Cessazione dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica cessa con l'annotazione al PRA:

  • - della vendita del veicolo

Si segnala che , come da consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ex multis:  Sent. n. 13351/2020, Sent. n. 12961/2019, Sent. n. 8737/2018 e Sent. n. 8373/2016), qualora il passaggio di proprietà di un veicolo non venga trascritto al PRA dall’acquirente ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) o dal venditore, a sua tutela, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 514/1992, il venditore intestatario al PRA, pur non rivestendo la qualità di soggetto passivo di imposta, non è liberato dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per il solo fatto di esibire la documentazione attestante l’avvenuto passaggio di proprietà. Il venditore intestatario al PRA, in quanto responsabile di imposta, risponde del pagamento del bollo auto in solido con il compratore sino alla annotazione del passaggio di proprietà al PRA.

Per essere esonerato da detto obbligo per gli anni di imposta non ancora accertati, e quindi evitare la notifica di nuovi avvisi di accertamento tributario, il venditore deve produrre l’attestazione dell’avvenuta annotazione al PRA del passaggio di proprietà, effettuata da lui stesso o dall’acquirente.

 

  • - dell'avvenuta perdita di possesso, dovuta a forza maggiore o a fatto del terzo (ad esempio per furto);
  • - dell'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (ad esempio per sequestro del mezzo).

In questi ultimi due casi la cessazione dell'obbligo fiscale si ha con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in cui viene effettuata la menzionata annotazione. Pertanto, il proprietario del mezzo, per non dover rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l'onere di richiedere al PRA l'annotazione della perdita di possesso o dell'indisponibilità del mezzo entro l'ultimo giorno del mese già coperto dal pagamento.

Nel caso in cui il proprietario rientrasse in possesso o nella disponibilità del veicolo, dovrà effettuare l'annotazione al PRA di detto evento (il rientro in possesso) entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento del mezzo, in caso di furto, o entro 40 giorni dalla data del provvedimento di dissequestro, in caso di sequestro del veicolo.
Per il pagamento del bollo successivo, bisognerà distinguere due casi:
1. rientro in possesso o nella disponibilità del mezzo prima della scadenza dell'ultimo bollo pagato: basterà collegarsi a questa scadenza e pagare entro il mese successivo;
2. rientro in possesso dopo un periodo di interruzione del pagamento: varranno le stesse regole dettate per i veicoli di nuova immatricolazione. In questo caso, però, anziché considerare la data di immatricolazione andrà considerata la data di annotazione al PRA dell'evento (ritrovamento del veicolo o dissequestro).



Data ultimo aggiornamento: 07 febbraio 2023