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Manutentore del verde
Chi è
Il manutentore del verde allestisce, sistema e cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall’impianto alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie. Gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle specie ornamentali in osservanza anche della “Linee guida per la gestione del verde urbane e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”. Applica la difesa fitosanitaria secondo le leggi in vigore; è in grado di recuperare e smaltire correttamente sfalci e potature e di usare correttamente attrezzatture e macchinari specifici.
Il manutentore del verde svolge attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione aree verdi.
Abilitazione professionale
Per esercitare l’attività di manutentore del verde occorre:
- aver compiuto i 18 anni;
- essere in possesso del certificato di idoneità professionale che attesti il possesso delle necessarie competenze allo svolgimento dell’attività.
Per ottenete l’idoneità professionale occorre frequentare e superare positivamente l’esame finale di un corso regionale di formazione di 180 ore complessive (120 ore di teoria, 60 ore di pratica) sulle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle macchine e attrezzature agricole.
Percorsi formativi
I percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di manutentore del verde nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla DGR n. 625 del 8.5.2018. Sono rivolti al titolare di impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa e anche a coloro che intendono avviare ex novo l’attività di manutentore del verde.
Per essere ammessi ai corsi occorre aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e avere 18 anni di età, oppure età inferiore purché in possesso di qualifica almeno triennale in assolvimento dell’obbligo scolastico e formazione professionale.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi va richiesto all’ente gestore all’atto di iscrizione al corso.
Studenti stranieri: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso il possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di licenza media inferiore conseguito in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione;
- professionale articolato su un ciclo triennale (IeFP);
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- diploma di laurea o dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto (sessioni gennaio e giugno 2009);
- certificato di competenza linguistica rilasciato dai seguenti enti certificatori: Università per stranieri di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri, almeno di livello A2.
Non sono considerati validi i certificati ottenuti a seguito di richiesta del permesso di soggiorno o per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
Casi di esenzione dall’obbligo del percorso formativo
Sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso abilitante (cfr. il punto 7 dell’Accordo del 22 febbraio 2018 sottoscritto in Conferenza Stato Regioni sullo “Standard professionale e formativo di manutentore del verde” ai sensi dell’art. 12, c.2. della L. 154/2016):
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini, associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini, ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
h) i soggetti che hanno acquisito la qualificazione professionale regionale a seguito di percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell’Accordo del 22.2.2018.
Per le imprese che alla data di entrata in vigore della L. 28 luglio 2016, n. 154 risultavano già iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, sono esentate dall’obbligo formativo le seguenti figure, purché abbiano dimostrato, tramite apposita richiesta presentata entro il 22.2.2020, un’esperienza almeno biennale (anche in regime di apprendistato, se di durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto):
- il titolare
- il socio con partecipazione di puro lavoro
- il coadiuvante
- il dipendente
- il collaboratore familiare dell’impresa
Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi").
Per cercare i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto è disponibile il servizio "Cerca Corsi di Formazione” del sito ClicLavoroVeneto.it.
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.
Apertura dell’attività
Per avviare l’attività è necessario presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle adeguate competenze che può essere alternativamente:
- il titolare/legale rappresentante;
- un socio partecipante;
- un dipendente;
- un collaboratore familiare dell’impresa.
Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Normativa
- L. 154/2016 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, art. 12, c. 2: “Esercizio dell’attività di manutentore del verde”;
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni che modifica ed integra l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del’08 giungo 2017 sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde”, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 154/2016.
- DGR n. 628 del 8.5.2018 "Approvazione dell'Avviso Pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde. Art. 12 della Legge 28 luglio 2016, n. 154.”
Data ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2022