Glossario della tassa automobilistica

 

ANNUALITA': coincide con l'anno di decorrenza del bollo. Se un bollo copre un periodo di tempo a cavallo tra due anni, l'annualità è data dall'anno di partenza. Ad esempio, l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2017 è il 2016, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2016 ad aprile 2017.

AUTOTUTELA: potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di provvedere autonomamente al ritiro dei propri atti illegittimi o inopportuni in sede di riesame dell'atto. Successivamente alla notifica di un avviso di accertamento è data facoltà al contribuente di presentare istanza di autotutela a seguito della quale l'Amministrazione regionale, qualora sussista l'illegittimità o infondatezza dell'atto, può provvedere all'annullamento dell'atto stesso.

AUTO ULTRATRENTENNALI: i veicoli costruiti da almeno trent'anni sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione spetta automaticamente e, a tal fine, si deve fare riferimento alla data di immatricolazione risultante dal libretto di circolazione. Se, tuttavia, si è in possesso di documentazione attestante una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, si farà riferimento alla data di costruzione. Nel caso i veicoli in oggetto siano messi in circolazione su strade pubbliche, occorrerà pagare una tassa forfetaria dovuta in misura fissa.

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRAVENTENNALI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO DAI VENTI AI VENTINOVE ANNI DALLA COSTRUZIONE: si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli che, comunque, rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli, se sono trascorsi vent'anni dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento del bollo solo se vi è un'apposita determinazione da parte dell'Ente associativo, l' ASI (per i motoveicoli anche FMI). In caso di circolazione su pubblica via, anche per tali veicoli occorrerà pagare una tassa forfetaria dovuta in misura fissa, a titolo di tassa di circolazione . N.B questa categoria non è più agevolata in seguito alla abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 L. 342/2000 ed alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 L.R. 6/2015.

AVVISO BONARIO: invito al pagamento, non autonomamente impugnabile, volto a consentire l'adempimento del contribuente usufruendo del più favorevole regime del ravvedimento operoso ed a fare emergere eventuali errori.

AVVISO DI ACCERTAMENTO: atto amministrativo con il quale l'ente impositore provvede ad accertare le violazioni di norme disciplinanti il tributo. In materia di tassa automobilistica, con l'avviso l'Amministrazione regionale rileva l'omesso o insufficiente o ritardato pagamento della tassa, provvede ad irrogare le sanzioni conseguenti ed a calcolare gli interessi. Contro lo stesso è ammesso ricorso avanti alla Commissione tributaria, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

DATA DI IMMATRICOLAZIONE: l'immatricolazione è la registrazione obbligatoria nei registri dell'ex Ispettorato della motorizzazione (ora Dipartimento dei Trasporti Terrestri-DDT) dei dati di ciascun veicolo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

DECORSO DI UN ANNO (ai fini della prescrizione): per decorso si intende il compimento di un anno solare. Esempio, il decorso dell'anno 2016, si avrà il 31 dicembre 2016.

ESENZIONE: ipotesi in cui, in presenza di determinati presupposti di legge, la tassa automobilistica non è dovuta. Per una elencazione dei casi di esenzione si veda anche la pagina del sito della Regione Veneto.

ESPORTAZIONE: se l'auto viene esportata all'estero occorre annotare la radiazione al PRA. E' lo stesso proprietario che deve occuparsene entro 60 giorni dall'avvenuta esportazione.

LEASING: è un contratto con il quale una parte, definita locatore o concedente, normalmente una società di leasing, concede ad un'altra, definita locatario o conduttore o utilizzatore il godimento di un bene per un certo periodo di tempo, in cambio del pagamento di un canone.

LOCATARIO: è il soggetto che, in un contratto di leasing, utilizza il bene concesso dal locatore, dietro il versamento di canoni periodici. Il nome del locatario compare sui documenti di circolazione e di proprietà della vettura, accanto al nome del locatore. Al pagamento della tassa automobilistica è tenuto il locatario.

PERIODO D'IMPOSTA: è il periodo di quattro, otto o dodici mesi che viene coperto dal pagamento del bollo. Per un autoveicolo con bollo di validità dodici mesi e scadenza ad agosto 2017, il periodo d'imposta andrà da settembre 2016 ad agosto 2017.

PRESCRIZIONE: estinzione di un diritto che non venga esercitato entro il periodo previsto dalla legge. L'azione dell'Amministrazione regionale per il recupero delle tasse automobilistiche dovute, nonché il diritto del contribuente di richiederne il rimborso, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento (vedi definizione decorso di un anno). Esempio: per l'omesso versamento di un bollo con scadenza agosto 2016 (termine per il pagamento: settembre 2015), il diritto al recupero delle somme non versate si prescrive il 31 dicembre del 2018.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e dall'art. 1 della L.R. 09.08.2002, n. 18, prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e puň essere utilizzato in ogni momento dell'anno, rispettando le sue specifiche condizioni operative.
In materia di tassa automobilistica, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria e sono iniziate attività amministrative di accertamento delle quali egli abbia avuto formale conoscenza (vedasi a tal proposito l'art. 1 Legge regionale 9 agosto 2002, n. 18).

ROTTAMAZIONE: raccolta e demolizione di automobili o di altri mezzi di trasporto fuori uso in vista di una fusione delle parti metalliche e di un riutilizzo di quelle ancora servibili. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna. Entro 30 giorni dalla consegna il demolitore provvede alla cancellazione al PRA del veicolo. Il certificato rilasciato dal demolitore libera il proprietario da ogni responsabilità connessa al veicolo. Inoltre, dalla data indicata sullo stesso decorrono per il proprietario gli effetti dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche.

RADIAZIONE: cancellazione di un veicolo dai registri del PRA. La radiazione può essere disposta per rottamazione (detta anche demolizione), esportazione all'estero del veicolo oppure d'ufficio. L'obbligo di corresponsione della tassa automobilistica cessa per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata la radiazione stessa (vedi anche la voce rottamazione). Tuttavia, qualora la radiazione avvenga nel mese iniziale del periodo d'imposta (detto anche mese di pagamento), il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo auto per quell'anno d'imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene radiato nel mese di gennaio 2017, nulla è dovuto per l'anno d'imposta 2017 (scadenza dicembre 2017).

RIDUZIONE: ipotesi in cui la tassa automobilistica, in presenza di determinati presupposti, non è dovuta per l'intero. Ad esempio, la normativa statale prevede che, per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con gas metano (c.d. 'monovalenti") l'importo della tassa automobilistica sia ridotto ad un quarto.

SCADENZA DEL BOLLO: per scadenza si intende il termine di validità del bollo per uno specifico periodo d'imposta. Se, per ipotesi, il bollo non viene corrisposto la scadenza non cambia rispetto a quella inizialmente stabilita. La scadenza viene calcolata sulla base di apposite tabelle, a seconda del tipo di mezzo in esame.
Il termine di scadenza del bollo è diverso dal termine di scadenza per il pagamento, detto anche termine di pagamento (vedi definizione). Esempio: autovettura con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi. Il termine per il pagamento successivo è il 31 gennaio. Nel gennaio 2017 si pagherà il bollo con scadenza dicembre 2007, nel gennaio 2018 il bollo con scadenza 2018, e così di seguito.

TASSA DI CIRCOLAZIONE: viene così definita la tassa dovuta per il fatto di circolare su strade ed aree pubbliche con veicoli. Essa si applica ai ciclomotori, quadricicli leggeri (minicar), veicoli ultratrentennali.

TASSA DI PROPRIETA': è la tassa avente come presupposto la proprietà di un veicolo, a prescindere dal fatto che esso circoli o meno. Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine ultimo di pagamento, risultano essere proprietari, locatari,usufruttuari o acquirenti patto riservato dominio del mezzo in quanto iscritti come tali nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o in altri registri previsti dalla normativa.

TERMINE DI PAGAMENTO: il termine utile per il pagamento della tassa automobilistica scade nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta (ai sensi del D.M. 18 novembre 1998, n. 462). Ad esempio, in ipotesi di bollo con scadenza aprile 2017, il termine ultimo per il pagamento è il 31 maggio 2016, in quanto ultimo giorno del mese iniziale del periodo d'imposta. Il bollo viene pagato, pertanto, all'inizio del periodo d'imposta stesso .

TERMINE DI PAGAMENTO PER IL PRIMO BOLLO: il primo pagamento della tassa automobilistica per l'autovettura nuova dev'essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese iniziale d'immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine per il pagamento è l'ultimo giorno del mese solare successivo. Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o è festivo, vale la regola della proroga al primo giorno utile lavorativo. In sede di primo pagamento occorre conteggiare per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta per ipotesi l'ultimo giorno del mese.



Data ultimo aggiornamento: 05 gennaio 2017