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Manutentore del verde

 

Chi è

Il manutentore del verde allestisce, sistema e cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall’impianto alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie.  Gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle specie ornamentali in osservanza anche della “Linee guida per la gestione del verde urbane e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”. Applica la difesa fitosanitaria secondo le leggi in vigore;  è in grado di recuperare e smaltire correttamente sfalci e potature e di usare correttamente attrezzatture e macchinari specifici.

Il manutentore del verde svolge attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione aree verdi.

 

Abilitazione professionale

Per esercitare l’attività di manutentore del verde occorre:

  1.  aver compiuto i 18 anni;
  2. essere in possesso del certificato di idoneità professionale che attesti il possesso delle necessarie competenze allo svolgimento dell’attività.

Per ottenete l’idoneità professionale occorre frequentare e superare positivamente l’esame finale di  un corso regionale di formazione di 180 ore complessive (120 ore di teoria, 60 ore di pratica) sulle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle macchine e attrezzature agricole.

 

Percorsi formativi

I percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di manutentore del verde nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 8 maggio 2018 integrata  dal Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022. Sono rivolti al titolare di impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa e  anche a coloro che intendono avviare ex novo l’attività di manutentore del verde.

Per essere ammessi ai corsi occorre aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e avere 18 anni di età, oppure età inferiore purché in possesso di qualifica almeno triennale in assolvimento dell’obbligo scolastico e formazione professionale.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi va richiesto all’ente gestore all’atto di iscrizione al corso.

In caso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare: 
- la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea italiani;
- la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di studio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano. 
Sono esonerato dalla presentazione della suddetta documentazione i citttadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

Studenti stranieri: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso attraverso il possesso di un titolo di studio italiano o, in sua assenza, della certificazione di competenza linguistica di livello B1 standard da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena).

 

 

Casi di esenzione dall’obbligo del percorso formativo

Sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso abilitante (cfr.  il punto 7 dell’Accordo del 22 febbraio 2018 sottoscritto in Conferenza Stato Regioni sullo “Standard professionale e formativo di manutentore del verde” ai sensi dell’art.  12, c.2. della L. 154/2016):

a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini, associate alla qualificazione di Manutentore del verde;

b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini, ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) i soggetti in  possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

h) i soggetti che hanno acquisito la qualificazione professionale regionale a seguito di percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell’Accordo del 22.2.2018.

Per le imprese che alla data di entrata in vigore della L. 28 luglio 2016, n. 154 risultavano già iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, sono esentate dall’obbligo formativo le seguenti figure, purché abbiano dimostrato, tramite apposita richiesta presentata entro  il 22.2.2020, un’esperienza almeno biennale (anche in regime di apprendistato, se di durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto):

- il titolare

- il socio con partecipazione di puro lavoro

- il coadiuvante

- il dipendente

- il collaboratore familiare dell’impresa

 

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui.

Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 

Apertura dell’attività

Per avviare l’attività è necessario presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle adeguate competenze che può essere alternativamente:

- il titolare/legale rappresentante;

- un socio partecipante;

- un dipendente;

- un collaboratore familiare dell’impresa.

Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

 

Normativa



Data ultimo aggiornamento: 05 marzo 2024