PORTALE BOLLO AUTO
Esenzioni persone con disabilità, nuove disposizioni sui familiari a carico
Si rende noto che, con l’entrata in vigore del nuovo comma 4-ter dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (cd. T.U.I.R.), così come sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025 n. 192, vigente dal 19 dicembre 2025, si considerano familiari a carico, già dall’anno d’imposta 2025, i seguenti soggetti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- il figlio, compreso quello nato fuori del matrimonio riconosciuto, il figlio adottivo, affiliato o affidato, e il figlio convivente del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché il figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l’ascendente (genitore, nonno) che conviva con il contribuente;
- le ulteriori persone elencate nell’art. 433 del Codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ovvero:
· i discendenti del figlio;
· gli adottanti;
· i generi e le nuore;
· il suocero e la suocera;
· i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Pertanto, chi ha visto rigettata la propria domanda di esenzione dal bollo auto, presentata durante l’anno 2025, in quanto soggetto escluso, può presentare istanza alla Direzione Politiche Fiscali e Tributi per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Si ricorda che in Veneto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere rilasciata con efficacia retroattiva a copertura anche di anni d’imposta precedenti, grazie all’art. 8 della Legge Regionale del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30.
Ricevute di pagamento App IO
Si informa che, per dimostrare il pagamento della tassa automobilistica, è sufficiente conservare la ricevuta del versamento.
La ricevuta può essere in formato digitale o cartaceo e deve essere esibita alla Regione in caso di richiesta.
Se la ricevuta è disponibile all’interno dell’App IO, è comunque necessario conservare anche la ricevuta rilasciata dal servizio di pagamento utilizzato (banca, agenzia di pratiche auto, tabaccaio o altri intermediari).
La Regione del Veneto non rilascia quietanze liberatorie, in quanto le operazioni di versamento non vengono automaticamente attribuite al soggetto pagatore, ma vengono associate esclusivamente alla targa del veicolo.
Grazie per l’attenzione.
Data ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2026