Attività di accertamento

La Regione può accertare l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento (esempio:  bollo da pagare nel 2018 - termine ultimo per il recupero: 31 dicembre 2021), salvo uno slittamento dei termini da parte di una legge statale. Prudentemente, si consiglia di conservare la ricevuta per l'intero anno di pagamento e per i sei anni successivi (esempio: bollo pagato nel 2014 - termine ultimo di conservazione della ricevuta: 31 dicembre 2020). Questo consentirà di provare l'avvenuto pagamento della tassa sia nel caso di proroga del termine da parte della normativa statale sia nel caso di un'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo in contestazione.

Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento interrompe i termini di prescrizione dell'attività di recupero della tassa.

Avvisi di accertamento

La Direzione Politiche fiscali e Tributi svolge, anno per anno, un'attività diretta all'accertamento della regolarità e della completezza dei versamenti della tassa automobilistica.
Sulla base dei dati contenuti nell'archivio regionale Tasse automobilistiche,  vengono creati e spediti gli avvisi di accertamento ai contribuenti che non risultano in regola con il pagamento del bollo per un determinato anno d'imposta.
Per mezzo dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione regionale contesta l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica;  provvede ad irrogare le sanzioni conseguenti ed a calcolare gli interessi. Una volta accertato, il  contribuente è tenuto a pagare la tassa non versata, una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto ed interessi dell' 1,375% per ogni semestre maturato.
Nel caso in cui il contribuente riscontrasse delle discordanze tra la documentazione in suo possesso e quanto riportato nell'avviso, può presentare istanza di autotutela agli uffici regionali, che provvederanno alla verifica di quanto segnalato. L'istanza di annullamento in autotutela non interrompe i termini per il ricorso  alla Commissione Tributaria .
Inoltre, contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Per maggiori dettagli visitare la sezione relativa.


Ecco cosa è possibile fare in caso di ricevimento di un avviso di accertamento. 

  • presentare istanza di annullamento totale o parziale in autotutela attraverso il  PORTALE BOLLO AUTO ;
  • entro 60 giorni dalla data della notifica effettuare il pagamento, utilizzando l'avviso PagoPa allegato all'avviso stesso;
  • Entro 60 giorni dalla notifica (termine perentorio) proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, sita in Via Altobello 14 - 30172 Venezia (art. 2 D.Lgs. n. 546/1992) con le modalità indicate negli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n.546;

Riferimenti normativi:

- D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

- Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.



Data ultimo aggiornamento: 06 dicembre 2021