro di pervenuto sulla copia in carta semplice del ricorso prodotta dal ricorrente e conforme all'originale. Su espressa richiesta, l'addetto al protocollo rilascia la ricevuta.

Per costituirsi in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso, a pena d'inammissibilità,  deposita personalmente o spedisce a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia:

  • l'originale del ricorso, nel caso in cui sia stato notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.;
  • la copia conforme del ricorso, nel caso in cui sia stato consegnato direttamente a mani alla Regione, con il timbro di pervenuto o con fotocopia della ricevuta di deposito;
  • la copia conforme del ricorso, nel caso in cui sia stato spedito per posta alla Regione, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Nel caso di notifica alla Regione mediante consegna o spedizione, la conformità dell'atto depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia a quello consegnato o spedito è attestata, in calce all'atto medesimo, dallo stesso ricorrente.

Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i documenti che intende produrre a sostegno della propria tesi ed a prova di ciò che afferma. I documenti devono essere elencati negli atti cui sono allegati o, se presentati separatamente, in apposita nota sottoscritta o da depositare in originale ed in tante copie quanto sono le parti. Altri documenti potranno essere depositati fino a venti giorni liberi (cioè non festivi) prima della data fissata per l'udienza e fino a dieci giorni prima potranno essere presentate memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992).



Data ultimo aggiornamento: 12 agosto 2019